XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2893
Onorevoli Deputati! - Articolo 1. La riforma delle
locazioni ad uso abitativo attuata dalla legge 9 dicembre
1998, n. 431, ha senza dubbio rappresentato un momento assai
qualificante nella politica della casa, ponendo le premesse
per superare la situazione di rigidità del mercato abitativo
creatasi nel corso degli anni a seguito dell'emanazione della
legge sull'equo canone.
La legge n. 431 del 1998 persegue, in sostanza,
l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi in locazione
da rendere disponibili sul mercato. A tal fine è prevista una
doppia modalità di rinnovo o di stipula dei contratti (libera
contrattazione tra le parti o canone concertato da far
derivare in relazione a quanto stabilito nei contratti-tipo
definiti a livello locale) unitamente all'introduzione di
nuove modalità e forme di sostegno per consentire
l'accessibilità al comparto abitativo da parte di un numero
crescente di famiglie (Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione).
La nuova normativa - che rappresenta comunque un difficile
punto di equilibrio tra interessi divergenti - risulta ancora
caratterizzata, soprattutto nei comuni metropolitani, da una
fase di sperimentalità e non ha compiutamente esplicato gli
effetti auspicati (in particolare per quanto riguarda
l'allargamento dell'offerta di abitazioni in locazione a
valori compatibili con i possessori di redditi
medio-bassi).
Dai risultati dell'indagine del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è emerso che, nel corso
dell'anno 2002, circa 26.000 famiglie hanno beneficiato della
proroga degli sfratti di prossima scadenza (30 giugno
2002).
Tale situazione di disagio richiederebbe interventi
strutturali di ampio respiro che, nell'approssimarsi della
scadenza del decreto-legge di proroga, non sono
praticabili.
E' pertanto evidente l'esigenza di un ulteriore
intervento.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti infatti
ha in corso iniziative di investimento per un ammontare di
circa 1 miliardo di euro (2.000 miliardi di lire) in
attuazione della legge 8 febbraio 2001, n. 21,che comporterà
la realizzazione o il recupero di circa 30.000 alloggi.
Va comunque sottolineato che il provvedimento che si
propone ha come beneficiari un ben più ristretto numero
rispetto ai circa 75.000 destinatari in origine contemplati
dai provvedimenti di sfratto in attesa di esecuzione.
Si tratta di categorie che versano in condizioni di grave
disagio, contemplate dall'articolo 80, comma 20, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (nuclei familiari con
ultrasessantacinquenni, o con handicappati gravi ed a basso
reddito), affidando al giudice dell'esecuzione la competenza a
pronunciarsi nel caso che il conduttore contesti l'esistenza
dei requisiti richiesti in capo al locatore.
Con il provvedimento in esame, pertanto, da un lato si
intende favorire il riequilibrio del comparto delle locazioni
attraverso un più efficace sostegno delle categorie sociali
più disagiate da parte del Fondo nazionale di sostegno e
dall'altro lato si intende consentire ai programmi edilizi di
imminente attivazione di dare prime risposte al disagio
abitativo.
In particolare, il programma "20.000 abitazioni in
affitto" - che utilizza circa la metà dei fondi disponibili -
consente la realizzazione di alloggi da dare in locazione a
canone convenzionato, parte a carattere permanente e parte con
durata minima prefissata dalle regioni (comunque non inferiore
ad otto anni). E' ipotizzabile la realizzazione o il recupero
- in tempi relativamente contenuti essendo richiesta come
condizione per l'accesso al finanziamento la conformità alla
normativa urbanistica al fine di assicurare una rapida
cantierabilità degli interventi - di uno stock di
alloggi assai prossimo alle 20.000 unità, contribuendo, in tal
modo, non soltanto a rendere meno asfittico il segmento
dell'offerta in locazione, ma anche, favorendo opportuni
accordi con le associazioni di categoria, la mobilità
lavorativa verso quelle aree in cui maggiore è la
disponibilità di posti di lavoro.
Articolo 2. La norma differisce la data di entrata in
vigore del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la cui
entrata in vigore è attualmente prevista al 30 giugno 2002,
per adeguarlo alle modifiche introdotte dalle norme contenute
nei commi da 6 a 13 dell'articolo 1 della legge n. 443 del
2001. Tali disposizioni riguardano, specificamente, i titoli
abilitativi edilizi, nonché taluni interventi che sono
regolati in modo parzialmente difforme rispetto alle
previsioni contenute nel testo unico.
La ragione a favore di tale proroga si fonda, inoltre,
sull'esigenza di tenere conto della ulteriore evoluzione della
materia anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001 e della recente produzione
legislativa di alcune regioni.
Il problema si pone, in particolare, per le norme
contenute nella legge n. 443 del 2001 che estendono la facoltà
di avvalersi sull'intero territorio nazionale della denuncia
d'inizio attività per le nuove costruzioni e gli ampliamenti,
sempre che tali opere siano rispondenti a determinati
requisiti, con ciò andando in contrasto con le norme del testo
unico che si intende prorogare.
Al riguardo, sono in corso i lavori di una commissione che
opera per l'armonizzazione delle normative succedutesi, al
fine di evitarne la sovrapposizione con conseguenti discrasie,
scongiurando in tale modo un vulnus alla certezza del
diritto in una materia così controversa. Appare quindi
necessario prorogare la data di entrata in vigore del testo
unico almeno fino alla conclusione dei lavori della
commissione.
Articolo 3. Il differimento della data di entrata in
vigore del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, previsto all'articolo 3 del presente
decreto, viene proposto, essenzialmente per la necessità di
disporre di un tempo maggiore per strutturare l'organizzazione
degli uffici, in conformità con le procedure previste nel
testo unico.
Tale esigenza è stata vivamente rappresentata dagli enti
locali nonché dalla maggior parte degli enti istituzionali
operanti nel territorio nazionale, anche sotto forma di
società per azioni (vedasi ad esempio RFI- Ferrovie dello
Stato, ANAS, eccetera). Nell'ipotesi in cui non fosse prevista
una ultrattività della normativa previgente, gli interventi in
corso potrebbero subire gravi pregiudizi sia per il maturarsi
di termini decadenziali, sia per il complessivo regime
giuridico introdotto con il testo unico che vanificherebbe le
operazioni già compiute dall'ente espropriante con il connesso
pericolo di retrocessione dei beni.
La deroga prevista garantirebbe quindi quelle certezze
giuridiche ed economiche alle amministrazioni e agli enti
esproprianti, non determinando un vulnus all'assetto
giuridico previsto dal testo unico.
Il provvedimento in esame non comporta oneri a carico del
bilancio dello Stato.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Ambito dell'intervento, con particolare riguardo
all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti
destinatari e dei soggetti coinvolti (destinatari
indiretti)
Con riferimento all'articolo 1, destinatari attivi e
diretti sono circa 26.000 famiglie appartenenti a particolari
categorie soggette a provvedimento esecutivo di sfratto che
continuerebbero a beneficiare della proroga di prossima
scadenza, in quanto presentano nell'ambito familiare un
ultrasessantacinquenne o un handicappato grave, entrambi a
basso reddito.
Con riferimento all'articolo 2, vi è l'esigenza di
adeguare il testo unico in materia edilizia, che dovrebbe
entrare in vigore il 30 giugno 2002, alle modifiche introdotte
dalle norme contenute nei commi da 6 a 13 della cosiddetta
"legge obiettivo" (legge n. 443 del 2001).
Con riferimento all' articolo 3, destinatari del
provvedimento sono le amministrazioni centrali e periferiche,
gli organismi pubblici e le società per azioni a capitale
statale e gli altri soggetti privati operanti nel territorio
nazionale, interessati da provvedimenti ablatori, che hanno
l'esigenza di vedere prorogata la data di entrata in vigore
del testo unico, ovvero che possano continuare ad avvalersi
della normativa finora in vigore.
Necessità dell'intervento normativo
Con riferimento all'articolo 1, gravissimo sarebbe il
disagio sostenuto da una particolare categoria di soggetti
meno abbienti, di cui all'articolo 80, comma 20, della legge
n. 388 del 2000, ove non si provvedesse a disporre con
procedura d'urgenza l'ulteriore proroga della sospensione
delle procedure esecutive.
All'esigenza di far fronte ad una "lacuna di collisione"
si ispira l'articolo 2, essendo necessario prorogare la data
di entrata in vigore del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per adeguarlo alla
vigente normativa sia statale che regionale ("legge obiettivo"
e leggi regionali che ad essa si ispirano).
L'articolo 3 trae il suo fondamento dalla necessità di
consentire alle amministrazioni centrali e locali, nonché agli
enti pubblici e alle società per azioni a capitale pubblico di
disporre di un periodo di tempo maggiore per strutturare
l'organizzazione degli uffici ed adeguarla alle procedure
previste dal testo unico. E' inoltre necessario che, per i
procedimenti ablatori già iniziati, le predette
amministrazioni possano continuare ad avvalersi del vigente
regime giuridico, ad evitare la inutilità delle operazioni già
compiute.
Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario
L'intervento non contrasta con l'ordinamento
comunitario.
Ricognizione degli obiettivi del provvedimento
Tutti gli articoli del presente decreto si ispirano a
princìpi di utilità sociale riguardando la tutela di categorie
particolarmente svantaggiate (articolo 1), l'armonizzazione
tra normative succedutesi nel tempo per le ricadute di
carattere socio-economico per le nuove costruzioni o per
l'ampliamento di quelle esistenti (articolo 2) e la
salvaguardia della validità ed efficacia degli atti già svolti
nei procedimenti espropriativi (articolo 3).
Elementi di drafting e di linguaggio normativo
Il provvedimento non reca nuove definizioni,
consistendo per lo più in norme che dispongono proroghe.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Il decreto-legge prevede proroghe di termini relativi
a:
sfratti esecutivi;
termine di entrata in vigore del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380; termine di entrata in vigore del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazioni per pubblica utilità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
Le esigenze giuridiche sottostanti alle predette
previsioni normative risiedono:
per la proroga degli sfratti, nella necessità di
continuare ad agevolare categorie di locatari che versano in
condizioni di grave disagio, contemplate dall'articolo 80,
comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (nuclei
familiari con ultrasessantacinquenni o con handicappati gravi
e a basso reddito);
per la proroga al testo unico sull'edilizia, nella
necessità di assicurare la continuità della disciplina in
vigore, sulla quale, tra l'altro, si basano le normative
regionali vigenti e nella necessità di armonizzare il testo
con la disciplina contenuta nei commi 6 e seguenti della legge
n. 443 del 2001 (cosiddetta "legge obiettivo");
per gli espropri, nella necessità - vivamente
rappresentata dagli enti locali, nonché dalla maggior parte
degli enti istituzionali operanti nel territorio nazionale,
anche sotto forma di società per azioni - di continuare ad
avvalersi degli istituti recati dal previgente sistema
ablatorio, avuto riguardo al pericolo del maturarsi di termini
decadenziali e della vanificazione dell'attività sin qui
svolta dalle amministrazioni.