XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2885
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 577 del codice di procedura penale č
sostituito dal seguente:
"Art. 577. (Impugnazione della persona offesa per i
reati di ingiuria, diffamazione e omicidio volontario). - 1.
La persona offesa costituita parte civile puņ proporre
impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di
condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria,
diffamazione e omicidio volontario".