XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2886
Onorevoli Colleghi! - L'intenzione del legislatore nel
concepire il sistema delle rettifiche di valore, introdotto
dall'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, era quella
di ridurre l'abnorme contenzioso costituito dalle controversie
di valutazione sui valori dichiarati negli atti di
compravendita immobiliare che, precedentemente, sotto il
vigore della normativa previgente (da ultimo il decreto del
Presidente della Repubblica n. 634 del 1972), erano indicati a
livelli molto bassi e altrettanto sistematicamente
rettificati, anche di molto in aumento, dall'ufficio del
registro competente.
Il sistema previsto nell'articolo 52 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131
del 1986, nel consentire che non fossero sottoposti ad
accertamento di maggior valore gli atti evidenzianti
corrispettivi non inferiori a certi valori predeterminati (in
pratica, le rendite catastali rivalutate e moltiplicate per
certi coefficienti) si proponeva di eliminare o quantomeno
fortemente ridurre il contenzioso. In effetti, la rinuncia da
parte del Fisco all'accertamento comportava una riduzione di
gettito piuttosto limitata in realtà, tenuto conto della
difficoltà di provare la sussistenza dei valori così come
venivano in precedenza accertati, a fronte di una radicale
semplificazione e di un radicale snellimento del funzionamento
degli uffici.
Pertanto, i valori catastali, pur se qualche anno dopo
vennero di molto aumentati con la revisione delle tariffe di
estimo, erano e continuano ad essere in genere (tranne poche
eccezioni) decisamente inferiori ai valori di mercato; l'ovvia
conseguenza è che gli atti traslativi delle proprietà
immobiliari sistematicamente evidenziano corrispettivi non
veri, in un contesto generalizzato che si potrebbe definire di
"falsità ambientale". Con la conseguenza che i rapporti
negoziali fra privati e anche, in pochi casi, fra privati e
imprese, sono inquinati da passaggi di denaro non dichiarati
(come si suol dire volgarmente: "in nero"), che frequentemente
implicano versamenti di denaro contante in banconote per
importi superiori a quelli consentiti, in evidente dispregio
della normativa antiriciclaggio, ma certamente meno evidenti
di altri mezzi di pagamento, quali gli assegni.
Attualmente, peraltro, il sistema informativo economico è
pervenuto a livelli molto elevati di sofisticazione, per cui è
quasi sempre possibile conoscere con scarsissimi margini di
errore i valori effettivi degli immobili su tutto il
territorio nazionale. Pertanto i problemi a suo tempo
incontrati dagli uffici del registro nelle controversie di
valutazione non sembra debbano più sussistere; ne consegue
l'opportunità di abrogare la previsione del comma 4
dell'articolo 52 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
Per converso, è opportuno prevedere una sostanziale
diminuzione delle aliquote, attualmente molto alte proprio
perché viene accettato che la base imponibile sia inferiore e
spesso non di poco al valore reale.
In pratica, si può ragionevolmente prevedere che la
diminuzione delle aliquote, compensata dalla eliminazione del
divieto di accertamento per corrispettivi dichiarati in misura
non inferiore al valore catastale, non comporti sostanziali
variazioni in diminuzione del gettito dell'imposta; gettito
che comunque, va detto, non è particolarmente significativo a
livello comparativo con altre imposte, mentre comporta
certamente, per un verso, un freno alle transazioni
immobiliari e, per altro verso, una gran massa di lavoro per
gli uffici.
Si fa notare, comunque, che l'aliquota dello 0,50 per
cento proposta per gli acquisti di case non di lusso per prima
abitazione, potrebbe ben non comportare una apprezzabile
diminuzione di gettito in valore assoluto, posto che
favorirebbe immediatamente un aumento esponenziale degli
scambi e delle transazioni immobiliari; con conseguenti
benefìci anche in termini di mobilità territoriale per tutti
quei lavoratori che ritengono di poter trovare prospettive di
miglioramento spostandosi dalle loro sedi di origine.