XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2899




        Onorevoli Deputati! - La legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevede la trasformazione delle accademie e dei conservatori in istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitandone di norma l'accesso a coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le disposizioni in essa contenute sono norme di principio, la cui attuazione è rimessa ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        Peraltro, al fine di poter provvedere alla stesura dei predetti regolamenti, nell'ambito dei quali è stato predisposto solo quello relativo all'autonomia statutaria e regolamentare delle nuove istituzioni, appare necessario procedere ad alcune modifiche della citata legge n. 508 del 1999, posto che i numerosissimi problemi ad essa sottesi rappresentano un ostacolo alla completa attuazione della riforma.
        In particolare nel costituire il sistema dell'alta formazione sul modello universitario, il legislatore prevede che le nuove istituzioni rilascino diplomi accademici di primo e secondo livello (articolo 2, comma 5); in una norma transitoria, poi, stabilisce che i diplomi conseguiti con il previgente ordinamento, da un lato, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione (articolo 4, comma 1), dall'altro, unitamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, costituiscono titolo per accedere a corsi integrativi della durata di almeno un anno, che dovranno essere attivati dalle stesse istituzioni al fine di convertire i vecchi titoli nei nuovi; ai possessori dei predetti diplomi è assegnato un termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge entro il quale possono presentare istanza per partecipare ai corsi integrativi (articolo 4, comma 3).
        Tali disposizioni impongono alcune considerazioni: la legge n. 508 del 1999, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, attribuisce ad accademie e conservatori natura di istituzioni di alta formazione. Il legislatore ha pertanto posto le accademie e i conservatori a livello universitario e ha riconosciuto ad essi pari dignità rispetto alle università, formandone però una categoria distinta e autonoma.
        L'articolo 2, comma 5, prevede che le nuove istituzioni rilascino diplomi accademici di primo e secondo livello.
        Il legislatore ha pertanto inteso attribuire ai nuovi titoli rilasciati dalle accademie e dai conservatori il medesimo valore e la medesima dignità dei titoli universitari pur affermandone, anche in relazione a tale aspetto, la specificità. I relativi percorsi formativi risultano pure ispirati al modello universitario; la legge n. 508 del 1999, infatti, pur non facendo espresso riferimento alla durata dei corsi, prevede diplomi di primo e di secondo livello riproducendo in sostanza quanto previsto per l'università dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, che articola i percorsi formativi sul modello 3 anni (per il conseguimento della laurea) + 2 anni (per il conseguimento della laurea specialistica).
        La legge n. 508 del 1999, peraltro, non assegna direttamente ai titoli accademici il medesimo valore legale dei titoli universitari, né ai fini della prosecuzione degli studi in ambito universitario né ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ma rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la dichiarazione delle equipollenze tra i nuovi diplomi e i titoli universitari ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.
        Al riguardo va osservato che l'accesso all'impiego pubblico, originariamente consentito ai possessori di specifiche lauree individuate per legge o per regolamento, è stato ridisciplinato nella tornata contrattuale 1998-2001, in tutti i comparti del pubblico impiego, prevedendo in linea generale la validità di tutte le lauree conseguite all'esito di un percorso formativo coerente con le funzioni da svolgere. Il meccanismo delle equipollenze è ora pertanto superato; ciò comporta l'impossibilità di attribuire un effettivo valore legale ai diplomi accademici rilasciati dalle accademie e dai conservatori tramite l'equipollenza. Appare, quindi, necessaria una modifica normativa che, preso atto dell'ormai avvenuto superamento dello strumento delle equipollenze, definisca in base a quali criteri debba riconoscersi valore legale ai diplomi accademici rilasciati da accademie e da conservatori.
        Inoltre, la legge n. 508 del 1999 prevede la possibilità, per i possessori dei diplomi conseguiti presso accademie e conservatori secondo il vecchio ordinamento, di conseguire i nuovi diplomi accademici a seguito della frequenza di almeno un anno integrativo.
        Anche tale disposizione appare ormai anacronistica; la previsione di corsi integrativi non è infatti coerente con il sistema dei nuovi corsi e dei nuovi titoli universitari (previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999 e dai decreti applicativi del 2001) ormai introdotti, dall'anno accademico in corso - 2001/2002 - in tutte le università italiane in sostituzione dei corsi e dei titoli previsti dal previgente ordinamento. Il nuovo ordinamento degli studi universitari, da un lato, prevede in linea generale corsi di primo livello di durata triennale, dall'altro introduce quale unità di misura del nuovo sistema i crediti formativi, superando così il riferimento ai singoli anni di corso.
        Non si vede, quindi, perché i possessori dei titoli conseguiti presso le accademie e i conservatori nell'ambito del previgente ordinamento debbano essere gravati dall'onere di un anno integrativo, dal momento che i corsi superiori che essi hanno frequentato hanno la stessa durata del corso di laurea triennale universitario (mentre per le accademie il percorso è addirittura quadriennale); d'altra parte eventuali carenze del vecchio percorso formativo possono essere tradotte all'atto dell'ammissione ai corsi di secondo livello in "debiti formativi", colmabili con appositi corsi, che le università devono organizzare ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, e che ben possono essere previsti anche per le accademie e i conservatori. Pertanto, appare più in linea con l'attuale sistema attribuire ai vecchi diplomi il valore di titoli di accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello o di laurea specialistica, fatta salva l'esigenza di colmare eventuali debiti da accertare in sede di ammissione al rispettivo corso. Il valore di tali titoli risulta, pertanto, equivalente a quello della laurea triennale rilasciata dalle università.
        Nel rivedere la legge n. 508 del 1999, si è evidenziata un'ulteriore grave carenza delle disposizioni in essa contenute. Se infatti, come già detto, il legislatore ha posto le accademie e i conservatori a livello universitario, riconoscendo ad essi pari dignità rispetto alle università, ha però disegnato un sistema distinto e autonomo, caratterizzato dalla specificità della formazione, riservando in sostanza quest'ultima alle relative istituzioni. Tuttavia la costituzione del nuovo sistema, in assenza di una definizione degli aspetti caratterizzanti, non ha impedito l'attivazione da parte delle università di corsi tradizionalmente svolti dalle accademie e dai conservatori.
        Deriva da quanto sin qui detto, in un quadro più coerente con la riforma universitaria disegnata dal legislatore, l'opportunità di provvedere alla modifica della legge n. 508 del 1999; a tal fine è preordinato il disegno di legge, che si compone di due articoli, il cui contenuto viene di seguito illustrato:

            l'articolo 1, comma 1, lettera a), contiene una disposizione volta a determinare il valore legale dei nuovi diplomi accademici di primo livello, sia in sede di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica in ambito universitario, sia ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi. In tal senso la norma prevede che i crediti acquisiti nei percorsi preordinati al conseguimento dei diplomi accademici di primo livello sono valutati con le stesse modalità dei crediti universitari in sede di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica presso le università. Prevede, inoltre, l'equiparazione dei diplomi accademici di primo livello alle lauree triennali per l'accesso ai pubblici concorsi;

            l'articolo 1, comma 1, alle lettere c), e) e f), determina il valore dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente presso le accademie e i conservatori; si è ritenuto opportuno, alla luce delle predette considerazioni, da un lato riformulare l'articolo 4, eliminando il riferimento ai corsi integrativi <comma 1, lettera c)>, dall'altro attribuire ai diplomi rilasciati dalle accademie e dai conservatori in base all'ordinamento previgente il valore di titoli d'accesso (per coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado) sia ai corsi di studi attivati dalle nuove istituzioni di alta formazione per il rilascio di diplomi accademici di secondo livello, sia ai corsi di laurea specialistica presso le università, rimettendo in ogni caso alle singole istituzioni, in sede di ammissione, la valutazione dei crediti formativi maturati nel corso di studi svolto e degli eventuali debiti da colmare; si è inoltre affermato in via generale che comunque i crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei vecchi titoli possono essere valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le università (comma 1, lettera e), del disegno di legge). Il comma 1, lettera f), prevede anche per i vecchi diplomi l'equiparazione alle lauree triennali per l'accesso ai pubblici concorsi;

            l'articolo 1, comma 1, lettera d), del disegno di legge riformula il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 508 del 1999, il cui ambito di applicabilità sembra riduttivo posto che si riferisce ai soli diplomi "conseguiti" presso le accademie e i conservatori "anteriormente alla data di entrata in vigore della legge". Considerato che la legge n. 508 del 1999 è una legge di princìpi, che rimette l'attuazione, come già detto, a una complessa attività regolamentare, la disposizione appare ingiustificatamente discriminante nei confronti di coloro che conseguono i titoli previsti dall'ordinamento previgente fino al rilascio dei nuovi diplomi accademici di primo e di secondo livello. Si stabilisce pertanto che tutti i diplomi rilasciati dalle accademie e dai conservatori, in base all'ordinamento previgente alla riforma, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione;

            l'articolo 1, comma 1, lettera b), affronta infine la situazione (da più parti segnalata) dei circa cinquanta docenti delle accademie e dei conservatori, ammessi con riserva nella graduatoria nazionale ad esaurimento, pubblicata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 17 ottobre 2001; correttamente, infatti, non è stata applicata al personale delle accademie e dei conservatori la proroga dei termini per il possesso dei requisiti dei 360 giorni di servizio per partecipare alla sessione riservata di esami, prevista dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, per i precari della scuola. Le graduatorie per le assunzioni ad accademie e conservatori sono state, infatti, trasformate in graduatorie ad esaurimento dalla legge n. 508 del 1999. A tali graduatorie non si applica, pertanto, la disciplina generale della scuola, ma esclusivamente la disciplina specifica ad esse propria. Posto che la citata legge n. 508 del 1999 prevede il superamento del sistema delle graduatorie, non si ritiene di poter dare corso alla riapertura delle graduatorie sulla base di quanto previsto dal citato decreto-legge n. 240 del 2000, relativamente alle predette posizioni. Si è pensato, invece, ad una norma che soddisfi le specifiche esigenze delle accademie e dei conservatori. Tale norma prevede la possibilità di individuare, quali destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato, coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 2 della legge n. 508 del 1999;

            l'articolo 2 contiene una norma finale che fa espresso divieto alle università di attivare corsi di studio negli specifici settori artistico, musicale e coreutico; si rimette poi ad un successivo decreto ministeriale la determinazione delle caratteristiche peculiari dell'alta formazione artistica e musicale; tale norma si giustifica per la specificità del sistema che implica che la formazione, in tali settori, debba necessariamente essere impartita nell'ambito delle istituzioni disciplinate dalla citata legge n. 508 del 1999.

        Si fa presente, infine, che le disposizioni contenute nel presente disegno di legge contengono norme di principio, posto che, come sopra si è chiarito, l'attuazione della stessa legge n. 508 del 1999 è rimessa ad una complessa attività regolamentare. Il disegno di legge non comporta pertanto oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
        Non si procede pertanto alla redazione della relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


Impatto comunitario

          Non si ravvisano profili di impatto comunitario.


Impatto normativo

        Il disegno di legge incide sulla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che istituisce il sistema dell'alta formazione artistica e musicale. In particolare le disposizioni in esso contenute sono volte a determinare il valore legale dei nuovi diplomi accademici di primo e di secondo livello, rilasciati dalle accademie e dai conservatori, sia ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica in ambito universitario, sia ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi. Si determina altresì il valore dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente presso le accademie e i conservatori in un quadro più coerente con il nuovo sistema universitario.


Impatto costituzionale

          Il disegno di legge mira a dare completa attuazione, nell'ambito del sistema costituito dalla legge n. 508 del 1999, all'articolo 33 della Costituzione, che riconosce le accademie e i conservatori quali istituzioni di alta cultura.


Impatto normativo regionale-autonomie locali

          Non è individuabile alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali. Il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica rientra, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, nell'ambito delle materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato.


Impatto amministrativo

          Le norme proposte non richiedono la creazione di nuove strutture amministrative.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


SOGGETTI DESTINATARI

              Istituzioni interessate: tutte le istituzioni interessate alla riforma introdotta dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati.

              Soggetti beneficiari: possessori dei diplomi rilasciati dalle suddette istituzioni.


AMBITO DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO

          Il presente provvedimento è volto a modificare gli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella parte concernente i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui sopra, in relazione al problema dell'accesso ai pubblici concorsi, o della loro utilizzazione ai fini del prosieguo degli studi anche nelle università, e in relazione altresì alla questione della validità, per l'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, dei diplomi rilasciati in base all'ordinamento previgente alla riforma operata con la legge n. 508 del 1999.


FINALITA' DELL'INTERVENTO

          Il presente provvedimento intende conferire al sistema dell'alta formazione una maggiore coerenza con il sistema universitario, pur assicurandogli il mantenimento di una originaria natura e fisionomia. Pertanto, a parte l'equiparazione stabilita tra i diplomi in oggetto e le lauree istituite nel quadro della riforma universitaria, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, il disegno di legge in esame ricorre alla categoria dei "crediti formativi" caratterizzanti la nuova didattica universitaria, per conferire flessibilità al sistema dell'accesso ai corsi nelle accademie e nei conservatori per i quali sono rilasciati diplomi di secondo livello, nonché ai corsi di laurea specialistica.
          A fronte di ciò va rilevato che, al fine di assicurare la specificità del sistema dell'alta formazione, il provvedimento prevede che i relativi corsi siano "istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1" e che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano "determinate le caratteristiche peculiari dell'alta formazione artistica e musicale".


VALUTAZIONI DELL'IMPATTO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

          Non sembra che l'attuazione della legge di cui trattasi comporti il ricorso a speciali strutture e procedimenti.




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