XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2888




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al numero 5 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, annessa al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, le parole: ", carrozze-letto, carrozze ristoranti" sono soppresse.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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