XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2885




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 577 del codice di procedura penale č sostituito dal seguente:

        "Art. 577. (Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria, diffamazione e omicidio volontario). - 1. La persona offesa costituita parte civile puņ proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria, diffamazione e omicidio volontario".



Frontespizio Relazione