XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2890




        Onorevoli Colleghi! - La legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, ha modificato la disciplina dell'immunità parlamentare, di cui all'articolo 68 della Costituzione. Il nuovo testo ha riformulato integralmente l'articolo 68 della Costituzione, introducendo significative innovazioni e, più precisamente, pur riconfermando la sussistenza dell'immunità per quanto concerne le opinioni espresse dai parlamentari e i voti dati nell'esercizio delle funzioni, stabilendo che per tali atti i parlamentari "non possono essere chiamati a rispondere", ha tolto l'istituto della "imperseguibilità" dei parlamentari.
        La legge ha inoltre stabilito che la necessità di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza non riguardi più la sottoponibilità dei parlamentari a procedimento penale, ma sia limitata alle ipotesi di perquisizione personale o domiciliare, di arresto o di privazione della libertà personale, o di mantenimento in detenzione o di effettuazione, in qualsiasi forma, di intercettazione di conversazioni o comunicazioni o di sequestro di corrispondenza. Ha stabilito che l'autorizzazione non è richiesta nel caso di esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero quando il parlamentare sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
        Per quanto concerne il primo comma dell'articolo 68, la riformulazione della legge n. 3 del 1993 non è altro che la riproposizione del testo così come era stato formulato dalla Commissione per la Costituzione e sottoposto al giudizio dell'Assemblea Costituente. In Assemblea Costituente fu approvato, riguardo al primo comma dell'articolo 68, un emendamento di Costantino Mortati che sostituiva le parole: "non possono essere chiamati a rispondere" con le parole: "non possono essere perseguiti", attribuendo a questa formula un significato più estensivo e meno generico della irresponsabilità del parlamentare.
        L'Assemblea Costituente ritenne, quindi, fondamentale non limitare la garanzia dell'insidacabilità, di cui all'articolo 68 della Costituzione, all'attività legislativa strettamente intesa o comunque alla sola attività parlamentare, in quanto ogni membro del Parlamento è chiamato a svolgere la sua funzione particolarmente al di fuori delle Camere di appartenenza, a contatto con gli elettori.
        Con la presente proposta di legge costituzionale si intende risolvere il decennale problema posto dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, dando spazio alla teoria interpretativa estensiva, come voluto dai Costituenti, e in modo da evitare il progressivo svuotamento di significato della fondamentale garanzia stabilita dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
        Per quanto concerne la riforma del secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, la presente proposta di legge costituzionale ha l'intento di superare gli effetti negativi che sono sorti dalla loro modificazione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 1993.
        L'apertura di procedimenti penali a carico di membri del Parlamento, resa possibile dopo il 1993, è stata costantemente oggetto di strumentalizzazioni, ad opera delle forze politiche, con ripercussioni negative sullo svolgimento dell'attività sia della magistratura che del Parlamento e sull'equilibrio dei rispettivi poteri.
        E' quindi indispensabile recuperare il significato di garanzia voluto dai Costituenti. La ratio dell'originaria previsione dell'autorizzazione da parte della Camera di appartenenza anche per la sottoposizione di un membro del Parlamento a procedimento penale coincideva proprio con l'intento di evitare non solo che venissero mosse verso il parlamentare accuse pretestuose o infondate, ma che un procedimento penale potesse altresì distogliere coattivamente il parlamentare dalle sue funzioni.
        La presente proposta di legge costituzionale vuole quindi ripristinare una fondamentale garanzia per lo svolgimento dell'attività parlamentare ritenendola, con il Mortati, uno strumento volto ad impedire non la costituzione di un procedimento penale a carico di un membro del Parlamento, ma il possibile scadimento di tale procedimento in conseguenze lesive per l'attività parlamentare stessa.




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