XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2883
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di incarichi extragiudiziari).
1. Al fine di attuare i princìpi di autonomia e di
indipendenza della magistratura di cui all'articolo 104 della
Costituzione, e di consentire l'effettività dell'esercizio
delle funzioni giurisdizionali, è fatto divieto ai magistrati
ordinari, militari, amministrativi e contabili di assumere
incarichi di qualsiasi natura.
2. I magistrati, in particolare, fatta salva la disciplina
in materia di incompatibilità funzionale, non possono:
a) essere componenti di commissioni di collaudo di
opere e lavori pubblici;
b) espletare incarichi di arbitrato, anche nei
casi in cui è parte l'amministrazione dello Stato, un'azienda
o un ente pubblico, ovvero una società partecipata da un ente
pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale
per le opere di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
c) assumere incarichi, anche se previsti dalla
legge o da regolamenti, o autorizzati dal Consiglio superiore
della magistratura o dagli organi di autogoverno delle
magistrature speciali;
d) di partecipare a commissioni, comitati, uffici
od organismi della pubblica amministrazione comunque
denominati aventi funzioni consultive, amministrative,
contenziose, di vigilanza sull'esecuzione di programmi,
interventi o finanziamenti o di altra natura.
Art. 2.
(Svolgimento di funzioni amministrative).
1. Ferme restando le funzioni di carattere ammininstrativo
loro attribuite per la direzione degli uffici giudiziari, i
magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili non
possono esercitare funzioni amministrative, salvo quanto
disposto dal presente articolo.
2. E consentito l'esercizio di funzioni amministrative in
qualità di:
a) addetto al segretariato generale della
Presidenza della Repubblica;
b) addetto agli uffici legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
c) addetto alla Corte costituzionale;
d) addetto agli uffici delle autorità
amministrative indipendenti;
e) componente di organismi internazionali o
comunitari;
f) componente degli uffici del Consiglio superiore
della magistratura;
g) addetto ad organismi internazionali per lo
svolgimento di attività connesse all'esercizio della
giurisdizione o alle competenze del Ministero della
giustizia;
h) componente di organismi di controllo sugli atti
amministrativi delle regioni e degli enti locali.
3. L'elenco delle funzioni di cui al comma 2 ha carattere
di tassatività.
Art. 3.
(Autorizzazione allo svolgimento di funzioni
amministrative).
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2 lo svolgimento
delle funzioni amministrative è consentito previa
autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura e
degli altri organi di autogoverno delle rispettive
magistrature di appartenenza, per una sola volta e per un
periodo non superiore a cinque anni.
2. I magistrati autorizzati sono collocati fuori ruolo.
3. Ai fini della progressione di carriera le funzioni
amministrative svolte ai sensi dell'articolo 2 sono equiparate
a tutti gli effetti alle funzioni svolte presso gli uffici
giudiziari.
4. L'autorizzazione può essere prorogata per un periodo
non superiore a due anni, tenuto conto di particolari e gravi
esigenze connesse alle funzioni svolte.
5. Nell'autorizzare lo svolgimento di funzioni
amministrative gli organi di autogoverno delle magistrature
devono valutare il numero complessivo di magistrati collocati
fuori ruolo e la compatibilità con le esigenze connesse allo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali del collocamento
fuori ruolo di ulteriori magistrati.
6. Il Consiglio superiore della magistratura e gli organi
di autogoverno delle magistrature pubblicano l'elenco
nominativo dei magistrati collocati fuori ruolo e destinati
allo svolgimento di funzioni amministrative.
Art. 4.
(Destinazione dei trattamenti economici
derivanti dallo svolgimento di funzioni
amministrative).
1. Qualora le somme spettanti ai magistrati a titolo di
retribuzione o compenso o indennità per lo svolgimento di
funzioni amministrative superino il quinto dello stipendio
annuo in godimento, gli enti eroganti sono tenuti a versare
tali somme in un apposito conto entrate costituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, dandone
contestualmente comunicazione all'interessato.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, versa al
magistrato, effettuate le ritenute di legge, la parte non
eccedente il quinto dello stipendio in godimento; il residuo è
versato in un fondo, da istituire con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, destinato ad interventi di sostegno
dell'occupazione.
Art. 5.
(Svolgimento di funzioni amministrative presso il
Ministero della giustizia).
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i magistrati non
possono svolgere funzioni amministrative nell'ambito del
Ministero della giustizia.
2. I posti vacanti sono ricoperti facendo ricorso alle
procedure di mobilità previste dalla vigente normativa in
materia di pubblico impiego, con preferenza per il personale
del ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia.
3. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i magistrati in servizio presso il
Ministero della giustizia, non addetti agli uffici di cui
all'articolo 2, sono ricollocati nel ruolo di provenienza e
destinati, anche in soprannumero, agli uffici cui essi erano
assegnati prima del collocamento fuori ruolo.
Art. 6.
(Partecipazione a commissioni di concorso).
1. I magistrati ordinari, militari, amministrativi e
contabili non possono far parte di commissioni giudicatrici
d'esame e di concorso.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 è consentita la
partecipazione alle commissioni di concorso per il
reclutamento e la progressione di carriera delle seguenti
categorie:
a) magistratura ordinaria, militare,
amministrativa e contabile;
b) avvocati e procuratori dello Stato;
c) personale del Corpo di polizia
penitenziaria;
d) avvocati;
e) notai.
Art. 7.
(Giustizia sportiva e tributaria).
1. I magistrati ordinari, militari, amministrativi e
contabili possono far parte degli organi della giustizia
sportiva e della giustizia tributaria per una sola volta e per
una durata complessiva non superiore a cinque anni.
Art. 8.
(Disciplina transitoria).
1. Le disposizioni di cui. alla presente legge non si
applicano agli incarichi autorizzati anteriormente alla data
de1la sua entrata in vigore.
2. In ogni caso, i magistrati decadono dagli incarichi
ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge
entro due anni da tale data.
Art. 9.
(Abrogazione di norme e norme finali).
1. Sono abrogati: gli articoli 196, 197, 198, 199 e 210
dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; l'articolo 15
della legge 24 marzo 1958, n. 195; l'articolo 53, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge cessano altresì
di avere applicazione il regolamento recante norme sugli
incarichi dei magistrati amministrativi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418; il
regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati
agli avvocati e procuratori dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993. n. 584.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che
prevedono la partecipazione dei magistrati a commissioni di
concorso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma
2.
3. Sono abrogate, con riferimento alla sola partecipazione
dei magistrati, tutte le disposizioni di legge o regolamentari
che prevedono la partecipazione di magistrati ordinari,
militari, amministrativi o contabili allo svolgimento di
funzioni che non siano quelle consentite a norma dell'articolo
2.
4. Sino all'approvazione di una legge che disciplini
organicamente la materia dell'attività di consulenza,
vigilanza e ausilio dello Stato nell'espletamento delle
funzioni amministrative i magistrati sono sostituiti, negli
organismi previsti da leggi vigenti, da dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, che operano nell'esercizio delle
funzioni istituzionali e senza alcun onere aggiuntivo per lo
Stato.
5. Agli effetti della presente legge i magistrati del
Consiglio di Stato sono considerati magistrati amministrativi
e i magistrati della Corte dei conti sono considerati
magistrati contabili.