XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2889
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, istituendo la società "Patrimonio
dello Stato Spa" consente il trasferimento a questa di ogni
bene dello Stato. Nonostante l'esplicito richiamo al sistema
vincolistico dei beni che potranno essere trasferiti alla
società Patrimonio dello Stato Spa, il decreto-legge n. 63 del
2002, lascia aperti pericolosissimi varchi che potrebbero
compromettere essenziali elementi di tutela che su questi beni
devono essere garantiti. Pur essendo vero, infatti, che il
trasferimento dei beni, e in particolare quelli demaniali, non
comporterà automaticamente una loro dichiarazione di
alienabilità, è altrettanto vero che nella sostanza i
meccanismi di individuazione di questi beni e la definizione
dei relativi elenchi risultano essere propedeutici alle
procedure di cui all'articolo 829 del codice civile, che
prevede, appunto, la possibilità di rendere disponibili i beni
demaniali. Il problema dunque non sta solo nella proprietà dei
beni stessi, ma anche (e soprattutto) nella loro
individuazione e nella loro futura gestione. Da ciò l'esigenza
di avere una completa ricognizione dei beni dello Stato (a
tutt'oggi sconosciuta) e l'opportunità di individuare tra
questi i beni cedibili in gestione o addirittura alienabili.
Inoltre non è assolutamente possibile che i beni vengano
individuati e siano dati in gestione senza il necessario
coinvolgimento dei soggetti preposti alla loro tutela.
Il citato decreto-legge n. 63 del 2002 di fatto
attribuisce ogni potere al Ministero dell'economia e delle
finanze, e prevede per l'individuazione dei soli beni storici
ed artistici il coinvolgimento del Ministero per i beni e le
attività culturali. Questo è assolutamente insufficiente e
grave.
In particolare l'intesa prevista con il Ministero per i
beni e le attività culturali riguarda solo l'individuazione
dei beni storici e artistici che potranno essere trasferiti
alla Patrimonio dello Stato Spa; nessun accordo è però
richiamato relativamente alla gestione di questi beni e ai
criteri con cui questi dovranno essere valorizzati; pur
essendo trasferiti anche i beni demaniali, e costituendo
questi in molti casi parti essenziali del nostro paesaggio,
non è prevista alcuna intesa con il Ministero per i beni e le
attività culturali neppure quando le parti del demanio
trasferito dovessero costituire beni paesaggistici; non è mai
richiamata alcuna competenza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio eppure, non essendo mai affermato
il contrario, potrebbero essere trasferiti beni che rientrano
sotto le dirette competenze di questo Dicastero, o perché
ricadenti in aree naturali protette (come ad esempio i parchi
o i siti di importanza comunitaria), o perché riguardanti zone
di interesse naturalistico (ad esempio le foreste demaniali);
non sono richiamate mai le competenze delle regioni e degli
enti locali, neppure per i possibili trasferimenti di beni
territoriali che coinvolgono direttamente questi enti sia
nella tutela che nella gestione; non è previsto alcun criterio
di prelazione nell'eventualità che soggetti pubblici volessero
acquisire i beni dello Stato eventualmente dichiarati
alienabili.
Come si può vedere, si tratta di elementi tutt'altro che
secondari che non solo aumenterebbero le garanzie sui beni
trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa; ma che
rispetterebbero anche le attribuzioni istituzionali sia dei
Ministeri preposti alla tutela di tali beni che delle regioni
e degli enti locali, anche secondo quanto recentemente
disposto con la riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione.
L'articolo 1 della proposta di legge dispone che
nell'ambito della definizione dei beni che possono essere
trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa dal Ministero
dell'economia e delle finanze con mero decreto ministeriale,
vi sia il parere vincolante delle Commissioni parlamentari e
del Consiglio di Stato, nonché il visto della Corte dei conti.
Per esigenze di pubblicità si richiede inoltre la
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Inoltre si esclude esplicitamente che i beni appartenenti
al demanio e al patrimonio indisponibili possano, proprio per
il loro carattere giuridico di beni inalienabili, essere
trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa con le modalità
stabilite dal decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, che prevede la
cessione dei beni immobili alla "società veicolo" e la
successiva cartolarizzazione che determina il passaggio
automatico dei beni al patrimonio disponibile.
Al fine di una maggiore tutela dei beni culturali e
ambientali l'articolo 1 stabilisce, inoltre, l'inalienabilità
dei beni riconosciuti come monumenti nazionali, dei beni di
interesse archeologico degli edifici destinati ad uso
amministrativo dello Stato, delle regioni e degli enti locali
fino a quando ne sussista l'uso, dei beni di particolare
importanza per il loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in
genere, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 490 del 1999, ogni altro bene,
riconosciuto con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia
delle istituzioni pubbliche, collettive ed ecclesiastiche.
Successivamente lo stesso articolo 1 prevede che il
trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico
e paesaggistico, così come definiti e individuati
dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 490 del 1999, sia effettuato d'intesa con il Ministero per
i beni e le attività culturali, che dovrà preventivamente
approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di
valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e
l'eventuale cambio di destinazione d'uso.
Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree
naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.
394, o all'interno di aree di particolare pregio
naturalistico, individuate ai sensi della normativa
comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la
definizione dei criteri di valorizzazione è necessaria
l'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Prima del definitivo trasferimento dei beni alla
Patrimonio dello Stato Spa, l'elenco di questi dovrà essere
approvato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 281 del 1997, che dovrà essere altresì
interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si
intendesse procedere all'alienazione anche attraverso
eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione.
Infine per tutti i soggetti pubblici si prevede il diritto di
prelazione sui beni immobili oggetto di alienazione.
Infine l'articolo 2 sancisce che i beni patrimoniali che
possono essere trasferiti alla società "Infrastrutture Spa" e
che la stessa può adibire a garanzia dell'emissione di titoli
di debito per i finanziamenti di propria competenza, non
possono che essere beni dichiarati alienabili, affinché la
garanzia sia effettiva. Questo porta implicitamente ad
escludere tutti i principali beni pubblici, dei quali appare
necessario preservare l'indisponibilità.