XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2887




        Onorevoli Colleghi! - L'applicazione dell'imposta di registro su tutte le ordinanze di convalida di sfratto - sia per morosità che per finita locazione - emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile è un necessario elemento di parificazione di questi con altri provvedimenti (sentenze e decreti) dal momento che il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non prevede l'ordinanza di convalida tra i provvedimenti per i quali il cancelliere è obbligato a chiedere la registrazione.
        Tutto ciò determina un'ingiustificata sottrazione di questo tipo di provvedimenti - e quindi dei sottostanti contratti di locazione - agli obblighi di regolarità fiscale cui soggiace, invece, il provvedimento emesso sotto forma di sentenza che, in altri casi, risolve analoghe situazioni giuridiche contrattuali, come pure il decreto ingiuntivo.
        Peraltro è notorio che, agli effetti sostanziali, le ordinanze di convalida di licenza e sfratto per finita locazione e morosità, ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile, assumono tutte le caratteristiche di un provvedimento che definisce il giudizio con efficacia di titolo esecutivo.




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