XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2882
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito
il seguente:
"4-bis. I comuni e le province esercitano il
potere sanzionatorio per le violazioni ai rispettivi
regolamenti e ordinanze mediante sanzioni amministrative da 25
a 500 euro".