XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2882
Onorevoli Colleghi! - Il testo unico sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, ha abrogato l'articolo 106 del testo unico della legge
comunale e provinciale di cui al regio decreto n. 383 del
1934, il quale recitava: "quando la legge non disponga
altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei
regolamenti comunali sono punite con sanzione amministrativa
fino a lire 1.000.000".
Tale norma di rango primario, non solo fissava la misura
delle sanzioni pecuniarie che gli enti locali potevano
applicare, ma, soprattutto, costituiva la disposizione
legislativa che prevedeva in via generale la sanzionabilità
delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali.
A seguito di tale abrogazione è sorto il dubbio se fosse
ancora consentito agli enti locali applicare sanzioni non
fissate dalla legge, alla luce del principio sancito
dall'articolo 23 della Costituzione che pone una riserva di
legge ad ogni imposizione personale o patrimoniale, nonché del
disposto attuativo, in ambito amministrativo, di detto
principio costituito dal primo comma dell'articolo 1 della
legge n. 689 del 1981, che recita: "nessuno può essere
assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima della commissione della
violazione".
A sciogliere tale dubbio è intervenuto, in data 17 ottobre
2001, un parere del Consiglio di Stato il quale ha stabilito
che sono illegittime le norme regolamentari che disciplinano
le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione dei
regolamenti degli enti locali. Il suddetto parere cita
molteplici sentenze della Cassazione che affermano come la
riserva di legge prevista dall'articolo 1 della legge n. 689
del 1981, sia analoga alla riserva concernente l'illecito
penale, prevista dall'articolo 25 della Costituzione, che si
può riassume nel brocardo "nullum crimen, nulla poena sine
lege".
Alla luce di quanto sopra occorre, pertanto, che il
Parlamento provveda a colmare quanto prima il vuoto normativo
venutosi a creare, inserendo nel testo unico sull'ordinamento
degli enti locali il disposto contenuto dell'abrogato articolo
106 del testo unico della legge comunale e provinciale.