XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2899
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, l'ultimo periodo è
sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'accesso ai pubblici
concorsi, i diplomi accademici di primo livello, conseguiti da
coloro che siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, sono equiparati alle lauree
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509. I crediti acquisiti ai fini del
conseguimento dei predetti diplomi sono valutati nell'ambito
dei corsi di laurea presso le università. I diplomi accademici
di primo livello consentono l'ammissione, previo
riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, ai corsi di
laurea specialistica presso le università";
b) all'articolo 2, dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
"6-bis. Al fine di soddisfare le esigenze didattiche
delle accademie e dei conservatori di musica, coloro che sono
inseriti nelle graduatorie nazionali, costituite ai sensi
della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasformate in graduatorie
ad esaurimento dal comma 6, con riserva dell'esito del
contenzioso pendente per l'accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione, possono essere individuati quali
destinatari di contratto di lavoro a tempo determinato";
c) all'articolo 2, comma 7, lettera h), le
parole: ", ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
3," sono soppresse;
d) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui
all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente alla data
di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro
validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di
specializzazione e alle scuole di specializzazione";
e) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1 sono
ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti
e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo
livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di
laurea specialistica presso le università; i crediti formativi
acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al
comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea
presso le università";
f) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi,
sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi
di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado".
Art. 2.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
i corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica
sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di
cui all'articolo 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed
il Consiglio universitario nazionale (CUN), sono determinate
le caratteristiche peculiari dell'alta formazione artistica e
musicale.