XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2882




        Onorevoli Colleghi! - Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ha abrogato l'articolo 106 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al regio decreto n. 383 del 1934, il quale recitava: "quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000".
        Tale norma di rango primario, non solo fissava la misura delle sanzioni pecuniarie che gli enti locali potevano applicare, ma, soprattutto, costituiva la disposizione legislativa che prevedeva in via generale la sanzionabilità delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali.
        A seguito di tale abrogazione è sorto il dubbio se fosse ancora consentito agli enti locali applicare sanzioni non fissate dalla legge, alla luce del principio sancito dall'articolo 23 della Costituzione che pone una riserva di legge ad ogni imposizione personale o patrimoniale, nonché del disposto attuativo, in ambito amministrativo, di detto principio costituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, che recita: "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione".
        A sciogliere tale dubbio è intervenuto, in data 17 ottobre 2001, un parere del Consiglio di Stato il quale ha stabilito che sono illegittime le norme regolamentari che disciplinano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione dei regolamenti degli enti locali. Il suddetto parere cita molteplici sentenze della Cassazione che affermano come la riserva di legge prevista dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, sia analoga alla riserva concernente l'illecito penale, prevista dall'articolo 25 della Costituzione, che si può riassume nel brocardo "nullum crimen, nulla poena sine lege".
        Alla luce di quanto sopra occorre, pertanto, che il Parlamento provveda a colmare quanto prima il vuoto normativo venutosi a creare, inserendo nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali il disposto contenuto dell'abrogato articolo 106 del testo unico della legge comunale e provinciale.




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