XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2899




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 2, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, i diplomi accademici di primo livello, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei predetti diplomi sono valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le università. I diplomi accademici di primo livello consentono l'ammissione, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, ai corsi di laurea specialistica presso le università";

                b) all'articolo 2, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. Al fine di soddisfare le esigenze didattiche delle accademie e dei conservatori di musica, coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali, costituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal comma 6, con riserva dell'esito del contenzioso pendente per l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, possono essere individuati quali destinatari di contratto di lavoro a tempo determinato";

                c) all'articolo 2, comma 7, lettera h), le parole: ", ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3," sono soppresse;

                d) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione";

                e) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1 sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le università; i crediti formativi acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le università";

                f) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado".


Art. 2.

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed il Consiglio universitario nazionale (CUN), sono determinate le caratteristiche peculiari dell'alta formazione artistica e musicale.



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