XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2887
Onorevoli Colleghi! - L'applicazione dell'imposta di
registro su tutte le ordinanze di convalida di sfratto - sia
per morosità che per finita locazione - emesse ai sensi degli
articoli 663 e 665 del codice di procedura civile è un
necessario elemento di parificazione di questi con altri
provvedimenti (sentenze e decreti) dal momento che il testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, non prevede l'ordinanza di convalida tra i
provvedimenti per i quali il cancelliere è obbligato a
chiedere la registrazione.
Tutto ciò determina un'ingiustificata sottrazione di
questo tipo di provvedimenti - e quindi dei sottostanti
contratti di locazione - agli obblighi di regolarità fiscale
cui soggiace, invece, il provvedimento emesso sotto forma di
sentenza che, in altri casi, risolve analoghe situazioni
giuridiche contrattuali, come pure il decreto ingiuntivo.
Peraltro è notorio che, agli effetti sostanziali, le
ordinanze di convalida di licenza e sfratto per finita
locazione e morosità, ai sensi degli articoli 663 e 665 del
codice di procedura civile, assumono tutte le caratteristiche
di un provvedimento che definisce il giudizio con efficacia di
titolo esecutivo.