XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2883
Onorevoli Colleghi! - Il tema del regime delle
incompatibilià dei magistrati e degli incarichi
extragiudiziari costituisce uno degli argomenti di maggiore
rilevanza nel quadro dell'affermazione dei valori
Costituzionali di autonomia ed indipendenza della magistratura
sanciti nell'articolo 104 della Costituzione.
Di particolare delicatezza, in tale ambito, è il tema
delle incompatibilità di funzioni dei magistrati. L'attuale
secondo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, stabilisce, per i magistrati
ordinari, oltre al divieto di assumere "pubblici o privati
impieghi od uffici", ad eccezione di cariche parlamentari e di
amministratore (non remunerato) di istituzioni pubbliche di
beneficenza, e di "esercitare industrie o commerci" nonché
"qualsiasi libera professione", anche il divieto di accettare
incarichi di qualsiasi specie e di assumere le funzioni di
arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della
magistratura. In tal caso, ai sensi del terzo comma, possono
assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del
collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali
è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende od enti
pubblici.
Si tratta di una normativa incompleta e frammentaria, alla
quale ha fatto seguito una legislazione speciale che ha
consentito sempre più frequentemente l'assunzione di incarichi
extragiudiziari da parte di magistrati ordinari e, ancor di
più, da parte di magistrati amministrativi e contabili. Il
numero e la tipologia di incarichi sono tanto ampi e
diversificati da rendere problematica una ricognizione certa
delle norme che ne prevedono la realizzazione. Oltre a questo
va considerato il caso di incarichi non previsti da norme di
legge, ma autorizzati dagli organi di autogoverno delle
magistrature.
Per modificare la disciplina degli incarichi il
legislatore era intervenuto già in passato con la legge n. 97
del 1979, che, esprimendo un evidente sfavore verso le
attività arbitrali dei magistrati, aveva previsto che le somme
dovute ai magistrati a titolo di compenso per le funzioni di
arbitro dovessero essere versate da coloro che sono tenuti ad
erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, nella
misura dell'80 per cento. Tale disposizione è stata però
dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con
sentenza n. 116 del 1985.
Successivamente, con l'articolo 24 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, il legislatore ha previsto l'istituzione di
un'anagrafe nominativa delle prestazioni presso il
Dipartimento della funzione pubblica, in cui vanno indicati,
con i relativi compensi, tutti gli incarichi pubblici e
privati, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, resi da
tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche, ivi
compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia.
Tale normativa è rimasta largamente inattuata.
Nell'XI legislatura è intervenuta sul tema una normativa
fortemente criticabile nel merito in quanto, sostanzialmente,
ha mantenuto il regime vigente che consente ai magistrati
ampie possibilità di svolgere incarichi extragiudiziari, a
scapito dello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
L'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, (ora articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001)
recante disposizioni per la razionalizzazione e la revisione
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazione e del
pubblico impiego, infatti, emanato in attuazione della delega
contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale", aveva
previsto, pur in assenza di una espressa indicazione da parte
del legislatore delegante, l'emanazione di regolamenti
delegificativi, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge n. 400 del 1988, ai quali era affidato il
compito di individuazione degli incarichi consentiti ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In attuazione
di tale norma sono sinora stati emanati il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n.
418, recante norme sugli incarichi dei magistrati
amministrativi e il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n, 584, recante
norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e
procuratori dello Stato. Non sono stati ancora emanati,
invece, i regolamenti relativi agli incarichi per la
magistratura ordinaria e per quella contabile.
Tale normativa, oltre ad operare una inopportuna
delegificazione in una materia di rilevanza costituzionale,
consegnando al regolamento la disciplina di aspetti dello
status dei magistrati che secondo la stessa legge n. 421
del 1992 sono riservati alla legge, mostra il fianco a
rilevanti critiche attinenti al merito del provvedimento. I
due regolamenti sinora emanati, infatti, hanno escluso
soltanto lo svolgimento di collaudi di opere pubbliche,
consentendo invece lo svolgimento degli arbitrati e di tutti
gli altri innumerevoli incarichi extragiudiziari previsti
dalla normativa vigente, ponendo delle limitazioni meramente
simboliche e non effettive.
La presente proposta di legge si propone pertanto di
innovare profondamente la materia, attribuendo innanzitutto
alla legge e al Parlamento il compito di disciplinare lo
status dei magistrati.
Fine essenziale della proposta è quello di salvaguardare i
fondamentali princìpi costituzionali dell'autonomia e
dell'indipendenza dei giudici, limitando la possibilità di
svolgere incarichi extragiudiziari.
Tale esigenza del resto è in linea con quanto a più
riprese affermato dal Consiglio superiore della magistratura
che, particolarmente nelle circolari del 20 maggio 1977, n.
2464, 8 ottobre 1986, n. 9060, nella delibera del 10 aprile
1991, nella risoluzione del 28 novembre 1990 e nelle
risoluzioni del 10 febbraio 1994 e del 16 novembre 1994, ha, a
più riprese, sollecitato l'esigenza di riformare gli incarichi
extragiudiziari e di non compromettere l'esercizio delle
funzioni giurisdizionali. In particolare, per quanto concerne
lo svolgimento degli arbitrati il Consiglio superiore della
magistratura ha affermato che tale prassi è in grave contrasto
con il principio dell'assoluta prevalenza dell'impegno del
giudice per l'assolvimento delle funzioni di istituto e ha
invitato il Governo ad assumere le opportune iniziative
legislative per la soppressione dell'obbligo della
partecipazione a collegi arbitrali da parte di magistrati
ordinari.
Pertanto l'articolo 1 afferma il principio generale del
divieto per i magistrati di assumere incarichi
extragiudiziari. Finalità del divieto è quella di garantire
che l'esercizio della funzione giurisdizionale avvenga nel
rispetto dei princìpi di autonomia ed indipendenza del
magistrato: l'esercizio di attività extragiudiziarie, in
quanto coinvolgono rilevanti interessi pubblici ed economici,
e in quanto mal si conciliano con il principio di separazione
dei poteri dello Stato ai quali è informato lo stato di
diritto nelle democrazie classiche, sono suscettibili di
distogliere il magistrato dall'esercizio delle funzioni di
istituto e sono tali da limitare i caratteri dell'autonomia,
dell'indipendenza e dell'imparzialità che presiedono alla
funzione giurisdizionale. L'introduzione di tale divieto vuole
rappresentare pertanto un adeguato strumento di tutela
dell'indipendenza della magistratura, e di rispondenza al
dettato costituzionale.
L'inciso del comma 2 dell'articolo 1 rinvia all'adozione
di una organica disciplina in materia di incompatibilità
funzionale dei magistrati da includere in una organica
riscrittura dell'ordinamento giudiziario, nella quale, oltre
alla disciplina degli incarichi extragiudiziari, debbono
rientrare anche la disciplina delle attività che i magistrati
possono svolgere al di fuori delle funzioni giurisdizionali
(partecipazioni ad associazioni, iscrizione a partiti
politici, attività di studio, eccetera). Tali profili, in
quanto investono lo status complessivo del magistrato,
esulano dall'ambito della presente proposta.
L'elencazione contenuta nelle lettere da a) a
d) del comma 2 vuole avere carattere di
onnicomprensività, anche se non ha natura tassativa e tipizza
le diverse modalità di incarico ai quali attualmente attendono
i magistrati.
Altro punto qualificante dell'articolo 1 è rappresentato
dall'equiparazione, per questo profilo, dei magistrati
ordinari ai magistrati militari, amministrativi e contabili.
Infatti, anche se diverso è l'assetto ordinamentale della
magistratura ordinaria e delle magistrature speciali, tuttavia
l'esercizio della funzione giurisdizionale non può in alcun
modo prescindere dal riconoscimento unitario delle prerogative
di indipendenza della magistratura. In attesa di una
redifinizione dell'ordinamento complessivo delle magistrature
è importante affermare il principio dell'unicità della
funzione giurisdizionale e dell'unitarietà delle garanzie di
indipendenza ed autonomia dei magistrati.
L'articolo 2 affronta il tema dello svolgimento di
funzioni amministrative da parte dei magistrati. Confermando
lo svolgimento di funzioni amministrative di direzione degli
uffici giudiziari, la norma tipizza le funzioni amministrative
estranee alla direzione degli uffici giudiziari che i
magistrati, sia ordinari che speciali, possono svolgere
all'interno delle istituzioni statali. Il criterio adoperato è
quello di consentire lo svolgimento delle sole funzioni
amministrative a carattere istituzionale connotate da
caratteristiche di tecnicità giuridica, quali gli incarichi di
addetti agli uffici legislativi dei Ministeri o di componente
di organismi internazionali e comunitari, o relative al
Funzionamento di istituzioni di garanzia o super partes,
quali la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale,
il Consiglio superiore della magistratura, le autorità
amministrative indipendenti (Autorità antitrust, Garante
per l'editoria, eccetera), con esclusione di quelle, quali le
funzioni di capo di gabinetto dei Ministeri, che investono
connotazioni più marcatamente politiche. La scelta di
consentire lo svolgimento di tali funzioni tiene conto della
tradizione amministrativa italiana, che da sempre attinge al
personale di magistratura come ad un serbatoio di elevata
professionalità e tecnicità per l'affidamento di compiti
istituzionali di grande rilevanza per lo Stato. L'elencazione
di funzioni ha carattere di tassatività.
L'articolo 3 disciplina il procedimento che consente ai
magistrati di assumere le funzioni amministrative di cui al
precedente articolo 2, secondo il principio di consentire tale
possibilità entro limiti di ragionevolezza e di compatibilità
con le esigenze di esercizio di funzioni giurisdizionali da
parte della magistratura. Di grande rilevanza è il limite
temporale allo svolgimento di tali funzioni, stabilito in
cinque anni, salva proroga di ulteriori due anni per lo
svolgimento di funzioni cui siano connesse particolari o gravi
esigenze. In ogni caso, per concedere l'autorizzazione i
rispettivi organi di autogoverno delle magistrature devono
valutare il numero complessivo di magistrati che già sono
stati collocati fuori ruolo, lasciando ai predetti organi la
discrezionalità di ritenere o meno compatibile il collocamento
fuori ruolo di un numero ulteriore di magistrati con lo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali da parte
dell'ordine giudiziario. Importante, ai fini della trasparenza
amministrativa, è la disposizione di cui al comma 6, che
impone agli organi di autogoverno di pubblicare l'elenco
nominativo dei magistrati che svolgono le funzioni
amministrative.
L'articolo 4 detta un'altra norma di garanzia dei
magistrati, con riferimento al problema di evitare che il
godimento di retribuzioni connesse allo svolgimento delle
funzioni amministrative possa determinare un vulnus
all'immagine della magistratura e implicare delicati problemi
di compressione delle prerogative di indipendenza dei
magistrati. A tal fine si prevede che i compensi che eccedano
il quinto dello stipendio annuo in godimento nell'ambito della
carriera giurisdizionale, siano versati, con un meccanismo di
prelievo automatico, in un conto acceso presso il Tesoro e
destinato a finanziare importanti iniziative di valore sociale
e solidaristico, quali quelle per il sostegno
dell'occupazione.
L'articolo 5 affronta il tema degli incarichi dirigenziali
all'interno del Ministero della giustizia. Come è noto, per
antica tradizione le funzioni dirigenziali amministrative
all'interno del Dicastero sono svolte da magistrati collocati
fuori ruolo, e in tal modo sottratti allo svolgimento di
funzioni giurisdizionali. Stante l'elevato numero di
magistrati destinati a svolgere tali funzioni, si è ritenuto
di sollevare i magistrati dall'esercizio di tali funzioni
amministrative, pur garantendo una certa elasticità temporale
nell'attribuzione di tali incarichi a personale del ruolo
dirigenziale dello Stato.
Gli articoli 6 e 7 affrontano i temi di alcuni incarichi
specifici: la partecipazione a commissioni di concorso e gli
incarichi di componenti delle magistrature sportiva o
tributaria. Le soluzioni proposte sono estremamente
equilibrate. In considerazione della tecnicità degli incarichi
e della lontananza degli stessi da funzioni di amministrazione
attiva, si ritiene che tali incarichi possano essere svolti,
seppure nell'ambito di precise limitazioni: per i concorsi è
previsto che i magistrati possano far parte soltanto delle
commissioni dei concorsi "forensi"; per gli incarichi di
giudici sportivi o tributari è prevista la possibilità di
svolgere un solo incarico e per non più di 5 anni.
L'articolo 8 detta una importante disciplina transitoria,
onde consentire una necessaria gradualità per l'introduzione
di una riforma di notevole impatto sull'attuale situazione, ed
evitare il prodursi di disfunzioni o impossibilità di
funzionamento degli organismi amministrativi nei quali gli
incarichi sono svolti. A tal fine si prevede che il nuovo
regime degli incarichi non si applichi agli incarichi
attualmente autorizzati, ma che i magistrati decadano dagli
incarichi attualmente ricoperti entro due anni a far data
dall'entrata in vigore della legge. Il meccanismo ipotizzato
sembra ragionevolmente equo nel consentire un regime
transitorio di uscita dalla situazione attuale che conosce un
così ampio sviluppo degli incarichi.
L'articolo 9, infine, dispone l'abrogazione delle norme
dell'ordinamento giudiziario che consentono gli incarichi,
nonché dei due regolamenti delegificativi sopracitati. Stante
l'impossibilità pratica di individuare tutte le norme che
dispongono la partecipazione di magistrati, i commi 2 e 3
dispongono l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge che
prevedono la partecipazione di magistrati a commissioni di
concorso o allo svolgimento di funzioni non consentite a norma
dell'articolo 2 della presente proposta di legge,
limitatamente alla previsione della partecipazione dei
magistrati. In via transitoria, e sino all'approvazione di una
legge che disciplini organicamente la materia dell'attività di
consulenza, vigilanza e ausilio dello Stato nell'espletamento
di funzioni amministrative, onde evitare la paralisi degli
organismi per i quali la legge prevede la partecipazione di
magistrati, si prevede che i magistrati, decaduti dalla
titolarità degli incarichi dopo due anni dalla data di entrata
in vigore della legge, siano sostituiti negli organismi che
attualmente ne prevedono la partecipazione da dirigenti della
pubblica amministrazione. In tale veste i dirigenti opereranno
nell'ambito delle funzioni istituzionali e quindi senza onere
finanziario aggiuntivo per lo Stato.