XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2899
Onorevoli Deputati! - La legge 21 dicembre 1999, n. 508,
prevede la trasformazione delle accademie e dei conservatori
in istituzioni di alta formazione artistica e musicale,
limitandone di norma l'accesso a coloro che sono in possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le
disposizioni in essa contenute sono norme di principio, la cui
attuazione è rimessa ad uno o più regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Peraltro, al fine di poter provvedere alla stesura dei
predetti regolamenti, nell'ambito dei quali è stato
predisposto solo quello relativo all'autonomia statutaria e
regolamentare delle nuove istituzioni, appare necessario
procedere ad alcune modifiche della citata legge n. 508 del
1999, posto che i numerosissimi problemi ad essa sottesi
rappresentano un ostacolo alla completa attuazione della
riforma.
In particolare nel costituire il sistema dell'alta
formazione sul modello universitario, il legislatore prevede
che le nuove istituzioni rilascino diplomi accademici di primo
e secondo livello (articolo 2, comma 5); in una norma
transitoria, poi, stabilisce che i diplomi conseguiti con il
previgente ordinamento, da un lato, mantengono la loro
validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di
specializzazione (articolo 4, comma 1), dall'altro, unitamente
al diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
costituiscono titolo per accedere a corsi integrativi della
durata di almeno un anno, che dovranno essere attivati dalle
stesse istituzioni al fine di convertire i vecchi titoli nei
nuovi; ai possessori dei predetti diplomi è assegnato un
termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della
legge entro il quale possono presentare istanza per
partecipare ai corsi integrativi (articolo 4, comma 3).
Tali disposizioni impongono alcune considerazioni: la
legge n. 508 del 1999, in attuazione dell'articolo 33 della
Costituzione, attribuisce ad accademie e conservatori natura
di istituzioni di alta formazione. Il legislatore ha pertanto
posto le accademie e i conservatori a livello universitario e
ha riconosciuto ad essi pari dignità rispetto alle università,
formandone però una categoria distinta e autonoma.
L'articolo 2, comma 5, prevede che le nuove istituzioni
rilascino diplomi accademici di primo e secondo livello.
Il legislatore ha pertanto inteso attribuire ai nuovi
titoli rilasciati dalle accademie e dai conservatori il
medesimo valore e la medesima dignità dei titoli universitari
pur affermandone, anche in relazione a tale aspetto, la
specificità. I relativi percorsi formativi risultano pure
ispirati al modello universitario; la legge n. 508 del 1999,
infatti, pur non facendo espresso riferimento alla durata dei
corsi, prevede diplomi di primo e di secondo livello
riproducendo in sostanza quanto previsto per l'università dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, che articola i percorsi formativi sul modello 3 anni (per
il conseguimento della laurea) + 2 anni (per il conseguimento
della laurea specialistica).
La legge n. 508 del 1999, peraltro, non assegna
direttamente ai titoli accademici il medesimo valore legale
dei titoli universitari, né ai fini della prosecuzione degli
studi in ambito universitario né ai fini dell'accesso ai
pubblici concorsi ma rimette ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri la dichiarazione delle equipollenze tra
i nuovi diplomi e i titoli universitari ai fini
dell'ammissione ai pubblici concorsi.
Al riguardo va osservato che l'accesso all'impiego
pubblico, originariamente consentito ai possessori di
specifiche lauree individuate per legge o per regolamento, è
stato ridisciplinato nella tornata contrattuale 1998-2001, in
tutti i comparti del pubblico impiego, prevedendo in linea
generale la validità di tutte le lauree conseguite all'esito
di un percorso formativo coerente con le funzioni da svolgere.
Il meccanismo delle equipollenze è ora pertanto superato; ciò
comporta l'impossibilità di attribuire un effettivo valore
legale ai diplomi accademici rilasciati dalle accademie e dai
conservatori tramite l'equipollenza. Appare, quindi,
necessaria una modifica normativa che, preso atto dell'ormai
avvenuto superamento dello strumento delle equipollenze,
definisca in base a quali criteri debba riconoscersi valore
legale ai diplomi accademici rilasciati da accademie e da
conservatori.
Inoltre, la legge n. 508 del 1999 prevede la possibilità,
per i possessori dei diplomi conseguiti presso accademie e
conservatori secondo il vecchio ordinamento, di conseguire i
nuovi diplomi accademici a seguito della frequenza di almeno
un anno integrativo.
Anche tale disposizione appare ormai anacronistica; la
previsione di corsi integrativi non è infatti coerente con il
sistema dei nuovi corsi e dei nuovi titoli universitari
(previsti dal citato regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica n. 509 del 1999 e dai decreti applicativi del
2001) ormai introdotti, dall'anno accademico in corso -
2001/2002 - in tutte le università italiane in sostituzione
dei corsi e dei titoli previsti dal previgente ordinamento. Il
nuovo ordinamento degli studi universitari, da un lato,
prevede in linea generale corsi di primo livello di durata
triennale, dall'altro introduce quale unità di misura del
nuovo sistema i crediti formativi, superando così il
riferimento ai singoli anni di corso.
Non si vede, quindi, perché i possessori dei titoli
conseguiti presso le accademie e i conservatori nell'ambito
del previgente ordinamento debbano essere gravati dall'onere
di un anno integrativo, dal momento che i corsi superiori che
essi hanno frequentato hanno la stessa durata del corso di
laurea triennale universitario (mentre per le accademie il
percorso è addirittura quadriennale); d'altra parte eventuali
carenze del vecchio percorso formativo possono essere tradotte
all'atto dell'ammissione ai corsi di secondo livello in
"debiti formativi", colmabili con appositi corsi, che le
università devono organizzare ai sensi del citato regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, e che ben possono
essere previsti anche per le accademie e i conservatori.
Pertanto, appare più in linea con l'attuale sistema attribuire
ai vecchi diplomi il valore di titoli di accesso ai corsi di
diploma accademico di secondo livello o di laurea
specialistica, fatta salva l'esigenza di colmare eventuali
debiti da accertare in sede di ammissione al rispettivo corso.
Il valore di tali titoli risulta, pertanto, equivalente a
quello della laurea triennale rilasciata dalle università.
Nel rivedere la legge n. 508 del 1999, si è evidenziata
un'ulteriore grave carenza delle disposizioni in essa
contenute. Se infatti, come già detto, il legislatore ha posto
le accademie e i conservatori a livello universitario,
riconoscendo ad essi pari dignità rispetto alle università, ha
però disegnato un sistema distinto e autonomo, caratterizzato
dalla specificità della formazione, riservando in sostanza
quest'ultima alle relative istituzioni. Tuttavia la
costituzione del nuovo sistema, in assenza di una definizione
degli aspetti caratterizzanti, non ha impedito l'attivazione
da parte delle università di corsi tradizionalmente svolti
dalle accademie e dai conservatori.
Deriva da quanto sin qui detto, in un quadro più coerente
con la riforma universitaria disegnata dal legislatore,
l'opportunità di provvedere alla modifica della legge n. 508
del 1999; a tal fine è preordinato il disegno di legge, che si
compone di due articoli, il cui contenuto viene di seguito
illustrato:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), contiene una
disposizione volta a determinare il valore legale dei nuovi
diplomi accademici di primo livello, sia in sede di ammissione
ai corsi di laurea e di laurea specialistica in ambito
universitario, sia ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi.
In tal senso la norma prevede che i crediti acquisiti nei
percorsi preordinati al conseguimento dei diplomi accademici
di primo livello sono valutati con le stesse modalità dei
crediti universitari in sede di ammissione ai corsi di laurea
e di laurea specialistica presso le università. Prevede,
inoltre, l'equiparazione dei diplomi accademici di primo
livello alle lauree triennali per l'accesso ai pubblici
concorsi;
l'articolo 1, comma 1, alle lettere c), e) e
f), determina il valore dei titoli conseguiti secondo
l'ordinamento previgente presso le accademie e i conservatori;
si è ritenuto opportuno, alla luce delle predette
considerazioni, da un lato riformulare l'articolo 4,
eliminando il riferimento ai corsi integrativi <comma 1,
lettera c)>, dall'altro attribuire ai diplomi rilasciati
dalle accademie e dai conservatori in base all'ordinamento
previgente il valore di titoli d'accesso (per coloro che siano
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado) sia ai corsi di studi attivati dalle nuove istituzioni
di alta formazione per il rilascio di diplomi accademici di
secondo livello, sia ai corsi di laurea specialistica presso
le università, rimettendo in ogni caso alle singole
istituzioni, in sede di ammissione, la valutazione dei crediti
formativi maturati nel corso di studi svolto e degli eventuali
debiti da colmare; si è inoltre affermato in via generale che
comunque i crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei
vecchi titoli possono essere valutati nell'ambito dei corsi di
laurea presso le università (comma 1, lettera e), del
disegno di legge). Il comma 1, lettera f), prevede anche
per i vecchi diplomi l'equiparazione alle lauree triennali per
l'accesso ai pubblici concorsi;
l'articolo 1, comma 1, lettera d), del disegno di
legge riformula il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 508
del 1999, il cui ambito di applicabilità sembra riduttivo
posto che si riferisce ai soli diplomi "conseguiti" presso le
accademie e i conservatori "anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge". Considerato che la legge n. 508 del
1999 è una legge di princìpi, che rimette l'attuazione, come
già detto, a una complessa attività regolamentare, la
disposizione appare ingiustificatamente discriminante nei
confronti di coloro che conseguono i titoli previsti
dall'ordinamento previgente fino al rilascio dei nuovi diplomi
accademici di primo e di secondo livello. Si stabilisce
pertanto che tutti i diplomi rilasciati dalle accademie e dai
conservatori, in base all'ordinamento previgente alla riforma,
mantengono la loro validità ai fini dell'accesso
all'insegnamento e ai corsi di specializzazione;
l'articolo 1, comma 1, lettera b), affronta infine
la situazione (da più parti segnalata) dei circa cinquanta
docenti delle accademie e dei conservatori, ammessi con
riserva nella graduatoria nazionale ad esaurimento, pubblicata
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
in data 17 ottobre 2001; correttamente, infatti, non è stata
applicata al personale delle accademie e dei conservatori la
proroga dei termini per il possesso dei requisiti dei 360
giorni di servizio per partecipare alla sessione riservata di
esami, prevista dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.
306, per i precari della scuola. Le graduatorie per le
assunzioni ad accademie e conservatori sono state, infatti,
trasformate in graduatorie ad esaurimento dalla legge n. 508
del 1999. A tali graduatorie non si applica, pertanto, la
disciplina generale della scuola, ma esclusivamente la
disciplina specifica ad esse propria. Posto che la citata
legge n. 508 del 1999 prevede il superamento del sistema delle
graduatorie, non si ritiene di poter dare corso alla
riapertura delle graduatorie sulla base di quanto previsto dal
citato decreto-legge n. 240 del 2000, relativamente alle
predette posizioni. Si è pensato, invece, ad una norma che
soddisfi le specifiche esigenze delle accademie e dei
conservatori. Tale norma prevede la possibilità di
individuare, quali destinatari di contratti di lavoro a tempo
determinato, coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento previste dall'articolo 2 della legge n. 508 del
1999;
l'articolo 2 contiene una norma finale che fa espresso
divieto alle università di attivare corsi di studio negli
specifici settori artistico, musicale e coreutico; si rimette
poi ad un successivo decreto ministeriale la determinazione
delle caratteristiche peculiari dell'alta formazione artistica
e musicale; tale norma si giustifica per la specificità del
sistema che implica che la formazione, in tali settori, debba
necessariamente essere impartita nell'ambito delle istituzioni
disciplinate dalla citata legge n. 508 del 1999.
Si fa presente, infine, che le disposizioni contenute nel
presente disegno di legge contengono norme di principio, posto
che, come sopra si è chiarito, l'attuazione della stessa legge
n. 508 del 1999 è rimessa ad una complessa attività
regolamentare. Il disegno di legge non comporta pertanto oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Non si procede pertanto alla redazione della relazione
tecnica.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Impatto comunitario
Non si ravvisano profili di impatto comunitario.
Impatto normativo
Il disegno di legge incide sulla legge 21 dicembre 1999,
n. 508, che istituisce il sistema dell'alta formazione
artistica e musicale. In particolare le disposizioni in esso
contenute sono volte a determinare il valore legale dei nuovi
diplomi accademici di primo e di secondo livello, rilasciati
dalle accademie e dai conservatori, sia ai fini
dell'ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica
in ambito universitario, sia ai fini dell'accesso ai pubblici
concorsi. Si determina altresì il valore dei titoli conseguiti
secondo l'ordinamento previgente presso le accademie e i
conservatori in un quadro più coerente con il nuovo sistema
universitario.
Impatto costituzionale
Il disegno di legge mira a dare completa attuazione,
nell'ambito del sistema costituito dalla legge n. 508 del
1999, all'articolo 33 della Costituzione, che riconosce le
accademie e i conservatori quali istituzioni di alta
cultura.
Impatto normativo regionale-autonomie locali
Non è individuabile alcun impatto sull'assetto normativo
regionale e delle autonomie locali. Il sistema dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica rientra, ai sensi
dell'articolo 33 della Costituzione, nell'ambito delle materie
oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Impatto amministrativo
Le norme proposte non richiedono la creazione di nuove
strutture amministrative.
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
SOGGETTI DESTINATARI
Istituzioni interessate: tutte le istituzioni
interessate alla riforma introdotta dalla legge 21 dicembre
1999, n. 508: le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica,
gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i
Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati.
Soggetti beneficiari: possessori dei diplomi
rilasciati dalle suddette istituzioni.
AMBITO DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO
Il presente provvedimento è volto a modificare gli
articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella
parte concernente i diplomi rilasciati dalle istituzioni di
cui sopra, in relazione al problema dell'accesso ai pubblici
concorsi, o della loro utilizzazione ai fini del prosieguo
degli studi anche nelle università, e in relazione altresì
alla questione della validità, per l'accesso all'insegnamento
e ai corsi di specializzazione, dei diplomi rilasciati in base
all'ordinamento previgente alla riforma operata con la legge
n. 508 del 1999.
FINALITA' DELL'INTERVENTO
Il presente provvedimento intende conferire al sistema
dell'alta formazione una maggiore coerenza con il sistema
universitario, pur assicurandogli il mantenimento di una
originaria natura e fisionomia. Pertanto, a parte
l'equiparazione stabilita tra i diplomi in oggetto e le lauree
istituite nel quadro della riforma universitaria, ai fini
dell'accesso ai pubblici concorsi, il disegno di legge in
esame ricorre alla categoria dei "crediti formativi"
caratterizzanti la nuova didattica universitaria, per
conferire flessibilità al sistema dell'accesso ai corsi nelle
accademie e nei conservatori per i quali sono rilasciati
diplomi di secondo livello, nonché ai corsi di laurea
specialistica.
A fronte di ciò va rilevato che, al fine di assicurare la
specificità del sistema dell'alta formazione, il provvedimento
prevede che i relativi corsi siano "istituiti esclusivamente
nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1" e che con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca siano "determinate le caratteristiche peculiari
dell'alta formazione artistica e musicale".
VALUTAZIONI DELL'IMPATTO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Non sembra che l'attuazione della legge di cui
trattasi comporti il ricorso a speciali strutture e
procedimenti.