XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2893
Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2002
Disposizioni concernenti proroghe in materia di
sfratti,
di edilizia e di espropriazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre
le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di
rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di
locatari, nonché di prorogare l'entrata in vigore di
disposizioni normative in materia di edilizia e di
espropriazione per pubblica utilità, al fine di armonizzarle
con le recenti modifiche normative approvate dal
Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio
per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili
adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è
prorogata fino al 30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che
contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti
richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice
dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo
11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con
provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla
data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è
ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione
collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice
di procedura civile.
Articolo 2.
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, è prorogato al 1^ gennaio 2003.
Articolo 3.
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al
1^ gennaio 2003.
Articolo 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.