XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2888
Onorevoli Colleghi! - Il mondo del lavoro nel corso
degli anni ha subìto profonde trasformazioni e diverse
disposizioni legislative, decise e approvate in anni lontani,
oggi risultano essere alquanto anacronistiche e superate. E'
il caso degli assistenti di bordo delle carrozze-letto e
carrozze ristoranti che, nei fatti, svolgono un lavoro
similare a quello svolto dal personale di bordo delle ferrovie
dello Stato, ma che a livello legislativo rientrano tra le
occupazioni che richiedono "un lavoro discontinuo o di
semplice attesa o custodia", ai sensi del regio decreto 6
dicembre 1923, n. 2657, e allegata tabella.
In virtù di tale inquadramento a queste occupazioni non si
applica l'obbligo di limitazione dell'orario di servizio ad
otto ore al giorno sancita dall'articolo 1 del regio
decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473.
Le occupazioni come quelle in questione, che per loro
natura o nella specialità del caso richiedono un lavoro
"discontinuo" o di semplice attesa o custodia, si distinguono
da quelle con lavoro "effettivo", da intendere come ogni
lavoro che richieda un'applicazione "assidua e
continuativa".
Nel corso dell'ultimo decennio gli schemi di riferimento
tradizionali per "leggere" la professionalità sono
profondamente mutati: di fronte ai tanti e radicali
cambiamenti strategici e organizzativi anche per tali
lavoratori la nuova organizzazione prevede un maggiore e
diverso carico di lavoro, rispetto a quanto prescritto dal
citato regio decreto n. 2657 del lontano 1923, e si ha la
necessità di configurare una nuova e più adeguata
professionalità anche per costoro, prevedendo opportuni e più
incisivi aggiustamenti legislativi, per meglio qualificare la
loro attività.
Per questa ragione, la presente proposta di legge intende
estendere agli assistenti di bordo delle carrozze-letto e
carrozze-ristoranti le garanzie e le tutele previste per
coloro i quali svolgono occupazioni non discontinue.