XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2883




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Divieto di incarichi extragiudiziari).

        1. Al fine di attuare i princìpi di autonomia e di indipendenza della magistratura di cui all'articolo 104 della Costituzione, e di consentire l'effettività dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, è fatto divieto ai magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili di assumere incarichi di qualsiasi natura.
        2. I magistrati, in particolare, fatta salva la disciplina in materia di incompatibilità funzionale, non possono:

            a) essere componenti di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici;

            b) espletare incarichi di arbitrato, anche nei casi in cui è parte l'amministrazione dello Stato, un'azienda o un ente pubblico, ovvero una società partecipata da un ente pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

            c) assumere incarichi, anche se previsti dalla legge o da regolamenti, o autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli organi di autogoverno delle magistrature speciali;

            d) di partecipare a commissioni, comitati, uffici od organismi della pubblica amministrazione comunque denominati aventi funzioni consultive, amministrative, contenziose, di vigilanza sull'esecuzione di programmi, interventi o finanziamenti o di altra natura.


Art. 2.

(Svolgimento di funzioni amministrative).

        1. Ferme restando le funzioni di carattere ammininstrativo loro attribuite per la direzione degli uffici giudiziari, i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili non possono esercitare funzioni amministrative, salvo quanto disposto dal presente articolo.
        2. E consentito l'esercizio di funzioni amministrative in qualità di:

            a) addetto al segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

            b) addetto agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

            c) addetto alla Corte costituzionale;

            d) addetto agli uffici delle autorità amministrative indipendenti;

            e) componente di organismi internazionali o comunitari;

            f) componente degli uffici del Consiglio superiore della magistratura;

            g) addetto ad organismi internazionali per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio della giurisdizione o alle competenze del Ministero della giustizia;

            h) componente di organismi di controllo sugli atti amministrativi delle regioni e degli enti locali.


        3. L'elenco delle funzioni di cui al comma 2 ha carattere di tassatività.


Art. 3.

(Autorizzazione allo svolgimento di funzioni
amministrative).

        1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2 lo svolgimento delle funzioni amministrative è consentito previa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura e degli altri organi di autogoverno delle rispettive magistrature di appartenenza, per una sola volta e per un periodo non superiore a cinque anni.
        2. I magistrati autorizzati sono collocati fuori ruolo.
        3. Ai fini della progressione di carriera le funzioni amministrative svolte ai sensi dell'articolo 2 sono equiparate a tutti gli effetti alle funzioni svolte presso gli uffici giudiziari.
        4. L'autorizzazione può essere prorogata per un periodo non superiore a due anni, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse alle funzioni svolte.
        5. Nell'autorizzare lo svolgimento di funzioni amministrative gli organi di autogoverno delle magistrature devono valutare il numero complessivo di magistrati collocati fuori ruolo e la compatibilità con le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali del collocamento fuori ruolo di ulteriori magistrati.
        6. Il Consiglio superiore della magistratura e gli organi di autogoverno delle magistrature pubblicano l'elenco nominativo dei magistrati collocati fuori ruolo e destinati allo svolgimento di funzioni amministrative.


Art. 4.

(Destinazione dei trattamenti economici
derivanti dallo svolgimento di funzioni
amministrative).

        1. Qualora le somme spettanti ai magistrati a titolo di retribuzione o compenso o indennità per lo svolgimento di funzioni amministrative superino il quinto dello stipendio annuo in godimento, gli enti eroganti sono tenuti a versare tali somme in un apposito conto entrate costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, versa al magistrato, effettuate le ritenute di legge, la parte non eccedente il quinto dello stipendio in godimento; il residuo è versato in un fondo, da istituire con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinato ad interventi di sostegno dell'occupazione.


Art. 5.

(Svolgimento di funzioni amministrative presso il
Ministero della giustizia).

        1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i magistrati non possono svolgere funzioni amministrative nell'ambito del Ministero della giustizia.
        2. I posti vacanti sono ricoperti facendo ricorso alle procedure di mobilità previste dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego, con preferenza per il personale del ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia.
        3. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, non addetti agli uffici di cui all'articolo 2, sono ricollocati nel ruolo di provenienza e destinati, anche in soprannumero, agli uffici cui essi erano assegnati prima del collocamento fuori ruolo.


Art. 6.

(Partecipazione a commissioni di concorso).

        1. I magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso.
        2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 è consentita la partecipazione alle commissioni di concorso per il reclutamento e la progressione di carriera delle seguenti categorie:

            a) magistratura ordinaria, militare, amministrativa e contabile;

            b) avvocati e procuratori dello Stato;

            c) personale del Corpo di polizia penitenziaria;

            d) avvocati;

            e) notai.


Art. 7.

(Giustizia sportiva e tributaria).

        1. I magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili possono far parte degli organi della giustizia sportiva e della giustizia tributaria per una sola volta e per una durata complessiva non superiore a cinque anni.

Art. 8.

(Disciplina transitoria).

        1. Le disposizioni di cui. alla presente legge non si applicano agli incarichi autorizzati anteriormente alla data de1la sua entrata in vigore.
        2. In ogni caso, i magistrati decadono dagli incarichi ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge entro due anni da tale data.


Art. 9.

(Abrogazione di norme e norme finali).

        1. Sono abrogati: gli articoli 196, 197, 198, 199 e 210 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; l'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195; l'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano altresì di avere applicazione il regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418; il regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993. n. 584.
        2. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono la partecipazione dei magistrati a commissioni di concorso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
        3. Sono abrogate, con riferimento alla sola partecipazione dei magistrati, tutte le disposizioni di legge o regolamentari che prevedono la partecipazione di magistrati ordinari, militari, amministrativi o contabili allo svolgimento di funzioni che non siano quelle consentite a norma dell'articolo 2.
        4. Sino all'approvazione di una legge che disciplini organicamente la materia dell'attività di consulenza, vigilanza e ausilio dello Stato nell'espletamento delle funzioni amministrative i magistrati sono sostituiti, negli organismi previsti da leggi vigenti, da dirigenti delle pubbliche amministrazioni, che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionali e senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato.
        5. Agli effetti della presente legge i magistrati del Consiglio di Stato sono considerati magistrati amministrativi e i magistrati della Corte dei conti sono considerati magistrati contabili.



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