XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2892
Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2002
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella circolazione stradale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in
considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e
dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed
autostrade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le parole: "viva voce", sono inserite le
seguenti: "o dotati di auricolare".
Articolo 3.
1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: "tasso
alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento" sono
sostituite dalle seguenti: "tasso alcolemico superiore a 0,5
grammi per litro (g/l)".
Articolo 4.
1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali,
nonché sulle altre strade, individuate con apposito decreto
dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli organi di polizia
stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive
fornite dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od
installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo
142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia
stradale, e su conforme parere degli enti proprietari,
individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso
di incidentalità, delle condizioni strutturali e
plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali
non è possibile il fermo di un veicolo senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità
del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei
soggetti controllati.
Articolo 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Scajola, Ministro dell'interno.
Castelli, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.