XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2890
Onorevoli Colleghi! - La legge costituzionale 29
ottobre 1993, n. 3, ha modificato la disciplina dell'immunità
parlamentare, di cui all'articolo 68 della Costituzione. Il
nuovo testo ha riformulato integralmente l'articolo 68 della
Costituzione, introducendo significative innovazioni e, più
precisamente, pur riconfermando la sussistenza dell'immunità
per quanto concerne le opinioni espresse dai parlamentari e i
voti dati nell'esercizio delle funzioni, stabilendo che per
tali atti i parlamentari "non possono essere chiamati a
rispondere", ha tolto l'istituto della "imperseguibilità" dei
parlamentari.
La legge ha inoltre stabilito che la necessità di una
previa autorizzazione della Camera di appartenenza non
riguardi più la sottoponibilità dei parlamentari a
procedimento penale, ma sia limitata alle ipotesi di
perquisizione personale o domiciliare, di arresto o di
privazione della libertà personale, o di mantenimento in
detenzione o di effettuazione, in qualsiasi forma, di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni o di
sequestro di corrispondenza. Ha stabilito che l'autorizzazione
non è richiesta nel caso di esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero quando il parlamentare sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Per quanto concerne il primo comma dell'articolo 68, la
riformulazione della legge n. 3 del 1993 non è altro che la
riproposizione del testo così come era stato formulato dalla
Commissione per la Costituzione e sottoposto al giudizio
dell'Assemblea Costituente. In Assemblea Costituente fu
approvato, riguardo al primo comma dell'articolo 68, un
emendamento di Costantino Mortati che sostituiva le parole:
"non possono essere chiamati a rispondere" con le parole: "non
possono essere perseguiti", attribuendo a questa formula un
significato più estensivo e meno generico della
irresponsabilità del parlamentare.
L'Assemblea Costituente ritenne, quindi, fondamentale non
limitare la garanzia dell'insidacabilità, di cui all'articolo
68 della Costituzione, all'attività legislativa strettamente
intesa o comunque alla sola attività parlamentare, in quanto
ogni membro del Parlamento è chiamato a svolgere la sua
funzione particolarmente al di fuori delle Camere di
appartenenza, a contatto con gli elettori.
Con la presente proposta di legge costituzionale si
intende risolvere il decennale problema posto dal primo comma
dell'articolo 68 della Costituzione, dando spazio alla teoria
interpretativa estensiva, come voluto dai Costituenti, e in
modo da evitare il progressivo svuotamento di significato
della fondamentale garanzia stabilita dal primo comma
dell'articolo 68 della Costituzione.
Per quanto concerne la riforma del secondo e terzo comma
dell'articolo 68 della Costituzione, la presente proposta di
legge costituzionale ha l'intento di superare gli effetti
negativi che sono sorti dalla loro modificazione ad opera
della legge costituzionale n. 3 del 1993.
L'apertura di procedimenti penali a carico di membri del
Parlamento, resa possibile dopo il 1993, è stata costantemente
oggetto di strumentalizzazioni, ad opera delle forze
politiche, con ripercussioni negative sullo svolgimento
dell'attività sia della magistratura che del Parlamento e
sull'equilibrio dei rispettivi poteri.
E' quindi indispensabile recuperare il significato di
garanzia voluto dai Costituenti. La ratio
dell'originaria previsione dell'autorizzazione da parte della
Camera di appartenenza anche per la sottoposizione di un
membro del Parlamento a procedimento penale coincideva proprio
con l'intento di evitare non solo che venissero mosse verso il
parlamentare accuse pretestuose o infondate, ma che un
procedimento penale potesse altresì distogliere coattivamente
il parlamentare dalle sue funzioni.
La presente proposta di legge costituzionale vuole quindi
ripristinare una fondamentale garanzia per lo svolgimento
dell'attività parlamentare ritenendola, con il Mortati, uno
strumento volto ad impedire non la costituzione di un
procedimento penale a carico di un membro del Parlamento, ma
il possibile scadimento di tale procedimento in conseguenze
lesive per l'attività parlamentare stessa.