XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2889
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Tutela dei beni culturali e ambientali).
1. All'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole:
"con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze," sono
inserite le seguenti: "previ pareri vincolanti delle
competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato,
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,"; al terzo
periodo, dopo le parole "Il trasferimento" sono inserite le
seguenti: ", ad esclusione dei beni appartenenti al demanio
individuati ai sensi dell'articolo 822 del codice civile
nonché di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile
dello Stato," e il quarto periodo è sostituito dai seguenti:
"Sono comunque inalienabili i beni riconosciuti monumenti
nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici
destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle regioni e
degli enti locali fino a quando ne sussista l'uso, i beni di
particolare importanza a causa del loro riferimento con la
storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e
della cultura in genere ai sensi dell'articolo 2 del testo
unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ogni altro bene, riconosciuto con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, che documenti o testimoni
l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche,
collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di
particolare valore artistico, storico e paesaggistico, di cui
al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del
1999, è effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e le
attività culturali, che deve preventivamente approvare
l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di
valorizzazione con cui tali beni possono essere gestiti e
l'eventuale cambio di destinazione d'uso. Qualora i beni
trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio
naturalistico, individuate ai sensi della normativa
comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la
definizione dei criteri di valorizzazione occorre l'intesa con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Prima del definitivo trasferimento dei beni alla Patrimonio
dello Stato Spa, l'elenco dei medesimi beni deve essere
approvato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 280, che deve essere
altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni per i
quali si intende procedere all'alienazione, anche attraverso
eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione.
Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, nonché ogni
altro soggetto pubblico hanno diritto di prelazione sulle
eventuali alienazioni";
b) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' comunque escluso il trasferimento alla società di
cui all'articolo 8 di beni appartenenti al demanio,
individuati ai sensi dell'articolo 822 del codice civile,
nonché di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello
Stato".
Art. 2.
(Garanzie).
1. All'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, dopo il comma 2 è inserito il seguente;
"2-bis. I beni dello Stato trasferiti alla
Infrastrutture Spa e che la stessa può utilizzare a garanzia
dell'emissione di titoli di debito per i finanziamenti di cui
al comma 3 non possono, in nessun caso, appartenere al demanio
e al patrimonio indisponibile dello Stato".