XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2900
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
(Modifiche alla legge
11 febbraio 1971, n. 50).
Art. 1.
(Modifiche alla legge
11 febbraio 1971, n. 50).
1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge
si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime
ed in quelle interne.
2. E' navigazione da diporto quella effettuata a
scopi:
a) sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine
di lucro;
b) di noleggio e di locazione finalizzati al
diporto.
3. Ai fini della presente legge, le costruzioni
destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla
navigazione da diporto;
b) nave da diporto: ogni unità di lunghezza
superiore ai 24 metri, misurata secondo gli opportuni
standard armonizzati;
c) imbarcazione da diporto: ogni unità di
lunghezza pari o inferiore ai 24 metri, misurata secondo gli
opportuni standard armonizzati, iscritta nei registri di
cui all'articolo 5;
d) natante da diporto: ogni unità esente
dall'obbligo di iscrizione ai sensi di quanto stabilito
dall'articolo 13.
4. Ai fini della presente legge, la potenza del
motore è quella massima di esercizio definita e accertata in
base alla norma armonizzata, di cui al punto 4 dell'allegato
II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni, adottata con decreto del Ministro
delle attività produttive.
5. Per ogni singolo motore, il costruttore, o un suo
mandatario stabilito nell'Unione europea, rilascia una
dichiarazione della relativa potenza, stabilita ai sensi del
comma 4, su un modulo conforme al modello di cui all'allegato
A annesso alla presente legge. Le certificazioni di potenza
per i motori prototipi o della serie omologata, rilasciate
dagli enti tecnici sulla base delle disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente disposizione,
mantengono la loro validità.
6. Il Ministero delle attività produttive, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, esercita l'attività di controllo sui motori e può
effettuare verifiche sia presso le fabbriche costruttrici, sia
presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.
7. I funzionari preposti alle verifiche sono muniti
di apposita delega del Ministro delle attività produttive ed
hanno libero accesso nei locali di costruzione e di vendita e,
se lo ritengono necessario, possono prelevare campioni da
sottoporre a prove.
8. Le prove sono effettuate in contraddittorio con
il costruttore o con il venditore, ovvero con persone di loro
fiducia munite dei poteri di rappresentanza. Gli oneri
relativi alle prove sono a carico della ditta presso cui è in
corso la verifica. E' fatto obbligo al costruttore o
all'importatore di fare cessare ogni eventuale infrazione
riscontrata";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Per le tutte unità da diporto la
dichiarazione di costruzione è facoltativa. Qualora il
costruttore decida di procedere alla dichiarazione della
costruzione, la stessa viene resa sotto la diretta
responsabilità del costruttore";
c) l'articolo 3 è abrogato;
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto
sono iscritte nei registri per unità da diporto, conformi al
modello approvato con decreto del capo del Dipartimento della
navigazione marittima e interna del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuti:
a) dalle capitanerie di porto per le navi da
diporto, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b);
b) dalle capitanerie di porto, dagli uffici
circondariali marittimi nonché dagli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le
imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera c).
2. I registri di iscrizione delle unità da diporto
tenuti dagli uffici minori non più abilitati alla loro tenuta
sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o
degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
3. Con proprio decreto il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti determina i criteri e le
modalità di unificazione e di rinumerazione delle unità
iscritte nel Registro italiano dighe tenuti dagli uffici
locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia e designa, in
base alle esigenze del territorio su cui operano e alla
distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di
iscrizione, gli uffici provinciali della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione autorizzati a tenere i registri
di iscrizione delle unità da diporto.
4. Prima di mettere in servizio una unità da
diporto, il costruttore o l'importatore o il rivenditore deve
chiedere l'assegnazione del numero di identificazione
presentando domanda, anche tramite mezzi telematici, ad uno
degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1,
allegando la seguente documentazione:
a) copia della fattura contenente le generalità,
l'indirizzo e il codice fiscale della persona o della società
o dell'associazione a cui vende l'unità e la descrizione della
stessa;
b) dichiarazione di conformità;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei
motori entrobordo di propulsione installati a bordo, di cui al
comma 4 dell'articolo 1.
5. L'ufficio che riceve la domanda, di cui al comma
4, iscrive l'unità sui registri di cui al comma 1 assegnandole
il numero d'ordine progressivo del registro, su cui annota
anche il nome e il domicilio del proprietario quale referente
dell'amministrazione per tutto quanto attiene all'unità.
6. La dichiarazione di conformità di cui alla
lettera b) del comma 4 deve essere rilasciata dal
costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio
dell'Unione europea, e:
a) per le unità marcate CE deve essere conforme a
quanto stabilito dall'allegato VIII annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni, ed essere accompagnata, se prevista,
dall'attestazione "CE del tipo", di cui all'allegato VI
annesso al medesimo decreto legislativo n. 436 del 1996,
rilasciata da un organismo notificato;
b) per le unità non marcate CE costruite in serie
deve essere redatta sul retro dell'attestato di idoneità del
prototipo rilasciato da un organismo tecnico autorizzato
dall'amministrazione;
c) per le unità non marcate CE, costruite in un
singolo esemplare, la dichiarazione è costituita
dall'attestato di idoneità rilasciato da un organismo tecnico
autorizzato dall'amministrazione.
7. I proprietari di unità da diporto, entro e non
oltre novanta giorni dalla data della sentenza di cui al comma
9, o della registrazione raccolta o, in mancanza, della
registrazione presso l'ufficio delle entrate, devono chiedere
la pubblicizzazione degli atti costitutivi, traslativi o
estintivi di proprietà o di altri diritti reali presentando
domanda di trascrizione all'ufficio d'iscrizione dell'unità.
Alla domanda devono essere allegati gli atti di cui si chiede
la trascrizione e la relativa nota di trascrizione.
8. L'ufficio che riceve la domanda di cui al comma
7, ne prende nota in un repertorio e trascrive il contenuto
della nota nei registri di cui al comma 1, nello spazio a tal
fine predisposto, facendovi menzione del giorno e dell'ora di
ricezione della domanda.
9. Gli atti di cui al comma 7 sono costituiti da
sentenze o da contratti pubblici, ovvero da scritture private
o da dichiarazione o fattura dell'alienante contenente le
caratteristiche tecniche dell'unità, entrambe con
sottoscrizione autenticata. Gli atti possono essere presentati
in copia autenticata se si tratta di contratti pubblici e di
sentenze oppure di scritture private, fatture o dichiarazioni
dell'alienante depositate in un pubblico archivio o negli atti
di un notaio. In particolare, per i natanti, di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera d), già in possesso del
richiedente, la trascrizione a titolo di proprietà, se
mancante, è sostituita da un atto di notorietà registrato,
redatto ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, e contenente le caratteristiche tecniche dell'unità
nonché le complete generalità e il codice fiscale
dell'interessato. La stessa procedura si applica alle unità
storiche o costruite per proprio uso, di cui all'articolo 1,
comma 3, lettere e) e g), del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436. In tale caso l'atto di notorietà deve
anche contenere la dichiarazione della costruzione in proprio
e gli estremi dei documenti fiscali relativi all'acquisto dei
materiali impiegati.
10. La nota di trascrizione, in doppio originale o
su supporto informatico o trasmessa mediante mezzi telematici,
deve contenere:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, il numero di codice fiscale delle parti, nonché il
loro regime patrimoniale, se coniugate; oppure la
denominazione o ragione sociale, la sede e il numero di codice
fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni; non è richiesto il numero di codice fiscale
allorché una delle parti sia soggetto non residente, ferma
restando l'elezione di domicilio prevista dall'articolo 7;
b) l'indicazione dell'atto o della dichiarazione
del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;
c) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto
l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero l'indicazione
dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
d) gli elementi di individuazione dell'unità da
diporto;
e) eventuali termini o condizioni, ancora validi
al momento in cui l'atto si trascrive, a cui sono sottoposti
l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto.
11. Qualora l'iscrizione e la trascrizione
riguardino una unità da diporto proveniente da un Paese
estero, i documenti previsti dai commi 4 e 6 devono essere
equivalenti a quelli nazionali e redatti in lingua italiana
oppure tradotti da interpreti autorizzati o dall'autorità
consolare. Qualora l'unità sia già in servizio all'estero è
necessario presentare anche una dichiarazione del proprietario
attestante che l'unità è stata cancellata dal registro di
provenienza o, in alternativa, che non era soggetta a
iscrizione.
12. Qualora una unità da diporto iscritta nei
registri di cui al comma 1 sia utilizzata esclusivamente per
finalità commerciali mediante contratti di locazione e di
noleggio, tale utilizzazione deve essere annotata nel registro
con l'indicazione dei soggetti, ditte individuali o società,
che esercitano l'attività e degli estremi della loro
iscrizione nel registro delle imprese della competente camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli
estremi dell'annotazione sono riportati anche sui documenti di
navigazione. Lo svolgimento di tale attività deve essere
annualmente confermato mediante il rinnovo delle annotazioni
di cui al presente comma. Con uno o più decreti del capo del
Dipartimento della navigazione marittima e interna sono
disciplinate le attività di noleggio e di locazione esercitate
da unità da diporto.
13. Per trasferire l'iscrizione di una unità da
diporto, e le eventuali trascrizioni a suo carico, ad altro
ufficio, l'interessato, o il suo legale rappresentante, deve
presentare, anche tramite mezzi telematici, domanda
all'ufficio di iscrizione, che provvede a trasmettere
all'ufficio destinatario l'estratto del registro di iscrizione
e la documentazione di cui al comma 4 e quella, se presentata,
di cui al comma 7. L'ufficio destinatario iscrive l'unità nei
propri registri in base alle risultanze dell'estratto
ricevuto, riportando letteralmente le eventuali annotazioni
relative alla proprietà e agli altri diritti reali, procede al
rinnovo dei documenti di navigazione e comunica, anche con
mezzi telematici, la data e il numero della nuova iscrizione
all'ufficio di provenienza. Questo provvede alla cancellazione
dell'unità, riportando sul registro il motivo della
cancellazione, il nome del nuovo ufficio e la data e il numero
della nuova iscrizione.
14. L'avente diritto può chiedere la cancellazione
della propria unità dal registro di cui al comma 1 nei
seguenti casi:
a) per perdita effettiva o presunta, previa
denuncia all'ufficio di iscrizione o all'autorità
consolare;
b) per trasferimento o vendita all'estero, previa
dismissione di bandiera;
c) per trasferimento dalla categoria delle
imbarcazioni a quella dei natanti qualora l'unità abbia i
requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, della presente
legge, oppure, ai sensi dell'articolo 2-bis della legge
8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni, qualora il
possessore ne limiti permanentemente la navigazione nelle sole
acque interne.
15. Per ottenere la cancellazione di cui al comma
14, l'avente diritto deve presentare, anche con mezzi
telematici:
a) domanda contenente le generalità complete, il
codice fiscale e la firma autenticata nei modi di legge;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante il regime giuridico patrimoniale vigente tra i
coniugi, se coniugato, e, nel caso ci siano stati imbarchi di
personale iscritto fra la gente di mare, la posizione
assicurativa nei confronti degli istituti previdenziali e
assistenziali.
16. La cancellazione di cui al comma 14 è
subordinata alla regolarizzazione delle posizioni previste
dalla lettera b) del comma 15 e alla estinzione degli
eventuali diritti trascritti.
17. La cancellazione comporta la restituzione dei
documenti di bordo all'ufficio che l'ha effettuata.
18. Contestualmente alla cancellazione, possono
essere richiesti l'estratto del registro di iscrizione e il
rilascio del certificato d'uso dei motori entrobordo.
19. L'avente diritto, che intende alienare o
trasferire all'estero la propria unità da diporto, deve
allegare alla domanda di cancellazione, se trattasi di
alienazione, anche la dichiarazione di vendita, autenticata
con le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, senza
ulteriore formalità.
20. L'ufficio di iscrizione, accertato che siano
stati soddisfatti sia gli eventuali diritti trascritti, sia
gli obblighi derivanti dalle situazioni previste dalla lettera
b) del comma 15:
a) se trattasi di esportazione in Paesi
extracomunitari, ne dà comunicazione, anche tramite mezzi
telematici, alla competente dogana, che provvede, anche con
mezzi telematici, a trasmettere copia dei documenti
export, alla cui ricezione l'ufficio di iscrizione
provvede alla cancellazione dell'unità dai registri;
b) se trattasi di Paesi membri dell'Unione europea
o del suo spazio economico, procede alla cancellazione in base
alla dichiarazione, rilasciata congiuntamente o disgiuntamente
dal venditore e dall'acquirente, circa la volontà di
iscriverla in registro di altro Paese membro. La medesima
dichiarazione è sufficiente nel caso in cui il Paese di
destinazione non preveda l'obbligo dell'iscrizione.
21. I documenti di bordo devono essere restituiti
all'ufficio di iscrizione";
e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Gli stranieri e le società estere che
intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da
diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5,
se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso
l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei
modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato
stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio
in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative
all'unità iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del
comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della
società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non
comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Nel caso che il rappresentante scelto ai sensi
del comma 1 sia straniero, deve trattarsi di persona
regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che
intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da
diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5
devono eleggere domicilio in Italia";
f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Alle unità da diporto di lunghezza
superiore ai 24 metri, gli uffici che detengono i registri di
iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione
rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9,
che le autorizza alla navigazione in acque marittime e interne
senza alcun limite, e il certificato di sicurezza di cui
all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle unità da diporto di lunghezza uguale o
inferiore ai 24 metri, gli uffici che detengono i registri di
cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione rilasciano la
licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza
al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di
costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità di cui
al citato articolo 5, comma 4, lettera b), e il
certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne
attesta lo stato di navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli
uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque
interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono
riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità di
cui al comma 2 sono:
a) per le unità senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in
quelle interne;
2) fino a 6 miglia dalla costa nelle acque
marittime;
b) per le unità con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di
progettazione A) di cui all'allegato II annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria
di progettazione B) di cui all'allegato II citato al numero
1);
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la
categoria di progettazione C) di cui all'allegato II citato al
numero 1);
4) per la navigazione in acque protette con vento fino
a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri,
per la categoria di progettazione D) di cui all'allegato II
citato al numero 1).
5. Il proprietario può scegliere il tipo di
navigazione che preferisce purché sia compatibile con le
caratteristiche della propria unità";
g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte
su un unico modulo conforme al modello approvato con decreto
del Capo del Dipartimento della navigazione marittima e
interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
tale modulo unifica i modelli MM57, MM58 e MM63, e contiene il
certificato di sicurezza previsto dall'articolo 12.
2. Oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle
annotazioni per le attività di locazione e di noleggio
stabilite dal comma 12 dell'articolo 5, sulle licenze di
navigazione, di cui al comma 1 del presente articolo, sono
riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le
caratteristiche principali dell'unità, il nome del
proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di
iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre
annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della
proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di
garanzia sull'unità, previsti dall'articolo 2657 e seguenti
del codice civile.
3. Le licenze di navigazione, di cui al comma 1,
sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla
dell'ufficio di iscrizione, ovvero di modifiche del tipo e
delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato
motore e del tipo di navigazione autorizzata.
4. Tutti i documenti di bordo prescritti devono
essere tenuti a bordo in originale. Nelle navigazioni tra
porti nazionali può essere tenuta a bordo una loro copia
autenticata a norma di legge, oppure da un ufficio marittimo o
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Resta fermo l'obbligo di presentare gli originali all'autorità
competente, qualora questa ne faccia richiesta, entro i venti
giorni successivi alla data prevista per il rientro nel porto
di residenza.
5. Nei casi di smarrimento, sottrazione o
distruzione dei documenti di bordo, deve essere presentata
denuncia all'autorità di pubblica sicurezza che rilascia
l'attestazione della denuncia resa. Qualora l'unità sia in
possesso della certificazione di sicurezza in regolare corso
di validità, la copia della denuncia costituisce
autorizzazione provvisoria alla navigazione nelle acque
territoriali nazionali per la durata di un mese.
6. Per lo svolgimento delle procedure
amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al
competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o
informativi";
h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le
imbarcazioni e le navi da diporto, di cui all'articolo 8,
commi 1 e 2, attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa
parte dei documenti di bordo. E' rilasciato, convalidato o
rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
ottobre 1999, n. 478";
i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Sono natanti:
a) ogni unità da diporto a remi;
b) ogni unità da diporto di lunghezza pari o
inferiore a 10 metri e comunque con una potenza massima
complessiva non superiore a 40,8 CV;
c) ogni unità da diporto, di lunghezza superiore a
quella prevista dalla lettera b), ma non superiore a 24
metri, destinata dal proprietario alla sola navigazione in
acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo
dell'iscrizione di cui all'articolo 5, della relativa licenza
di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di
sicurezza di cui all'articolo 12, ma, su richiesta, possono
essere iscritti nei registri delle imbarcazioni. In tale caso
assumono il regime giuridico di queste ultime.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione dei
tipi denominati jole, pattini, sandolini, mosconi,
pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie
velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare
solo entro un miglio dalla costa, e degli acquascooter o
moto d'acqua, e mezzi similari, che sono disciplinati con
ordinanze delle competenti autorità marittime o della
navigazione interna;
b) entro 12 miglia dalla costa se omologati per la
navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per
tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato. Durante
la navigazione è obbligatorio tenere a bordo una copia del
certificato di omologazione con relativa dichiarazione di
conformità ovvero l'attestazione di idoneità.
4. I natanti con marcatura CE possono navigare nei
limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di
appartenenza, di cui al numero l) dell'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni";
l) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da
diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione
annota su di essa il numero massimo delle persone
trasportabili sulla base dei dati riportati nella
documentazione tecnica presentata per l'iscrizione
dell'unità.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo
trasportabile di persone è documentato:
a) per le unità con marcatura CE, dalla targhetta
del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai
punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni;
b) per le unità senza marcatura CE:
1) se omologate, da una copia del certificato di
omologazione e della dichiarazione di conformità del
costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
3. Con decreto emanato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti è stabilito il numero minimo di
persone che devono essere presenti a bordo durante la
navigazione, determinato sulla base delle caratteristiche
tecniche, strumentali e strutturali dell'unità.
4. Per le unità di lunghezza inferiore o pari a 24
metri è comunque responsabilità del conduttore dell'unità da
diporto verificare, prima della partenza, di avere a bordo
personale qualificato e sufficiente per affrontare la
navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle
condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti
sicuri.
5. Per le unità da diporto di lunghezza superiore a
24 metri, l'equipaggio deve essere composto da personale
marittimo munito di titoli professionali in conformità a
quanto stabilito dalle vigenti convenzioni internazionali in
materia ed, in particolare, dalla convenzione sulle norme
relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei
brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978,
resa esecutiva dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, emendata
il 7 luglio 1995 (Standards of training certification
watckjeeping for seafarers - STCW), qualunque sia il tipo
di navigazione effettuata.
6. Al fine del conseguimento dei titoli e delle
certificazioni professionali, la navigazione effettuata ai
sensi del comma 5 è da considerare equiparata alla navigazione
sulle navi commerciali adibite al traffico.
7. Le condizioni economiche, normative,
previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani e
comunitari imbarcati sulle unità da diporto sono disciplinate
dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e
dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
8. Il rapporto di lavoro del personale
extracomunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto è
regolamentato dalle disposizioni di legge vigenti nello Stato
italiano o nello Stato di appartenenza del soggetto
extracomunitario, in base alla scelta effettuata dalle parti e
comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione
internazionale del lavoro in materia di lavoro marittimo";
m) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35. - 1. A giudizio del comandante o del
conduttore, i servizi di bordo delle unità da diporto possono
essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di
ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i
servizi di coperta, camera e cucina, e il diciottesimo anno di
età per i servizi di macchina";
n) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
"Art. 37. - 1. Il proprietario di una unità da
diporto, qualora voglia imbarcare membri dell'equipaggio
iscritti nelle matricole della gente di mare o della
navigazione interna, deve preventivamente richiedere
all'autorità competente apposito documento, redatto in
conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la
marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, su cui trascrivere,
all'atto dell'imbarco, i nominativi delle persone imbarcate e
gli altri dati richiesti dal documento stesso";
o) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
"Art. 39. - 1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di
unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con
il sequestro dell'unità da diporto o con l'ammenda da 2.500
euro a 5.000 euro; in caso di recidiva l'unità è
confiscata.
2. Chi assume o ritiene il comando o la condotta di
unità da diporto con una abilitazione la cui validità è
scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro; in caso
di recidiva l'unità è sequestrata.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della
normativa sulle aree marine protette, chi nell'impiego di
unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di
regolamento o un provvedimento legalmente dato dall'autorità
competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare
territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti,
ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento
in materia di sicurezza della navigazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da 414 euro a 2.066 euro. La sanzione è fissata nel pagamento
di una somma da 206 euro a 1.032 euro se il fatto è commesso
con l'impiego di un natante da diporto.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi
1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un
provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla
medesima legge, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 500
euro";
p) l'articolo 40 è abrogato;
q) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito
dal seguente:
"La responsabilità verso i terzi derivante dalla
circolazione delle unità da diporto, come definite
dall'articolo 1, comma 3, è regolata dall'articolo 2054 del
codice civile";
r) i commi primo e secondo dell'articolo 48 sono
sostituiti dai seguenti:
"Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano a tutte le unità da
diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della
presente legge, escluse le unità a remi e a vela non dotate di
motore ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di
qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale
vengono applicati";
s) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con
scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di
installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad
onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
2. Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza
pari o inferiore ai 24 metri, che navigano a distanza
superiore alle 6 miglia dalla costa, devono essere dotate
almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF),
anche di tipo portatile, secondo le norme stabilite
dall'autorità competente. Le medesime unità, qualora dotate di
un apparato VHF/DSC, sono esenti, se prescritto dalle norme
regolamentari, dall'obbligo della radio boa di emergenza
(EPIRB).
3. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo
delle unità da diporto, compreso l'EPIRB, sono esonerati dal
collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo
legale rappresentante, deve rilasciare una dichiarazione
attestante che l'apparato è conforme alla normativa vigente o,
se trattasi di unità proveniente dall'estero, alle norme di
uno dei Paesi membri dell'Unione europea o dello spazio
economico europeo. Gli apparati sprovvisti della
certificazione di conformità sono soggetti al collaudo
iniziale.
4. Per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico, la domanda, corredata dalla
dichiarazione di conformità, deve essere rivolta al competente
ispettorato regionale del Ministero delle comunicazioni e
presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede,
entro il termine massimo di un mese:
a) all'assegnazione del nominativo
internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di
esercizio;
c) a trasmettere al competente ispettorato
regionale la documentazione per il rilascio della licenza
definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria ha valore a tutti gli
effetti fino all'emissione di quella definitiva, che è inviata
direttamente al proprietario dell'unità a cura
dell'ispettorato regionale del Ministero delle comunicazioni
competente al rilascio. La licenza è legata all'apparato
radiotelefonico di bordo e deve essere sostituita solo in caso
di sostituzione dell'apparato.
6. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo
delle unità da diporto che non effettuano traffico di
corrispondenza pubblica non hanno l'obbligo di essere affidati
in gestione a una società concessionaria e di corrispondere il
relativo canone.
7. Coloro che hanno stipulato un contratto per
l'esercizio dell'apparato radioelettrico con una società
concessionaria possono, alla scadenza, presentare domanda,
anche con mezzi telematici, per la disdetta nei termini
stabiliti. Copia della domanda, unitamente ad una
dichiarazione sostitutiva di notorietà, contenente
l'assunzione di responsabilità della funzionalità
dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso nei
soli casi di emergenza ed ai fini della sicurezza della
navigazione, deve essere trasmessa al competente ispettorato
regionale.
8. La licenza definitiva, rilasciata per il traffico
per corrispondenza, ha validità anche per l'impiego
dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
9. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può
disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli
organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e
controlli presso i costruttori, gli importatori, i
distributori e gli utenti".
2. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come sostituito dal presente articolo, ai fini di
cui al medesimo comma 3 si applicano i criteri stabiliti dal
citato articolo 33 nella forma previgente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. L'allegato A di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo
1, comma 1, lettera a), della presente legge, è
sostituito dall'allegato A introdotto dalla tabella 1 annessa
alla presente legge.
Capo II
NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITA'
DA DIPORTO
Art. 2.
(Contratto di noleggio di unità da diporto).
1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"b-bis) le attività di locazione e di noleggio
devono essere confermate annualmente mediante istanza ed
annotate annualmente sul registro e sulla licenza di
navigazione".
Art. 3.
(Trattamento economico, normativo, previdenziale e
assicurativo dei marittimi imbarcati su unità da
diporto).
1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e
assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati
sulle unità da diporto impiegate nel noleggio sono
disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di
arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
2. Il rapporto di lavoro del personale extracomunitario
imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate nel
noleggio è regolamentato dalle disposizioni di legge vigenti
nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del
soggetto extracomunitario, in base alla scelta effettuata
dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni
dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di
lavoro marittimo.
Art. 4.
(Equipaggio delle unità da diporto).
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti il numero minimo dei componenti
l'equipaggio, nonché i titoli e le qualifiche professionali
per il comando e per lo svolgimento degli altri servizi a
bordo delle unità da diporto impiegate nel noleggio, anche
sulla base di quanto stabilito dalle vigenti convenzioni
internazionali in materia, ed, in particolare, dalla
convenzione sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978, resa esecutiva dalla legge 21
novembre 1985, n. 739, emendata il 7 luglio 1995 (Standards
of training certification watckjeeping for seafarers -
STCW).
2. Al fine del conseguimento dei titoli e delle
certificazioni professionali, la navigazione effettuata in
base al comma 1 è da considerare equiparata alla navigazione
sulle navi commerciali adibite al traffico.
Capo III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 5.
(Utilizzo di fondi per la realizzazione di strutture
dedicate alla nautica da diporto).
1. Per la realizzazione o il completamento delle strutture
dedicate alla nautica da diporto, come definite ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dei
relativi servizi turistici, ricettivi, culturali, di
assistenza e di rimessaggio, possono essere utilizzati i fondi
statali e dell'Unione europea destinati al finanziamento del
settore navale.
Art. 6.
(Abolizione della tassa di stazionamento).
1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17
della legge 6 marzo 1976, n. 51, come da ultimo abrogato dalla
presente legge, è abolita a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
Art. 7.
(Unità da diporto d'epoca).
1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli
effetti del testo unico di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti, di cui agli
articoli 136 e seguenti del codice della navigazione, e le
unità navali da diporto, di cui all'articolo 1 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, come da ultimo sostituito dalla presente
legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione od
accessorio, che abbiano più di venticinque anni di età dal
momento della costruzione ed annoverino uno o più dei seguenti
requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la
peculiarità progettuale, tecnica, architettonica,
ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali
impiegati;
b) abbiano raggiunto traguardi sia sportivi che
tecnici che li abbiano resi conosciuti o siano stati
protagonisti di eventi particolari;
c) rivestano un interesse storico o etnologico o
derivante dalle personalità che li hanno posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo
sociale ed economico del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni
storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari,
illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina
di cui ai capi I e II del titolo I del testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in quanto
applicabile.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina,
con proprio decreto, una commissione avente il compito di
esprimere parere obbligatorio su:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) i provvedimenti di individuazione, di tutela,
di valorizzazione, di conservazione, di restauro e su
eventuali altri interventi sui beni di cui al comma 1;
c) il possesso dei requisiti di professionalità e
di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli
artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e
assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro
dei beni di cui al comma 1.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo.
Capo IV.
DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI
Art. 8.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono abrogati:
a) gli articoli 3, 34, 39, 40, 41 e 42 della legge
11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo
1976, n. 51, e successive modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n.
171, e successive modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della
legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994,
n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 498, e successive modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14 e 19, comma 3, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 15.500.000 euro annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Tabella 1
(v. articolo 1, comma 3)
ALLEGATO A
(v. articolo 1, comma 5)
DICHIARAZIONE DA ESIBIRE ALL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DEL
RILASCIO DEL CERTIFICATO D'USO E/O DELLA LICENZA DI
NAVIGAZIONE
POTENZA DEL MOTORE
ENGINE POWER DECLARATION (ISO/EN 8665)
Costruttore del motore ....................................
Engine manufacturer
Modello ...................................................
Engine model
Numero di serie ............... Anno di costruzione .......
Serial number Year of manufacture
Entrobordo Fuoribordo Entrofuoribordo
Inboard Outboard Stern Drive
Combustibile impiegato ....................................
Specification of recommended fuel
Potenza dichiarata ............ KW a ............ giri/min.
Declred rated power KW at rpm
All'albero portaelica All'albero motore (*)
Declared propeller shaft power Declared crankshaft power
Consumo orario ............ 1/h
Hourly consumption
Ciclo diesel (*) Otto 2 tempi 4 tempi
Cycle diesel Otto 2 tempi 4 tempi
Numero di cilindri ............ In linea a V (*)
Number of cylinder In linea vee type
Alessaggio ................. mm Corsa .................. mm
Cylinder bore Piston stroke
Cilindrata totale ......... cm3
Totle swept volume
Aspirazione Sovralimentazione Turbosovralimentazione
naturale meccanica
Naturally aspired Supercharged Turbocharged
Raffreddamento aria di sovralimentazione SI NO (*)
Charged air cooling Yes No
Massima contropressione allo scarico ............ kPa
Maximum permissible exhaus back pressure
Timbro e firma del costruttore,
del legale rappresentante
o del rivenditore autorizzato CE
Stamp and signature of engine manifacturer,
legal representative
or authorized seller in EC
1) La falsità della dichiarazione e/o l'utilizzo di
dichiarazione falsa concretizzano le fattispecie di cui agli
articoli 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico) e 489 del codice penale (uso di atto falso)
(*) Marcare la voce corretta
Tick the item which is applicable.