XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2890
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti
privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o
l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o
mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione
di una sentenza anche irrevocabile".