XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2896




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

        "Art. 35. - (Diritto di reclamo). - 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, senza preclusione per ogni altra forma di tutela prevista dall'ordinamento giuridico:

            a) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro della giustizia;

            b) al magistrato di sorveglianza;

            c) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

                d) al presidente della giunta regionale;

            e) al Capo dello Stato".


Art. 2.

        1. All'articolo 69, comma 6, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel caso in cui il detenuto lavoratore abbia proposto apposito reclamo al magistrato di sorveglianza nell'ambito delle facoltà previste dall'articolo 35. Il detenuto lavoratore può presentare ricorso al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;".



Frontespizio Relazione