XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2887




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "i decreti" sono inserite le seguenti: ", le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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