XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2885
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
ispira a recenti vicende giudiziarie che, all'esito delle
iniziative adottate dalla parte civile, hanno visto rimanere
privi di tutela gli interessi penali a cagione dell'inerzia
del pubblico ministero.
L'attuale sistema, infatti, prevede che se avverso una
sentenza di assoluzione, in primo o in secondo grado, il
pubblico ministero non interpone impugnazione, la parte civile
può proporre impugnazione esclusivamente ai soli effetti della
responsabilità civile (articolo 576, comma 1, del codice di
procedura penale).
L'articolo 622 del codice di procedura penale, poi,
prevede che la Corte di cassazione, se accoglie il ricorso
della parte civile contro la sentenza di proscioglimento
dell'imputato, rinvia, quando occorre, al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
In tal modo si può verificare, e di fatto si è verificato,
nei casi giudiziari ai quali la presente proposta di legge si
ispira, che, non coltivato dal pubblico ministero il processo
nei successivi gradi di giudizio dopo l'assoluzione
dell'imputato, la parte civile si sia vista riconoscere, in
sede civile, la responsabilità dell'imputato.
Tali situazioni, evidentemente, espongono il sistema a non
poche censure, anche sotto il profilo della sua "credibilità"
agli occhi dei cittadini nel cui nome la giustizia deve essere
amministrata soprattutto allorquando i reati per i quali si
registra l'inerzia del pubblico ministero incidano su beni di
particolare rilievo, come appunto, nel caso dell'omicidio
volontario.
Si deve, infatti, soggiungere che l'ordinamento, di fronte
a casi del genere, non prevede alcun rimedio efficace.
Una volta divenuta irrevocabile, infatti, la sentenza di
assoluzione, sebbene in conflitto con altra emessa all'esito
del processo civile coltivato dalla parte civile, non può più
essere sottoposta a revisione in virtù del principio di
divieto di reformatio in pejus che assiste la materia
de qua.
L'articolo 572 del codice di procedura penale poi
stabilisce che la parte civile può presentare richiesta
motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione ad
ogni effetto penale; tuttavia tale richiesta non vincola
affatto il pubblico ministero a darvi seguito. E' evidente che
anche a voler ritenere che l'organo d'accusa, in tali casi,
possa andare incontro a responsabilità penali o disciplinari,
di certo la parte civile resta esposta al rischio, come detto
concreto, di restare priva di tutela.
Da qui l'esigenza di dotare il sistema di un meccanismo
più efficace. A tale riguardo, si prospettano due soluzioni
sul piano normativo.
La prima è quella di incidere sull'articolo 572 del codice
di procedura penale e rendere vincolante per il pubblico
ministero la richiesta della parte civile; la seconda è quella
di prevedere una legittimazione ad hoc della stessa
parte civile per la interposizione di impugnazioni con effetti
anche penali.
Poiché il sistema già prevede un meccanismo analogo a
quello da ultimo indicato, ovvero l'impugnazione ai sensi
dell'articolo 577 del codice di procedura penale, sebbene
limitata ai soli reati di ingiuria e diffamazione, si è
ritenuto di seguire tale secondo modello, sostanzialmente
prevedendo una estensione dell'ambito oggettivo di tale
speciale legittimazione.
A tale riguardo, va precisato che si è ritenuto di
limitare tale rimedio alle sole sentenze emesse per i reati di
omicidio volontario non intendendo, infatti, stravolgere la
ratio ispiratrice dell'articolo 577 che risiede nella
peculiare esigenza di dotare il sistema - come si legge nella
relazione al progetto preliminare al codice di procedura
penale - di una più energica tutela contro i reati "idonei a
colpire il patrimonio morale della persona offesa".
Tenuto conto dunque della particolarità della previsione,
si ravvisa opportuno mantenere la legittimazione di cui si
tratta sempre in ambiti particolarmente ristretti, ma comunque
tali da comprendere reati che, al pari dell'onore e della
reputazione, coinvolgono gli interessi morali della parte
civile e suscitano maggiori attese sul piano della effettività
dell'intervento repressivo dello Stato, talvolta anche con
riflessi sul piano della civile convivenza.
Quanto ai profili di costituzionalità di tale previsione,
va osservato come, nonostante talune perplessità che la
dottrina ha sollevato con riferimento alla analoga
disposizione contenuta nell'articolo 577 del codice di
procedura penale, la proposta di legge debba ritenersi
pienamente legittima ed in primo luogo conforme all'articolo
112 della Costituzione.
Anzitutto perché, anche recentemente, la Corte
costituzionale ha avuto modo di precisare che il principio di
cui si tratta è inidoneo a garantire altri "valori", oltre il
momento iniziale dell'impulso dato dal pubblico ministero
(vedi sentenza n. 460 del 1995). E d'altra parte, il pubblico
ministero che, functus munere suo, ha esercitato
l'azione penale, ha, con tale iniziativa, già provocato
l'intervento della giurisdizione per il ristabilimento di un
equilibrio che si assume violato e tale intervento, una volta
provocato, è suscettibile a spiegarsi in tutti i suoi gradi
anche per effetto di iniziative di privati senza che possano
riemergere perplessità in ordine alla gestione privata
dell'esercizio dell'azione penale.
Soprattutto, anche a voler ritenere comunque coinvolto il
principio di obbligatorietà de quo, non è comunque
enucleabile, dal sistema costituzionale, un principio di
monopolio dell'azione penale in capo al pubblico ministero con
il quale, eventualmente, l'iniziativa della parte civile
potrebbe confrontarsi. Come precisato sempre dalla Corte
costituzionale, infatti, poiché l'obbligo imposto
dall'articolo 112 della Costituzione al pubblico ministero di
esercitare l'azione penale "non vuole escludere (...) che
anche ad altri soggetti possa essere conferito analogo
potere", "essa può essere legittimamente attribuita anche ad
altri soggetti diversi, purché con ciò non si venga a
vanificare l'obbligo del pubblico ministero ad esercitarla"
(sentenze n. 61 del 1967; n. 84 del 1979 e n. 474 del
1993).
Ora, nella specie, non si ravvisa alcun pregiudizio per i
poteri officiosi del pubblico ministero tutelati dalla
Costituzione anzi, semmai, l'attribuzione alla parte privata
costituitasi nel processo penale di una legittimazione ad
hoc per impugnare talune sentenze per fatti di una certa
rilevanza, contribuisce a tutelare quel principio di legalità
che deve ovviamente ritenersi violato non soltanto allorquando
il pubblico ministero promuove l'azione in difetto dei
necessari presupposti in fatto ed in diritto, ma altresì, e
forse maggiormente, allorquando rimanga inerte di fronte alla
necessità di un intervento della giurisdizione penale.
Sotto altro profilo, si deve osservare come neppure possa
essere paventata, come pure ipotizzato da una parte della
dottrina sempre con riferimento all'articolo 577 del codice di
procedura penale, una irragionevolezza nella previsione di una
facoltà di impugnare, anche agli effetti penali, solo per
taluni reati.
E' infatti evidente che, sotto altro profilo, proprio
perché l'obbligo imposto dall'articolo 112 della Costituzione
non fornisce copertura oltre all'atto di impulso iniziale, gli
ambiti oggettivi e soggettivi entro i quali la facoltà della
parte civile possa trovare esplicazione rientrano
nell'esclusiva discrezionalità del legislatore, che può
ritenere opportuno limitare tale più energica tutela di
interessi civili solamente a fatti di una certa gravità.