XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2896
Onorevoli Colleghi! - In tema di lavoro prestato dai
detenuti, sia all'interno che all'esterno dell'istituto di
pena, alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di
altri datori di lavoro, la dottrina e la giurisprudenza hanno
sempre affermato la competenza del tribunale in funzione di
giudice del lavoro, stante l'assimilabilità del rapporto di
lavoro del detenuto a quello ordinario di lavoro
subordinato.
La corte di cassazione a sezioni unite civili, pur
riconoscendo la suddetta assimilabilità, ha recentemente
affermato (sentenza n. 59 del 2001) la competenza del
magistrato di sorveglianza a dirimere, in via esclusiva, ogni
controversia relativa alla retribuzione del lavoro del
detenuto, per effetto della procedura di cui agli articoli
14-ter e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
I magistrati di sorveglianza, interessati all'applicazione
di tale procedura, in più occasioni hanno dichiarato la loro
incompetenza per materia, rimettendo gli atti al tribunale in
funzione di giudice del lavoro.
Invero, la procedura di cui al combinato disposto degli
articoli 14-ter e 69 della citata legge n. 354 del 1975,
correlata alle disposizioni di cui all'articolo 35 della
medesima legge - che riconosce al numero 2 del primo comma una
mera facoltà di reclamo da parte dei detenuti e degli
internati al magistrato di sorveglianza - non implica alcuna
preclusione di ogni ulteriore mezzo di tutela ordinaria,
soprattutto in materia di diritti soggettivi, quali quelli in
esame. Ne dovrebbe conseguire, quindi, la piena operatività
degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura
civile.
La specialità della disciplina del lavoro del detenuto,
pur coerente con il regime nel quale deve trovare
applicazione, non giustifica, in mancanza di una previsione
che espressamente sottragga al giudice del lavoro la
competenza sulle controversie relative al lavoro carcerario,
la devoluzione delle stesse ad un giudice diverso e,
soprattutto, ad un procedimento meno garantista del rito del
lavoro.
La presente proposta di legge è, quindi, finalizzata a
rendere inequivocabile che non vi è alcuna attribuzione di
competenza esclusiva per materia al magistrato di
sorveglianza, in deroga a quella di ordine generale prevista
per tutti i lavoratori - compresi quindi quelli che sono
ristretti in istituti di pena - disciplinata dagli articoli
409 e seguenti del codice di procedura civile, con la
conseguente possibilità per i detenuti lavoratori di avvalersi
della procedura di reclamo di cui all'articolo 69
dell'ordinamento penitenziario ovvero dei rimedi di carattere
generale di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di
procedura civile.