XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2900




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

(Modifiche alla legge
11 febbraio 1971, n. 50).


Art. 1.

(Modifiche alla legge
11 febbraio 1971, n. 50).

        1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
            2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi:

            a) sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro;

            b) di noleggio e di locazione finalizzati al diporto.

            3. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

            a) unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

            b) nave da diporto: ogni unità di lunghezza superiore ai 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

            c) imbarcazione da diporto: ogni unità di lunghezza pari o inferiore ai 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati, iscritta nei registri di cui all'articolo 5;
            d) natante da diporto: ogni unità esente dall'obbligo di iscrizione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13.

            4. Ai fini della presente legge, la potenza del motore è quella massima di esercizio definita e accertata in base alla norma armonizzata, di cui al punto 4 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, adottata con decreto del Ministro delle attività produttive.
            5. Per ogni singolo motore, il costruttore, o un suo mandatario stabilito nell'Unione europea, rilascia una dichiarazione della relativa potenza, stabilita ai sensi del comma 4, su un modulo conforme al modello di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Le certificazioni di potenza per i motori prototipi o della serie omologata, rilasciate dagli enti tecnici sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro validità.
            6. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita l'attività di controllo sui motori e può effettuare verifiche sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.
            7. I funzionari preposti alle verifiche sono muniti di apposita delega del Ministro delle attività produttive ed hanno libero accesso nei locali di costruzione e di vendita e, se lo ritengono necessario, possono prelevare campioni da sottoporre a prove.
            8. Le prove sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, ovvero con persone di loro fiducia munite dei poteri di rappresentanza. Gli oneri relativi alle prove sono a carico della ditta presso cui è in corso la verifica. E' fatto obbligo al costruttore o all'importatore di fare cessare ogni eventuale infrazione riscontrata";

            b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - 1. Per le tutte unità da diporto la dichiarazione di costruzione è facoltativa. Qualora il costruttore decida di procedere alla dichiarazione della costruzione, la stessa viene resa sotto la diretta responsabilità del costruttore";

            c) l'articolo 3 è abrogato;

            d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sono iscritte nei registri per unità da diporto, conformi al modello approvato con decreto del capo del Dipartimento della navigazione marittima e interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuti:

            a) dalle capitanerie di porto per le navi da diporto, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b);

            b) dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi nonché dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).

            2. I registri di iscrizione delle unità da diporto tenuti dagli uffici minori non più abilitati alla loro tenuta sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
            3. Con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina i criteri e le modalità di unificazione e di rinumerazione delle unità iscritte nel Registro italiano dighe tenuti dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia e designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto.
            4. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, il costruttore o l'importatore o il rivenditore deve chiedere l'assegnazione del numero di identificazione presentando domanda, anche tramite mezzi telematici, ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1, allegando la seguente documentazione:

            a) copia della fattura contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale della persona o della società o dell'associazione a cui vende l'unità e la descrizione della stessa;

            b) dichiarazione di conformità;

            c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo, di cui al comma 4 dell'articolo 1.

            5. L'ufficio che riceve la domanda, di cui al comma 4, iscrive l'unità sui registri di cui al comma 1 assegnandole il numero d'ordine progressivo del registro, su cui annota anche il nome e il domicilio del proprietario quale referente dell'amministrazione per tutto quanto attiene all'unità.
            6. La dichiarazione di conformità di cui alla lettera b) del comma 4 deve essere rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, e:

            a) per le unità marcate CE deve essere conforme a quanto stabilito dall'allegato VIII annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, ed essere accompagnata, se prevista, dall'attestazione "CE del tipo", di cui all'allegato VI annesso al medesimo decreto legislativo n. 436 del 1996, rilasciata da un organismo notificato;

            b) per le unità non marcate CE costruite in serie deve essere redatta sul retro dell'attestato di idoneità del prototipo rilasciato da un organismo tecnico autorizzato dall'amministrazione;

            c) per le unità non marcate CE, costruite in un singolo esemplare, la dichiarazione è costituita dall'attestato di idoneità rilasciato da un organismo tecnico autorizzato dall'amministrazione.
            7. I proprietari di unità da diporto, entro e non oltre novanta giorni dalla data della sentenza di cui al comma 9, o della registrazione raccolta o, in mancanza, della registrazione presso l'ufficio delle entrate, devono chiedere la pubblicizzazione degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali presentando domanda di trascrizione all'ufficio d'iscrizione dell'unità. Alla domanda devono essere allegati gli atti di cui si chiede la trascrizione e la relativa nota di trascrizione.
            8. L'ufficio che riceve la domanda di cui al comma 7, ne prende nota in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nei registri di cui al comma 1, nello spazio a tal fine predisposto, facendovi menzione del giorno e dell'ora di ricezione della domanda.
            9. Gli atti di cui al comma 7 sono costituiti da sentenze o da contratti pubblici, ovvero da scritture private o da dichiarazione o fattura dell'alienante contenente le caratteristiche tecniche dell'unità, entrambe con sottoscrizione autenticata. Gli atti possono essere presentati in copia autenticata se si tratta di contratti pubblici e di sentenze oppure di scritture private, fatture o dichiarazioni dell'alienante depositate in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In particolare, per i natanti, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), già in possesso del richiedente, la trascrizione a titolo di proprietà, se mancante, è sostituita da un atto di notorietà registrato, redatto ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e contenente le caratteristiche tecniche dell'unità nonché le complete generalità e il codice fiscale dell'interessato. La stessa procedura si applica alle unità storiche o costruite per proprio uso, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere e) e g), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436. In tale caso l'atto di notorietà deve anche contenere la dichiarazione della costruzione in proprio e gli estremi dei documenti fiscali relativi all'acquisto dei materiali impiegati.
            10. La nota di trascrizione, in doppio originale o su supporto informatico o trasmessa mediante mezzi telematici, deve contenere:

            a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale delle parti, nonché il loro regime patrimoniale, se coniugate; oppure la denominazione o ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni; non è richiesto il numero di codice fiscale allorché una delle parti sia soggetto non residente, ferma restando l'elezione di domicilio prevista dall'articolo 7;

            b) l'indicazione dell'atto o della dichiarazione del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;

            c) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

            d) gli elementi di individuazione dell'unità da diporto;

            e) eventuali termini o condizioni, ancora validi al momento in cui l'atto si trascrive, a cui sono sottoposti l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto.

            11. Qualora l'iscrizione e la trascrizione riguardino una unità da diporto proveniente da un Paese estero, i documenti previsti dai commi 4 e 6 devono essere equivalenti a quelli nazionali e redatti in lingua italiana oppure tradotti da interpreti autorizzati o dall'autorità consolare. Qualora l'unità sia già in servizio all'estero è necessario presentare anche una dichiarazione del proprietario attestante che l'unità è stata cancellata dal registro di provenienza o, in alternativa, che non era soggetta a iscrizione.
            12. Qualora una unità da diporto iscritta nei registri di cui al comma 1 sia utilizzata esclusivamente per finalità commerciali mediante contratti di locazione e di noleggio, tale utilizzazione deve essere annotata nel registro con l'indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, che esercitano l'attività e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati anche sui documenti di navigazione. Lo svolgimento di tale attività deve essere annualmente confermato mediante il rinnovo delle annotazioni di cui al presente comma. Con uno o più decreti del capo del Dipartimento della navigazione marittima e interna sono disciplinate le attività di noleggio e di locazione esercitate da unità da diporto.
            13. Per trasferire l'iscrizione di una unità da diporto, e le eventuali trascrizioni a suo carico, ad altro ufficio, l'interessato, o il suo legale rappresentante, deve presentare, anche tramite mezzi telematici, domanda all'ufficio di iscrizione, che provvede a trasmettere all'ufficio destinatario l'estratto del registro di iscrizione e la documentazione di cui al comma 4 e quella, se presentata, di cui al comma 7. L'ufficio destinatario iscrive l'unità nei propri registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando letteralmente le eventuali annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti reali, procede al rinnovo dei documenti di navigazione e comunica, anche con mezzi telematici, la data e il numero della nuova iscrizione all'ufficio di provenienza. Questo provvede alla cancellazione dell'unità, riportando sul registro il motivo della cancellazione, il nome del nuovo ufficio e la data e il numero della nuova iscrizione.
            14. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di cui al comma 1 nei seguenti casi:

            a) per perdita effettiva o presunta, previa denuncia all'ufficio di iscrizione o all'autorità consolare;

            b) per trasferimento o vendita all'estero, previa dismissione di bandiera;

            c) per trasferimento dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti qualora l'unità abbia i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge, oppure, ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni, qualora il possessore ne limiti permanentemente la navigazione nelle sole acque interne.

            15. Per ottenere la cancellazione di cui al comma 14, l'avente diritto deve presentare, anche con mezzi telematici:

            a) domanda contenente le generalità complete, il codice fiscale e la firma autenticata nei modi di legge;

            b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il regime giuridico patrimoniale vigente tra i coniugi, se coniugato, e, nel caso ci siano stati imbarchi di personale iscritto fra la gente di mare, la posizione assicurativa nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali.

            16. La cancellazione di cui al comma 14 è subordinata alla regolarizzazione delle posizioni previste dalla lettera b) del comma 15 e alla estinzione degli eventuali diritti trascritti.
            17. La cancellazione comporta la restituzione dei documenti di bordo all'ufficio che l'ha effettuata.
            18. Contestualmente alla cancellazione, possono essere richiesti l'estratto del registro di iscrizione e il rilascio del certificato d'uso dei motori entrobordo.
            19. L'avente diritto, che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto, deve allegare alla domanda di cancellazione, se trattasi di alienazione, anche la dichiarazione di vendita, autenticata con le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, senza ulteriore formalità.
            20. L'ufficio di iscrizione, accertato che siano stati soddisfatti sia gli eventuali diritti trascritti, sia gli obblighi derivanti dalle situazioni previste dalla lettera b) del comma 15:

            a) se trattasi di esportazione in Paesi extracomunitari, ne dà comunicazione, anche tramite mezzi telematici, alla competente dogana, che provvede, anche con mezzi telematici, a trasmettere copia dei documenti export, alla cui ricezione l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dell'unità dai registri;

            b) se trattasi di Paesi membri dell'Unione europea o del suo spazio economico, procede alla cancellazione in base alla dichiarazione, rilasciata congiuntamente o disgiuntamente dal venditore e dall'acquirente, circa la volontà di iscriverla in registro di altro Paese membro. La medesima dichiarazione è sufficiente nel caso in cui il Paese di destinazione non preveda l'obbligo dell'iscrizione.

            21. I documenti di bordo devono essere restituiti all'ufficio di iscrizione";

            e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

        "Art. 7. - 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
            2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
            3. Nel caso che il rappresentante scelto ai sensi del comma 1 sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia.
            4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia";
            f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

        "Art. 8. - 1. Alle unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza alla navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, e il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
            2. Alle unità da diporto di lunghezza uguale o inferiore ai 24 metri, gli uffici che detengono i registri di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità di cui al citato articolo 5, comma 4, lettera b), e il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
            3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
            4. Le specie di navigazione previste per le unità di cui al comma 2 sono:

            a) per le unità senza marcatura CE:

                1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;

                2) fino a 6 miglia dalla costa nelle acque marittime;

            b) per le unità con marcatura CE:

                1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A) di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

                2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B) di cui all'allegato II citato al numero 1);
                3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C) di cui all'allegato II citato al numero 1);

                4) per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per la categoria di progettazione D) di cui all'allegato II citato al numero 1).

            5. Il proprietario può scegliere il tipo di navigazione che preferisce purché sia compatibile con le caratteristiche della propria unità";

            g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

        "Art. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su un unico modulo conforme al modello approvato con decreto del Capo del Dipartimento della navigazione marittima e interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tale modulo unifica i modelli MM57, MM58 e MM63, e contiene il certificato di sicurezza previsto dall'articolo 12.
            2. Oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione e di noleggio stabilite dal comma 12 dell'articolo 5, sulle licenze di navigazione, di cui al comma 1 del presente articolo, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità, previsti dall'articolo 2657 e seguenti del codice civile.
            3. Le licenze di navigazione, di cui al comma 1, sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione, ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.
            4. Tutti i documenti di bordo prescritti devono essere tenuti a bordo in originale. Nelle navigazioni tra porti nazionali può essere tenuta a bordo una loro copia autenticata a norma di legge, oppure da un ufficio marittimo o della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Resta fermo l'obbligo di presentare gli originali all'autorità competente, qualora questa ne faccia richiesta, entro i venti giorni successivi alla data prevista per il rientro nel porto di residenza.
            5. Nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione dei documenti di bordo, deve essere presentata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza che rilascia l'attestazione della denuncia resa. Qualora l'unità sia in possesso della certificazione di sicurezza in regolare corso di validità, la copia della denuncia costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione nelle acque territoriali nazionali per la durata di un mese.
            6. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informativi";

            h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

        "Art. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le imbarcazioni e le navi da diporto, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. E' rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";

            i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

        "Art. 13. - 1. Sono natanti:

            a) ogni unità da diporto a remi;

            b) ogni unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 10 metri e comunque con una potenza massima complessiva non superiore a 40,8 CV;

            c) ogni unità da diporto, di lunghezza superiore a quella prevista dalla lettera b), ma non superiore a 24 metri, destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
            2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5, della relativa licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, ma, su richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni. In tale caso assumono il regime giuridico di queste ultime.
            3. I natanti non marcati CE possono navigare:

            a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione dei tipi denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare solo entro un miglio dalla costa, e degli acquascooter o moto d'acqua, e mezzi similari, che sono disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna;

            b) entro 12 miglia dalla costa se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato. Durante la navigazione è obbligatorio tenere a bordo una copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità.

            4. I natanti con marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui al numero l) dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni";

            l) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

        "Art. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota su di essa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.
            2. Per i natanti da diporto il numero massimo trasportabile di persone è documentato:

            a) per le unità con marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

            b) per le unità senza marcatura CE:

                1) se omologate, da una copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;

                2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

            3. Con decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilito il numero minimo di persone che devono essere presenti a bordo durante la navigazione, determinato sulla base delle caratteristiche tecniche, strumentali e strutturali dell'unità.
            4. Per le unità di lunghezza inferiore o pari a 24 metri è comunque responsabilità del conduttore dell'unità da diporto verificare, prima della partenza, di avere a bordo personale qualificato e sufficiente per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.
            5. Per le unità da diporto di lunghezza superiore a 24 metri, l'equipaggio deve essere composto da personale marittimo munito di titoli professionali in conformità a quanto stabilito dalle vigenti convenzioni internazionali in materia ed, in particolare, dalla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, resa esecutiva dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, emendata il 7 luglio 1995 (Standards of training certification watckjeeping for seafarers - STCW), qualunque sia il tipo di navigazione effettuata.
            6. Al fine del conseguimento dei titoli e delle certificazioni professionali, la navigazione effettuata ai sensi del comma 5 è da considerare equiparata alla navigazione sulle navi commerciali adibite al traffico.
            7. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
            8. Il rapporto di lavoro del personale extracomunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto è regolamentato dalle disposizioni di legge vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del soggetto extracomunitario, in base alla scelta effettuata dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di lavoro marittimo";

            m) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

        "Art. 35. - 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle unità da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina, e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina";

            n) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

        "Art. 37. - 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora voglia imbarcare membri dell'equipaggio iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, su cui trascrivere, all'atto dell'imbarco, i nominativi delle persone imbarcate e gli altri dati richiesti dal documento stesso";
            o) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

        "Art. 39. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con il sequestro dell'unità da diporto o con l'ammenda da 2.500 euro a 5.000 euro; in caso di recidiva l'unità è confiscata.
            2. Chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto con una abilitazione la cui validità è scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro; in caso di recidiva l'unità è sequestrata.
            3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'impiego di unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 414 euro a 2.066 euro. La sanzione è fissata nel pagamento di una somma da 206 euro a 1.032 euro se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto.
            4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla medesima legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro";

            p) l'articolo 40 è abrogato;

            q) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

        "La responsabilità verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile";

            r) i commi primo e secondo dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

        "Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano a tutte le unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, escluse le unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
        Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati";

            s) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

        "Art. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
            2. Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore ai 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di tipo portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente. Le medesime unità, qualora dotate di un apparato VHF/DSC, sono esenti, se prescritto dalle norme regolamentari, dall'obbligo della radio boa di emergenza (EPIRB).
            3. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, compreso l'EPIRB, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, deve rilasciare una dichiarazione attestante che l'apparato è conforme alla normativa vigente o, se trattasi di unità proveniente dall'estero, alle norme di uno dei Paesi membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo iniziale.
            4. Per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, la domanda, corredata dalla dichiarazione di conformità, deve essere rivolta al competente ispettorato regionale del Ministero delle comunicazioni e presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede, entro il termine massimo di un mese:

            a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

            b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

            c) a trasmettere al competente ispettorato regionale la documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

            5. La licenza provvisoria ha valore a tutti gli effetti fino all'emissione di quella definitiva, che è inviata direttamente al proprietario dell'unità a cura dell'ispettorato regionale del Ministero delle comunicazioni competente al rilascio. La licenza è legata all'apparato radiotelefonico di bordo e deve essere sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato.
            6. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione a una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone.
            7. Coloro che hanno stipulato un contratto per l'esercizio dell'apparato radioelettrico con una società concessionaria possono, alla scadenza, presentare domanda, anche con mezzi telematici, per la disdetta nei termini stabiliti. Copia della domanda, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà, contenente l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso nei soli casi di emergenza ed ai fini della sicurezza della navigazione, deve essere trasmessa al competente ispettorato regionale.
            8. La licenza definitiva, rilasciata per il traffico per corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
            9. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti".
        2. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal presente articolo, ai fini di cui al medesimo comma 3 si applicano i criteri stabiliti dal citato articolo 33 nella forma previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. L'allegato A di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, è sostituito dall'allegato A introdotto dalla tabella 1 annessa alla presente legge.


Capo II

NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITA'
DA DIPORTO


Art. 2.

(Contratto di noleggio di unità da diporto).

        1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "b-bis) le attività di locazione e di noleggio devono essere confermate annualmente mediante istanza ed annotate annualmente sul registro e sulla licenza di navigazione".


Art. 3.

(Trattamento economico, normativo, previdenziale e
assicurativo dei marittimi imbarcati su unità da
diporto).

        1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate nel noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
        2. Il rapporto di lavoro del personale extracomunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate nel noleggio è regolamentato dalle disposizioni di legge vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del soggetto extracomunitario, in base alla scelta effettuata dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di lavoro marittimo.


Art. 4.

(Equipaggio delle unità da diporto).

        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti il numero minimo dei componenti l'equipaggio, nonché i titoli e le qualifiche professionali per il comando e per lo svolgimento degli altri servizi a bordo delle unità da diporto impiegate nel noleggio, anche sulla base di quanto stabilito dalle vigenti convenzioni internazionali in materia, ed, in particolare, dalla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, resa esecutiva dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, emendata il 7 luglio 1995 (Standards of training certification watckjeeping for seafarers - STCW).
        2. Al fine del conseguimento dei titoli e delle certificazioni professionali, la navigazione effettuata in base al comma 1 è da considerare equiparata alla navigazione sulle navi commerciali adibite al traffico.


Capo III

DISPOSIZIONI VARIE


Art. 5.

(Utilizzo di fondi per la realizzazione di strutture
dedicate alla nautica da diporto).

        1. Per la realizzazione o il completamento delle strutture dedicate alla nautica da diporto, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dei relativi servizi turistici, ricettivi, culturali, di assistenza e di rimessaggio, possono essere utilizzati i fondi statali e dell'Unione europea destinati al finanziamento del settore navale.


Art. 6.

(Abolizione della tassa di stazionamento).

        1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come da ultimo abrogato dalla presente legge, è abolita a decorrere dal 1^ gennaio 2003.


Art. 7.

(Unità da diporto d'epoca).

        1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti, di cui agli articoli 136 e seguenti del codice della navigazione, e le unità navali da diporto, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo sostituito dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione od accessorio, che abbiano più di venticinque anni di età dal momento della costruzione ed annoverino uno o più dei seguenti requisiti:

            a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica, ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;

            b) abbiano raggiunto traguardi sia sportivi che tecnici che li abbiano resi conosciuti o siano stati protagonisti di eventi particolari;

            c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;
            d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;

            e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.

        2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in quanto applicabile.
        3. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, con proprio decreto, una commissione avente il compito di esprimere parere obbligatorio su:

            a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;

            b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e su eventuali altri interventi sui beni di cui al comma 1;

            c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.


Capo IV.

DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI


Art. 8.

(Abrogazioni).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

            a) gli articoli 3, 34, 39, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
            b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;

            c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;

            d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;

            e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

            f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

            g) gli articoli 11, 12, 13, 14 e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.


Art. 9.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Tabella 1
(v. articolo 1, comma 3)


ALLEGATO A
(v. articolo 1, comma 5)


DICHIARAZIONE DA ESIBIRE ALL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO D'USO E/O DELLA LICENZA DI
NAVIGAZIONE

POTENZA DEL MOTORE
ENGINE POWER DECLARATION (ISO/EN 8665)


Costruttore del motore ....................................
Engine manufacturer

Modello ...................................................
Engine model

Numero di serie ............... Anno di costruzione .......
Serial number Year of manufacture

Entrobordo Fuoribordo Entrofuoribordo
Inboard Outboard Stern Drive

Combustibile impiegato ....................................
Specification of recommended fuel

Potenza dichiarata ............ KW a ............ giri/min.
Declred rated power KW at rpm

All'albero portaelica All'albero motore (*)
Declared propeller shaft power Declared crankshaft power

Consumo orario ............ 1/h
Hourly consumption

Ciclo diesel (*) Otto 2 tempi 4 tempi
Cycle diesel Otto 2 tempi 4 tempi

Numero di cilindri ............ In linea a V (*)
Number of cylinder In linea vee type

Alessaggio ................. mm Corsa .................. mm
Cylinder bore Piston stroke

Cilindrata totale ......... cm3
Totle swept volume
Aspirazione Sovralimentazione Turbosovralimentazione
naturale meccanica
Naturally aspired Supercharged Turbocharged

Raffreddamento aria di sovralimentazione SI NO (*)
Charged air cooling Yes No

Massima contropressione allo scarico ............ kPa
Maximum permissible exhaus back pressure


Timbro e firma del costruttore,
del legale rappresentante
o del rivenditore autorizzato CE

Stamp and signature of engine manifacturer,
legal representative
or authorized seller in EC


1) La falsità della dichiarazione e/o l'utilizzo di dichiarazione falsa concretizzano le fattispecie di cui agli articoli 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 489 del codice penale (uso di atto falso)

(*) Marcare la voce corretta
Tick the item which is applicable.



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