XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2886
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, è abrogato.
Art. 2.
1. Le aliquote indicate nell'articolo 1 della parte prima
della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
modificate come segue:
a) l'aliquota di cui al numero 1, primo comma,
dall'8 per cento al 3 per cento;
b) l'aliquota di cui al numero 1, secondo comma,
dal 7 per cento al 3 per cento;
c) l'aliquota di cui al numero 1, terzo comma, dal
15 per cento al 7 per cento;
d) l'aliquota di cui al numero 1, quarto comma,
dal 3 per cento all'1 per cento;
e) l'aliquota di cui al numero 1, quinto comma,
dal 3 per cento allo 0,50 per cento.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.