XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2885




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si ispira a recenti vicende giudiziarie che, all'esito delle iniziative adottate dalla parte civile, hanno visto rimanere privi di tutela gli interessi penali a cagione dell'inerzia del pubblico ministero.
        L'attuale sistema, infatti, prevede che se avverso una sentenza di assoluzione, in primo o in secondo grado, il pubblico ministero non interpone impugnazione, la parte civile può proporre impugnazione esclusivamente ai soli effetti della responsabilità civile (articolo 576, comma 1, del codice di procedura penale).
        L'articolo 622 del codice di procedura penale, poi, prevede che la Corte di cassazione, se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
        In tal modo si può verificare, e di fatto si è verificato, nei casi giudiziari ai quali la presente proposta di legge si ispira, che, non coltivato dal pubblico ministero il processo nei successivi gradi di giudizio dopo l'assoluzione dell'imputato, la parte civile si sia vista riconoscere, in sede civile, la responsabilità dell'imputato.
        Tali situazioni, evidentemente, espongono il sistema a non poche censure, anche sotto il profilo della sua "credibilità" agli occhi dei cittadini nel cui nome la giustizia deve essere amministrata soprattutto allorquando i reati per i quali si registra l'inerzia del pubblico ministero incidano su beni di particolare rilievo, come appunto, nel caso dell'omicidio volontario.
        Si deve, infatti, soggiungere che l'ordinamento, di fronte a casi del genere, non prevede alcun rimedio efficace.
        Una volta divenuta irrevocabile, infatti, la sentenza di assoluzione, sebbene in conflitto con altra emessa all'esito del processo civile coltivato dalla parte civile, non può più essere sottoposta a revisione in virtù del principio di divieto di reformatio in pejus che assiste la materia de qua.
        L'articolo 572 del codice di procedura penale poi stabilisce che la parte civile può presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione ad ogni effetto penale; tuttavia tale richiesta non vincola affatto il pubblico ministero a darvi seguito. E' evidente che anche a voler ritenere che l'organo d'accusa, in tali casi, possa andare incontro a responsabilità penali o disciplinari, di certo la parte civile resta esposta al rischio, come detto concreto, di restare priva di tutela.
        Da qui l'esigenza di dotare il sistema di un meccanismo più efficace. A tale riguardo, si prospettano due soluzioni sul piano normativo.
        La prima è quella di incidere sull'articolo 572 del codice di procedura penale e rendere vincolante per il pubblico ministero la richiesta della parte civile; la seconda è quella di prevedere una legittimazione ad hoc della stessa parte civile per la interposizione di impugnazioni con effetti anche penali.
        Poiché il sistema già prevede un meccanismo analogo a quello da ultimo indicato, ovvero l'impugnazione ai sensi dell'articolo 577 del codice di procedura penale, sebbene limitata ai soli reati di ingiuria e diffamazione, si è ritenuto di seguire tale secondo modello, sostanzialmente prevedendo una estensione dell'ambito oggettivo di tale speciale legittimazione.
        A tale riguardo, va precisato che si è ritenuto di limitare tale rimedio alle sole sentenze emesse per i reati di omicidio volontario non intendendo, infatti, stravolgere la ratio ispiratrice dell'articolo 577 che risiede nella peculiare esigenza di dotare il sistema - come si legge nella relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale - di una più energica tutela contro i reati "idonei a colpire il patrimonio morale della persona offesa".
        Tenuto conto dunque della particolarità della previsione, si ravvisa opportuno mantenere la legittimazione di cui si tratta sempre in ambiti particolarmente ristretti, ma comunque tali da comprendere reati che, al pari dell'onore e della reputazione, coinvolgono gli interessi morali della parte civile e suscitano maggiori attese sul piano della effettività dell'intervento repressivo dello Stato, talvolta anche con riflessi sul piano della civile convivenza.
        Quanto ai profili di costituzionalità di tale previsione, va osservato come, nonostante talune perplessità che la dottrina ha sollevato con riferimento alla analoga disposizione contenuta nell'articolo 577 del codice di procedura penale, la proposta di legge debba ritenersi pienamente legittima ed in primo luogo conforme all'articolo 112 della Costituzione.
        Anzitutto perché, anche recentemente, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che il principio di cui si tratta è inidoneo a garantire altri "valori", oltre il momento iniziale dell'impulso dato dal pubblico ministero (vedi sentenza n. 460 del 1995). E d'altra parte, il pubblico ministero che, functus munere suo, ha esercitato l'azione penale, ha, con tale iniziativa, già provocato l'intervento della giurisdizione per il ristabilimento di un equilibrio che si assume violato e tale intervento, una volta provocato, è suscettibile a spiegarsi in tutti i suoi gradi anche per effetto di iniziative di privati senza che possano riemergere perplessità in ordine alla gestione privata dell'esercizio dell'azione penale.
        Soprattutto, anche a voler ritenere comunque coinvolto il principio di obbligatorietà de quo, non è comunque enucleabile, dal sistema costituzionale, un principio di monopolio dell'azione penale in capo al pubblico ministero con il quale, eventualmente, l'iniziativa della parte civile potrebbe confrontarsi. Come precisato sempre dalla Corte costituzionale, infatti, poiché l'obbligo imposto dall'articolo 112 della Costituzione al pubblico ministero di esercitare l'azione penale "non vuole escludere (...) che anche ad altri soggetti possa essere conferito analogo potere", "essa può essere legittimamente attribuita anche ad altri soggetti diversi, purché con ciò non si venga a vanificare l'obbligo del pubblico ministero ad esercitarla" (sentenze n. 61 del 1967; n. 84 del 1979 e n. 474 del 1993).
        Ora, nella specie, non si ravvisa alcun pregiudizio per i poteri officiosi del pubblico ministero tutelati dalla Costituzione anzi, semmai, l'attribuzione alla parte privata costituitasi nel processo penale di una legittimazione ad hoc per impugnare talune sentenze per fatti di una certa rilevanza, contribuisce a tutelare quel principio di legalità che deve ovviamente ritenersi violato non soltanto allorquando il pubblico ministero promuove l'azione in difetto dei necessari presupposti in fatto ed in diritto, ma altresì, e forse maggiormente, allorquando rimanga inerte di fronte alla necessità di un intervento della giurisdizione penale.
        Sotto altro profilo, si deve osservare come neppure possa essere paventata, come pure ipotizzato da una parte della dottrina sempre con riferimento all'articolo 577 del codice di procedura penale, una irragionevolezza nella previsione di una facoltà di impugnare, anche agli effetti penali, solo per taluni reati.
        E' infatti evidente che, sotto altro profilo, proprio perché l'obbligo imposto dall'articolo 112 della Costituzione non fornisce copertura oltre all'atto di impulso iniziale, gli ambiti oggettivi e soggettivi entro i quali la facoltà della parte civile possa trovare esplicazione rientrano nell'esclusiva discrezionalità del legislatore, che può ritenere opportuno limitare tale più energica tutela di interessi civili solamente a fatti di una certa gravità.




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