XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2896
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è
sostituito dal seguente:
"Art. 35. - (Diritto di reclamo). - 1. I detenuti e
gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o
scritti, anche in busta chiusa, senza preclusione per ogni
altra forma di tutela prevista dall'ordinamento giuridico:
a) al direttore dell'istituto, nonché agli
ispettori, al direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e al Ministro della giustizia;
b) al magistrato di sorveglianza;
c) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita
all'istituto;
d) al presidente della giunta regionale;
e) al Capo dello Stato".
Art. 2.
1. All'articolo 69, comma 6, lettera a), della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel caso in cui il
detenuto lavoratore abbia proposto apposito reclamo al
magistrato di sorveglianza nell'ambito delle facoltà previste
dall'articolo 35. Il detenuto lavoratore può presentare
ricorso al tribunale ordinario in funzione di giudice del
lavoro, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di
procedura civile;".