XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2892
Onorevoli Deputati! - La legge 22 marzo 2001, n. 85,
recante "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice
della strada" prevedeva la scadenza della stessa al 15 gennaio
2002.
Entro tale termine è stato emanato il decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, che tuttavia recepisce solo alcuni dei
150 articoli elaborati dalla Commissione interministeriale
istituita ai sensi della legge n. 85 del 2001.
Attualmente, è all'esame del Parlamento un disegno di
legge contenente la proroga della delega prevista dalla legge
n. 85 del 2001 ed ulteriori disposizioni di revisione del
nuovo codice della strada.
I tempi richiesti dall'iter parlamentare relativo
all'approvazione della legge di proroga ed al conseguente
esercizio della delega in essa contenuta, rendono necessaria
l'immediata adozione di alcune disposizioni in materia di
sicurezza della circolazione stradale, quali, ad esempio,
quelle relative alla riduzione del tasso alcolemico e all'uso
dell'auricolare. Il già iniziato periodo feriale estivo e il
conseguente aumento del flusso veicolare sulle strade,
ripropongono infatti l'urgenza di ulteriori misure atte a
tutelare la sicurezza a fronte di quelle che i dati statistici
sugli incidenti stradali continuano ad evidenziare come di
emergenza.
A tale fine si ritiene di proporre modifiche ai decreti
legislativi n. 285 del 1992 e n. 9 del 2002.
In particolare, si prevede l'immediata entrata in vigore
delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 9 del
2002 agli articoli 152 e 153 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di obbligo d'uso dei proiettori
anabbaglianti e delle luci di posizione per motocicli,
ciclomotori ed autoveicoli.
In relazione all'articolo 173 del decreto legislativo n.
285 del 1992 si propone la possibilità di usare durante la
guida apparecchi telefonici dotati di auricolare.
Con riferimento all'articolo 186 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 9
del 2002, viene proposta, in attuazione della legge n. 125 del
2001 (legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati), la previsione che riduce il tasso alcolemico
consentito alla guida da 0,8 grammi a 0,5 grammi per litro.
Le norme contenute nell'articolo 4 del decreto-legge
disciplinano i controlli cosiddetti "remoti" e la
contestazione differita delle violazioni al nuovo codice della
strada, al fine di garantire l'effettività dei controlli su
strada, e quindi la tutela della sicurezza nella circolazione,
anche nelle situazioni in cui l'accertamento diretto da parte
degli organi di polizia stradale sia difficoltoso o
pericoloso.
Il decreto-legge non comporta oneri a carico del bilancio
dello Stato.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Ambito dell'intervento con particolare riguardo
all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti
destinatari e dei soggetti coinvolti (destinatari
indiretti)
Attività interessate dall'intervento
Circolazione su strade e autostrade di veicoli e uso
di auricolari.
Ambito territoriale di riferimento dell'intervento
Tutto il territorio nazionale.
Settori di attività economica coinvolti
L'intervento non si riferisce direttamente ad attività
economiche. Potrebbe, tuttavia, avere effetti indiretti
sull'importazione, la produzione e la commercializzazione di
apparati per l'ascolto (cosiddetti "auricolari").
Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle
amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento
normativo
Elevati costi sociali ed economici dell'incidentalità
stradale, stimati in circa 25 miliardi di euro. Necessità di
aumentare i livelli di sicurezza sulle strade statali, locali
e sulle autostrade.
Rischi che l'intervento mira ad evitare o ridurre
L'intervento mira ad eliminare o ridurre sensibilmente i
rischi derivanti dalle distrazioni indotte dall'uso del
cellulare durante la guida, nonché i rischi derivanti dalla
guida in stato di ebbrezza o prossimo all'ebbrezza.
Obiettivi generali e specifici: immediati, di medio e lungo
periodo del provvedimento
Drastica riduzione del numero di incidenti stradali,
con effetti anche letali, nel più vasto ambito della politica
pubblica finalizzata al miglioramento della sicurezza sulle
strade.
Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla
legislazione vigente
Il provvedimento in esame anticipa la data di entrata
in vigore di alcune norme contenute del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, ritenute di rilevante importanza e di
urgente applicazione ai fini della sicurezza stradale
Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che
giustificano l'innovazione della legislazione vigente
L'anticipata data di entrata in vigore di talune norme
del decreto legislativo n. 9 del 2002 si rende necessaria per
dare tempestiva attuazione a precetti estremamente importanti
per prevenire la diffusa incidentalità particolarmente
presente nel periodo estivo, ove si registra un notevole
incremento dei traffici stradali. Si rileva che attualmente è
all'esame del Parlamento un disegno di legge contenente una
proroga della delega prevista dalla legge n. 85 del 2001 ed
ulteriori disposizioni di revisione del nuovo codice della
strada.
Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei
mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento
Il provvedimento intende perseguire l'obiettivo della
sicurezza delle persone nella circolazione stradale cercando
di eliminare i fattori che più facilmente danno luogo a
sinistri che comportano effetti letali o invalidanti.
Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle
imprese di oneri finanziari, organizzativi e adempimenti
burocratici
Non si prevedono rilevanti costi per i destinatari
indiretti, in quanto i costi, seppur minimi, di tale opzione
ricadrebbero soltanto sui destinatari diretti, individuati in
quei conducenti di autoveicoli che intendono avvalersi,
durante la guida, del cellulare.
Elementi di drafting e linguaggio normativo
Non si rilevano nel testo definizioni normative che
non siano già utilizzate nel vigente ordinamento. I
riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano
corretti anche con riguardo alla loro individuazione.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Il decreto-legge riprende gli stessi criteri della
legge n. 85 del 2001, recante delega al Governo per la
revisione del nuovo codice della strada, anticipando la data
di entrata in vigore di alcuni articoli del decreto
legislativo n. 9 del 2002.
Ciò si rende necessario per dare tempestiva attuazione a
precetti estremamente importanti per prevenire o, comunque,
ridurre la diffusa incidentalità particolarmente presente nel
periodo estivo, ove si registra un notevole incremento del
traffico stradale.
L'esigenza che è alla base del decreto-legge è quella di
aumentare la deterrenza di disposizioni normative miranti a
scoraggiare l'uso di sostanze alcoliche prima di intraprendere
un viaggio e di eliminare fattori di distrazione durante la
guida, costituiti dall'impiego di cellulari che richiedono
l'uso delle mani e ciò a decorrere dall'attuale periodo estivo
in cui notoriamente vi è un notevole incremento del traffico
stradale.
Allegato
(previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
Art. 173. - (Uso di lenti o di determinati apparecchi
durante la guida) (omissis).- 2. E' vietato al conducente
di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici
ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i
conducenti di veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui
all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i
conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle
autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E'
consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non richiedono
per il loro funzionamento l'uso delle mani (omissis).
Art. 186. - (Guida sotto l'influenza dell'acool)
(omissis).- 5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma
dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico
superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2 (omissis).