XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2894
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge reca norme per la tutela da molestie
morali e da violenze psicologiche delle lavoratrici e dei
lavoratori in ambito lavorativo ed in tutti i settori di
attività, privati e pubblici, comprese le collaborazioni,
indipendentemente dalla loro natura, ovvero dalla mansione o
dal grado rivestiti dal lavoratore.
2. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato è
vietato qualsiasi comportamento, anche omissivo, che leda o
ponga in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità e la
personalità morale del lavoratore.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Agli effetti della presente legge, si intendono per
molestie morali e per violenza psicologica nell'ambito del
posto di lavoro le azioni, esercitate esplicitamente con
modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo e
sistematico. Per avere il carattere di molestia morale e di
violenza psicologica, tali atti devono avere il fine di
emarginare, discriminare, screditare o, comunque, recare danno
alla lavoratrice o al lavoratore nella propria carriera, nel
grado di autorevolezza, e nel rapporto con gli altri. Le
azioni di cui al presente comma possono, altresì, essere
attuate mediante:
a) la rimozione da incarichi;
b) l'esclusione dalla comunicazione e dalla
informazione aziendali;
c) la svalutazione sistematica dei risultati, fino
a giungere al sabotaggio della attività lavorativa, che può
essere privata dei suoi contenuti o degli strumenti necessari
al suo svolgimento;
d) sovraccarico di lavoro, o attribuzione di
compiti impossibili o inutili, che acuiscono i sensi di
impotenza e di frustrazione;
e) attribuzione di compiti inadeguati rispetto
alla qualifica e alla preparazione professionali o alle
condizioni fisiche e di salute;
f) esercizio da parte del datore di lavoro o dei
dirigenti di azioni sanzionatorie, quali reiterate visite
fiscali, di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi
lontane, rifiuto di permessi, di ferie o di trasferimenti,
comunque finalizzate alla estromissione del soggetto dal posto
di lavoro ricoperto;
g) atti persecutori e di grave maltrattamento,
comunicazioni verbali distorte e tese alla critica, anche di
fronte a terzi;
h) molestie sessuali;
i) discriminazioni in base all'orientamento e alla
identità sessuali;
l) squalifica dell'immagine personale e
professionale;
m) offese alla dignità personale, attuate da
superiori o da pari-grado o da subordinati o dal datore di
lavoro.
2. Agli effetti degli accertamenti delle responsabilità
l'istigazione è considerata equivalente alla realizzazione del
fatto.
3. Il danno sull'integrità psico-fisica provocato dai
comportamenti e dagli atti di cui al comma 1 è rilevato, ai
fini della presente legge, ogni qualvolta comporti riduzione
della capacità lavorativa per disturbi psicofisici di
qualunque entità quali depressione, nonché disturbi
psicosomatici conseguenti a stress lavorativo come
ipertensione, ulcera, artrite, disturbi allergici, disturbi
della sfera sessuale, tumori.
Art. 3.
(Prevenzione e informazione).
1. Al fine di prevenire i casi di molestie morali e di
violenza psicologica i datori di lavoro, pubblici e privati,
in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali,
ed i servizi competenti per la prevenzione e la protezione
della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro delle aziende
sanitare locali (ASL), unitamente ai centri regionali per la
prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da
disadattamento lavorativo di cui all'articolo 9, organizzano
iniziative periodiche di informazione dei dipendenti anche al
fine di individuare immediatamente eventuali sintomi o
condizioni di discriminazioni, come individuati ai sensi
dell'articolo 2.
2. In concorso con i centri di cui all'articolo 9 i
servizi della ASL di cui al comma 1 organizzano annualmente
corsi sul fenomeno del cosiddetto "mobbing" obbligatori
e a carico del datore di lavoro per i dirigenti, i medici
competenti, i responsabili della sicurezza aziendale, nonché
per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
nelle aziende, previsto dall'articolo 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, deve essere competente in materia di
"mobbing", anche servendosi di appositi consulenti.
4. Devono essere previste in ogni azienda, all'interno dei
processi informativi e formativi previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, apposite riunioni aziendali periodiche,
improntate alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti
aziendali e professionali, atte a fornire alle lavoratrici e
ai lavoratori informazioni sugli aspetti organizzativi.
5. Deve essere fornita a tutti i lavoratori, prevedendo
allo scopo due ore di assemblea annuali oltre a quelle
previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, un'adeguata informazione generale sull'attività
dell'azienda e sui rapporti aziendali e professionali.
Art. 4.
(Obblighi del datore di lavoro).
1. Il datore di lavoro, qualora siano denunciati azioni o
atti di cui all'articolo 2 da singoli lavoratori o da gruppi
di lavoratori, o su segnalazione delle rappresentanze
sindacali aziendali o del rappresentante alla sicurezza,
nonché dal medico competente, ha l'obbligo di accertare
tempestivamente i comportamenti denunciati.
2. Il datore di lavoro è tenuto a prendere adeguati
provvedimenti per il superamento dei comportamenti denunziati
ai sensi del comma 1, sentiti i lavoratori dell'area
interessata, il medico competente nonché, se necessario, il
servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
Art. 5.
(Azioni di tutela giudiziaria).
1. Qualora siano posti in essere comportamenti definiti ai
sensi dell'articolo 2, il tribunale territorialmente
competente, in funzione di giudice del lavoro, su ricorso del
lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali,
nei cinque giorni successivi alla presentazione del ricorso,
convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene
sussistente la violazione di cui al citato ricorso, ordina al
responsabile del comportamento denunziato, con provvedimento
motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo, ne dispone la rimozione degli
effetti, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione
e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta
al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento. Contro tale decisione è ammessa, entro quindici
giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al
tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza
immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli
articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Il risarcimento del danno dovuto al lavoratore dal
responsabile di comportamenti definiti ai sensi dell'articolo
2 deve comprendere in ogni caso anche una somma a titolo di
indennizzo del danno biologico da determinare in via
equitativa.
3. Sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo i ricorsi di cui al presente articolo
riguardanti il personale in regime di diritto pubblico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
4. Restano valide le norme vigenti in materia di tutela di
lavoro subordinato.
Art. 6.
(Pubblicità del provvedimento del giudice).
1. Su richiesta della parte interessata, il giudice può
disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione
sia data informazione ai dipendenti, mediante una lettera del
datore di lavoro, omettendo il nome della persona oggetto di
molestia morale e di violenza psicologica.
2. Se l'atto è commesso dal datore di lavoro o si evince
una sua complicità, il giudice dispone la pubblicazione della
sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale,
omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e
di violenza psicologica. Le eventuali spese sono a carico del
condannato.
Art. 7.
(Responsabilità disciplinare).
1. Nei confronti di coloro che pongono in essere gli atti
e i comportamenti previsti all'articolo 2 deve essere
disposta, da parte del datore di lavoro o del superiore, una
sanzione disciplinare stabilita in sede di contrattazione
collettiva.
Art. 8.
(Nullità degli atti discriminatori).
1. Tutti gli atti discriminatori di cui all'articolo 2 o
ad essi conseguenti sono dichiarati nulli.
Art. 9.
(Istituzione di centri regionali per la prevenzione, la
diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento
lavorativo).
1. Ogni regione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, istituisce un centro regionale
per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da
disadattamento lavorativo, con un adeguato organico, diretto
da uno psichiatra di ex II livello che abbia seguito appositi
corsi di formazione. Il centro, anche ai fini contrattuali, ha
carattere di struttura complessa ed è organizzato quale
organismo tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Esso
svolge i seguenti compiti:
a) ricerca e prevenzione del fenomeno
"mobbing";
b) informazione dei lavoratori;
c) formazione degli operatori dei servizi e delle
strutture di prevenzione delle ASL;
d) formazione dei medici competenti, dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
e) monitoraggio dei casi di "mobbing".
2. Il centro di cui al comma 1 organizza una conferenza
annuale per valutare i risultati del lavoro svolto e per
individuare opportune iniziative finalizzate alla riduzione o
all'eliminazione del fenomeno "mobbing".