XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2887
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, dopo le parole: "i decreti" sono inserite le seguenti:
", le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del
codice di procedura civile".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.