XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2894




        Onorevoli Colleghi! - La psicologia del lavoro indica con l'espressione "mobbing" che deriva dall'inglese "to mob" (accerchiare, aggredire), il complesso delle azioni e dei sintomi derivanti da una situazione di terrore psicologico sul posto di lavoro.
        Il concetto di "mobbing" fu introdotto dallo studioso svedese Heinz Leymann, psicologo del lavoro di origine tedesca, il quale aveva notato un fenomeno molto frequente nei luoghi di lavoro: l'emarginazione e l'isolamento, provocati generalmente da un superiore o da un collega (mobber), di un dipendente, nei confronti del quale viene esercitata una vera e propria persecuzione psicologica con l'obiettivo di distruggerlo psicologicamente e socialmente, fino a provocarne il licenziamento o indurlo alle dimissioni.
        Il fenomeno non è per nulla da sottovalutare: non è secondario né poco frequente, ed in tutto il mondo colpisce più le donne degli uomini e, nella maggior parte dei casi, comincia sotto forma di molestie sessuali.
        Nel 1998 uno studio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro condotto su un campione di dodicimila lavoratori ha messo in evidenza che nei quindici Paesi dell'Unione, l'8,1 per cento si è dichiarato vittima di atti di violenza e di persecuzione psicologica nell'ambito dell'attività lavorativa.
        I Paesi europei che hanno adottato misure legislative che tutelano dal fenomeno del "mobbing" sono la Finlandia e la Svezia, seguite dalla Germania che ha introdotto nei contratti di lavoro misure cautelative contro il "mobbing".
        Anche in Francia è frequente questo fenomeno: nel suo libro "Molestie morali ˆâ1(La violenza perversa in famiglia e sul posto di lavoro)" la psicanalista francese Marie France Hirigoyen, esperta in "vittimologia" (disciplina per la quale è stata istituita in Francia una cattedra universitaria), parla del "narcisista perverso", di uno psicotico senza sintomi, che trova il suo equilibrio scaricando su un altro il dolore che non è capace di sentire. Questo transfert del dolore gli permette di valorizzarsi a spese di un altro.
        Tutti gli studi internazionali attribuiscono ormai grande importanza all'organizzazione del lavoro: una cattiva organizzazione del lavoro creerà prevedibilmente maggiore stress nei dipendenti e faciliterà quindi il verificarsi di situazioni di "mobbing", soprattutto se in presenza di personalità disturbate: ciò a dire che varie sono le cause che possono determinare tali situazioni.
        Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l'allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il "mobbing" è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch'essi colpiti da questa grave patologia sociale.
        Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento di suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di "mobbing".
        I disturbi fisici generalmente presenti sono l'ipertensione, l'ulcera, le malattie artrosiche, le malattie della pelle e, perfino, i tumori.
        Tristemente famoso è il caso dell'ILVA di Taranto, riconosciuto ufficialmente come "mobbing" da tutti i maggiori studiosi italiani: la famigerata palazzina LAF (una palazzina che serviva come uffici per gli impianti di laminatoio a freddo, da cui deriva il nome) dismessa da anni, e nei quali i dirigenti dell'ILVA avevano messo settantanove dipendenti (tutti impiegati e laureati); solo dopo l'intervento del centro di salute mentale di Taranto, che inviò un esposto alla procura, dei mass media locali e nazionali e di Amnesty International la palazzina è stata chiusa.
        Questo caso, pur nella sua gravità, non è emblematico. Il "mobbing", infatti, viene consumato in maniera isolata, sotto gli occhi di spettatori indifferenti, a loro volta ricattati dal mobber.
        Una legge in materia è ormai indispensabile anche in Italia, e non solo per motivi etici: l'Unione europea ha più volte sanzionato l'Italia per la mancanza di una legge su questo fenomeno.
        Le malattie mentali e fisiche dovute al "mobbing" recano danni socio-economici rilevanti alla società: costi per i ricoveri ospedalieri, costi per le cure ed, infine, oneri a carico dello Stato e, pertanto, di tutta la collettività, poiché un lavoratore costretto al prepensionamento a soli quaranta anni determina un costo sociale altamente più elevato rispetto ad un lavoratore che va in quiescenza all'età prevista.
        Un danno economico rilevante anche per la società e le aziende, sia pubbliche che private.
        La presente proposta di legge intende disciplinare un fenomeno in forte espansione attraverso norme in grado di prevenire la diffusione e di sanzionare i comportamenti persecutori.
        L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge, il cui fine è quello di tutelare i lavoratori nei rapporti di lavoro, nel settore pubblico e privato e indipendentemente dalla natura dello stesso.
        L'articolo 2 definisce i concetti di molestie morali e di violenza psicologica e le modalità attraverso le quali tali atti sono posti in essere, introducendo altresì il concetto di danno psico-fisico provocato dai comportamenti precedentemente definiti.
        Con l'articolo 3 si prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, le rispettive rappresentanze sindacali, i servizi competenti delle aziende sanitarie locali nonché i centri regionali di cui all'articolo 9, organizzano iniziative periodiche di informazione per i dipendenti, allo scopo di prevenire le situazioni di "umobbing".
        Il datore di lavoro ha l'obbligo tempestivo di accertare i comportamenti denunciati e di prendere provvedimenti per il loro superamento (articolo 4).
        L'azione di tutela giudiziaria (articolo 5) prevede un percorso attraverso il giudizio immediato del tribunale in funzione di giudice del lavoro, o del giudice amministrativo, al fine di salvaguardare i soggetti da danni psico-fisici permanenti.
        L'articolo 6 disciplina la pubblicità del provvedimento di condanna emesso dal giudice, l'articolo 7 contiene disposizioni in materia di sanzioni per coloro che pongono in essere comportamenti rilevanti ai fini della legge, l'articolo 8 prevede che tutti gli atti discriminatori assunti e riconducibili al "mobbing" siano nulli.
        Con l'articolo 9 si istituiscono i centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, quale organo tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione delle ASL.




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