XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2888
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al numero 5 della tabella indicante le occupazioni che
richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o
custodia, alle quali non è applicabile la limitazione
dell'orario sancita dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15
marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
473, annessa al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, le
parole: ", carrozze-letto, carrozze ristoranti" sono
soppresse.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.