XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2892




        Onorevoli Deputati! - La legge 22 marzo 2001, n. 85, recante "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada" prevedeva la scadenza della stessa al 15 gennaio 2002.
        Entro tale termine è stato emanato il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che tuttavia recepisce solo alcuni dei 150 articoli elaborati dalla Commissione interministeriale istituita ai sensi della legge n. 85 del 2001.
        Attualmente, è all'esame del Parlamento un disegno di legge contenente la proroga della delega prevista dalla legge n. 85 del 2001 ed ulteriori disposizioni di revisione del nuovo codice della strada.
        I tempi richiesti dall'iter parlamentare relativo all'approvazione della legge di proroga ed al conseguente esercizio della delega in essa contenuta, rendono necessaria l'immediata adozione di alcune disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale, quali, ad esempio, quelle relative alla riduzione del tasso alcolemico e all'uso dell'auricolare. Il già iniziato periodo feriale estivo e il conseguente aumento del flusso veicolare sulle strade, ripropongono infatti l'urgenza di ulteriori misure atte a tutelare la sicurezza a fronte di quelle che i dati statistici sugli incidenti stradali continuano ad evidenziare come di emergenza.
        A tale fine si ritiene di proporre modifiche ai decreti legislativi n. 285 del 1992 e n. 9 del 2002.
        In particolare, si prevede l'immediata entrata in vigore delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 9 del 2002 agli articoli 152 e 153 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di obbligo d'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione per motocicli, ciclomotori ed autoveicoli.
        In relazione all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si propone la possibilità di usare durante la guida apparecchi telefonici dotati di auricolare.
        Con riferimento all'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 9 del 2002, viene proposta, in attuazione della legge n. 125 del 2001 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), la previsione che riduce il tasso alcolemico consentito alla guida da 0,8 grammi a 0,5 grammi per litro.
        Le norme contenute nell'articolo 4 del decreto-legge disciplinano i controlli cosiddetti "remoti" e la contestazione differita delle violazioni al nuovo codice della strada, al fine di garantire l'effettività dei controlli su strada, e quindi la tutela della sicurezza nella circolazione, anche nelle situazioni in cui l'accertamento diretto da parte degli organi di polizia stradale sia difficoltoso o pericoloso.
        Il decreto-legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti (destinatari indiretti)

Attività interessate dall'intervento

              Circolazione su strade e autostrade di veicoli e uso di auricolari.

Ambito territoriale di riferimento dell'intervento

          Tutto il territorio nazionale.

Settori di attività economica coinvolti

          L'intervento non si riferisce direttamente ad attività economiche. Potrebbe, tuttavia, avere effetti indiretti sull'importazione, la produzione e la commercializzazione di apparati per l'ascolto (cosiddetti "auricolari").


Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo

          Elevati costi sociali ed economici dell'incidentalità stradale, stimati in circa 25 miliardi di euro. Necessità di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade statali, locali e sulle autostrade.

Rischi che l'intervento mira ad evitare o ridurre

          L'intervento mira ad eliminare o ridurre sensibilmente i rischi derivanti dalle distrazioni indotte dall'uso del cellulare durante la guida, nonché i rischi derivanti dalla guida in stato di ebbrezza o prossimo all'ebbrezza.


Obiettivi generali e specifici: immediati, di medio e lungo periodo del provvedimento

          Drastica riduzione del numero di incidenti stradali, con effetti anche letali, nel più vasto ambito della politica pubblica finalizzata al miglioramento della sicurezza sulle strade.


Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

          Il provvedimento in esame anticipa la data di entrata in vigore di alcune norme contenute del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ritenute di rilevante importanza e di urgente applicazione ai fini della sicurezza stradale


Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente

          L'anticipata data di entrata in vigore di talune norme del decreto legislativo n. 9 del 2002 si rende necessaria per dare tempestiva attuazione a precetti estremamente importanti per prevenire la diffusa incidentalità particolarmente presente nel periodo estivo, ove si registra un notevole incremento dei traffici stradali. Si rileva che attualmente è all'esame del Parlamento un disegno di legge contenente una proroga della delega prevista dalla legge n. 85 del 2001 ed ulteriori disposizioni di revisione del nuovo codice della strada.


Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

          Il provvedimento intende perseguire l'obiettivo della sicurezza delle persone nella circolazione stradale cercando di eliminare i fattori che più facilmente danno luogo a sinistri che comportano effetti letali o invalidanti.


Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi e adempimenti burocratici

          Non si prevedono rilevanti costi per i destinatari indiretti, in quanto i costi, seppur minimi, di tale opzione ricadrebbero soltanto sui destinatari diretti, individuati in quei conducenti di autoveicoli che intendono avvalersi, durante la guida, del cellulare.


Elementi di drafting e linguaggio normativo

          Non si rilevano nel testo definizioni normative che non siano già utilizzate nel vigente ordinamento. I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche con riguardo alla loro individuazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


              Il decreto-legge riprende gli stessi criteri della legge n. 85 del 2001, recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada, anticipando la data di entrata in vigore di alcuni articoli del decreto legislativo n. 9 del 2002.
            Ciò si rende necessario per dare tempestiva attuazione a precetti estremamente importanti per prevenire o, comunque, ridurre la diffusa incidentalità particolarmente presente nel periodo estivo, ove si registra un notevole incremento del traffico stradale.
          L'esigenza che è alla base del decreto-legge è quella di aumentare la deterrenza di disposizioni normative miranti a scoraggiare l'uso di sostanze alcoliche prima di intraprendere un viaggio e di eliminare fattori di distrazione durante la guida, costituiti dall'impiego di cellulari che richiedono l'uso delle mani e ciò a decorrere dall'attuale periodo estivo in cui notoriamente vi è un notevole incremento del traffico stradale.



Allegato

(previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)


Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge


          Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

          Art. 173. - (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida) (omissis).- 2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti di veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani (omissis).

          Art. 186. - (Guida sotto l'influenza dell'acool) (omissis).- 5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 (omissis).




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