XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2894
Onorevoli Colleghi! - La psicologia del lavoro indica
con l'espressione "mobbing" che deriva dall'inglese
"to mob" (accerchiare, aggredire), il complesso delle
azioni e dei sintomi derivanti da una situazione di terrore
psicologico sul posto di lavoro.
Il concetto di "mobbing" fu introdotto dallo
studioso svedese Heinz Leymann, psicologo del lavoro di
origine tedesca, il quale aveva notato un fenomeno molto
frequente nei luoghi di lavoro: l'emarginazione e
l'isolamento, provocati generalmente da un superiore o da un
collega (mobber), di un dipendente, nei confronti del
quale viene esercitata una vera e propria persecuzione
psicologica con l'obiettivo di distruggerlo psicologicamente e
socialmente, fino a provocarne il licenziamento o indurlo alle
dimissioni.
Il fenomeno non è per nulla da sottovalutare: non è
secondario né poco frequente, ed in tutto il mondo colpisce
più le donne degli uomini e, nella maggior parte dei casi,
comincia sotto forma di molestie sessuali.
Nel 1998 uno studio della Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro condotto su
un campione di dodicimila lavoratori ha messo in evidenza che
nei quindici Paesi dell'Unione, l'8,1 per cento si è
dichiarato vittima di atti di violenza e di persecuzione
psicologica nell'ambito dell'attività lavorativa.
I Paesi europei che hanno adottato misure legislative che
tutelano dal fenomeno del "mobbing" sono la Finlandia e la
Svezia, seguite dalla Germania che ha introdotto nei contratti
di lavoro misure cautelative contro il "mobbing".
Anche in Francia è frequente questo fenomeno: nel suo
libro "Molestie morali ˆâ1(La violenza perversa in
famiglia e sul posto di lavoro)" la psicanalista francese
Marie France Hirigoyen, esperta in "vittimologia" (disciplina
per la quale è stata istituita in Francia una cattedra
universitaria), parla del "narcisista perverso", di uno
psicotico senza sintomi, che trova il suo equilibrio
scaricando su un altro il dolore che non è capace di sentire.
Questo transfert del dolore gli permette di valorizzarsi
a spese di un altro.
Tutti gli studi internazionali attribuiscono ormai grande
importanza all'organizzazione del lavoro: una cattiva
organizzazione del lavoro creerà prevedibilmente maggiore
stress nei dipendenti e faciliterà quindi il verificarsi
di situazioni di "mobbing", soprattutto se in presenza
di personalità disturbate: ciò a dire che varie sono le cause
che possono determinare tali situazioni.
Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed
eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza
nazionale sulla salute mentale, l'allora Ministro della
sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il
"mobbing" è risultato al secondo posto tra i fattori di
rischio per malattie mentali, con circa due milioni di
vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari
coinvolti, anch'essi colpiti da questa grave patologia
sociale.
Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi
fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di
sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un
disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio
condotto da Leymann in collaborazione con l'Organizzazione
mondiale della sanità è risultato che tra il 20 ed il 15 per
cento di suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di
"mobbing".
I disturbi fisici generalmente presenti sono
l'ipertensione, l'ulcera, le malattie artrosiche, le malattie
della pelle e, perfino, i tumori.
Tristemente famoso è il caso dell'ILVA di Taranto,
riconosciuto ufficialmente come "mobbing" da tutti i
maggiori studiosi italiani: la famigerata palazzina LAF (una
palazzina che serviva come uffici per gli impianti di
laminatoio a freddo, da cui deriva il nome) dismessa da anni,
e nei quali i dirigenti dell'ILVA avevano messo settantanove
dipendenti (tutti impiegati e laureati); solo dopo
l'intervento del centro di salute mentale di Taranto, che
inviò un esposto alla procura, dei mass media locali e
nazionali e di Amnesty International la palazzina è
stata chiusa.
Questo caso, pur nella sua gravità, non è emblematico. Il
"mobbing", infatti, viene consumato in maniera isolata,
sotto gli occhi di spettatori indifferenti, a loro volta
ricattati dal mobber.
Una legge in materia è ormai indispensabile anche in
Italia, e non solo per motivi etici: l'Unione europea ha più
volte sanzionato l'Italia per la mancanza di una legge su
questo fenomeno.
Le malattie mentali e fisiche dovute al "mobbing"
recano danni socio-economici rilevanti alla società: costi per
i ricoveri ospedalieri, costi per le cure ed, infine, oneri a
carico dello Stato e, pertanto, di tutta la collettività,
poiché un lavoratore costretto al prepensionamento a soli
quaranta anni determina un costo sociale altamente più elevato
rispetto ad un lavoratore che va in quiescenza all'età
prevista.
Un danno economico rilevante anche per la società e le
aziende, sia pubbliche che private.
La presente proposta di legge intende disciplinare un
fenomeno in forte espansione attraverso norme in grado di
prevenire la diffusione e di sanzionare i comportamenti
persecutori.
L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della
legge, il cui fine è quello di tutelare i lavoratori nei
rapporti di lavoro, nel settore pubblico e privato e
indipendentemente dalla natura dello stesso.
L'articolo 2 definisce i concetti di molestie morali e di
violenza psicologica e le modalità attraverso le quali tali
atti sono posti in essere, introducendo altresì il concetto di
danno psico-fisico provocato dai comportamenti precedentemente
definiti.
Con l'articolo 3 si prevede che i datori di lavoro,
pubblici e privati, le rispettive rappresentanze sindacali, i
servizi competenti delle aziende sanitarie locali nonché i
centri regionali di cui all'articolo 9, organizzano iniziative
periodiche di informazione per i dipendenti, allo scopo di
prevenire le situazioni di "umobbing".
Il datore di lavoro ha l'obbligo tempestivo di accertare i
comportamenti denunciati e di prendere provvedimenti per il
loro superamento (articolo 4).
L'azione di tutela giudiziaria (articolo 5) prevede un
percorso attraverso il giudizio immediato del tribunale in
funzione di giudice del lavoro, o del giudice amministrativo,
al fine di salvaguardare i soggetti da danni psico-fisici
permanenti.
L'articolo 6 disciplina la pubblicità del provvedimento di
condanna emesso dal giudice, l'articolo 7 contiene
disposizioni in materia di sanzioni per coloro che pongono in
essere comportamenti rilevanti ai fini della legge, l'articolo
8 prevede che tutti gli atti discriminatori assunti e
riconducibili al "mobbing" siano nulli.
Con l'articolo 9 si istituiscono i centri regionali per la
prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da
disadattamento lavorativo, quale organo tecnico di consulenza
dei servizi di prevenzione delle ASL.