XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2882




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

            "4-bis. I comuni e le province esercitano il potere sanzionatorio per le violazioni ai rispettivi regolamenti e ordinanze mediante sanzioni amministrative da 25 a 500 euro".



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