XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2878
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dalla necessitā di ristabilire con la massima urgenza la
certezza del diritto e di dare regole uniformemente valide in
materia di valorizzazione, gestione e trasferimento del titolo
di proprietā del patrimonio storico, artistico, paesaggistico
ed ambientale di proprietā dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
Infatti, le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 63
del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112
del 2002, che istituisce, agli articoli 7 e 8, le societā
"Patrimonio dello Stato spa" e "Infrastrutture spa" e regola
la materia in oggetto calpestando il principio
dell'inalienabilitā di tale patrimonio e gettando un'ombra
sulla malcelata intenzione dell'attuale Governo di svendere il
patrimonio storico e artistico esclusivamente allo scopo di
fare cassa, hanno gravemente violato la concezione del diritto
e dei princėpi contenuti nella nostra Costituzione che,
all'articolo 9, assegna allo Stato il compito di "promuovere
lo sviluppo della cultura" e di tutelare "il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione".
Tale patrimonio, fatto di monumenti, musei e palazzi
storici ma anche di boschi e spiagge appartiene a tutti i
cittadini prima che ad un Governo ed alla sua maggioranza e,
quindi, si rivela assolutamente necessario che il principio
costituzionale di cui all'articolo 9 sia reso esplicito
attraverso un sistema di regole normative chiare ed
univoche.
Di fronte all'opposizione parlamentare, ai richiami della
Corte dei conti, agli appelli e alla mobilitazione delle
associazioni e di personalitā di spicco del mondo della
cultura e dell'ambientalismo, ed, infine, all'invito alla
concreta correzione di tali norme da parte del Capo dello
Stato, la maggioranza parlamentare ed il Governo sono rimasti
indifferenti.
Per queste ragioni, ma soprattutto per ristabilire un
quadro chiaro di regole in un settore che si č voluto
improvvisamente affidare all'arbitrio, si č ritenuto
necessario dare forza di legge a quello che, in altri tempi,
era stato concepito come un regolamento del Ministero per i
beni e le attivitā culturali per la disciplina
dell'alienazione dei beni immobili del demanio storico e
artistico, ai quali, in questa proposta di legge, sono
aggiunti i beni paesaggistici.
Lo scopo di tale regolamento decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2000, n. 283), redatto in
collaborazione con enti locali, associazioni di tutela ed
ambientaliste e professionalitā tecnico-scientifiche del
Ministero per i beni e le attivitā culturali e che si presenta
ora come proposta di legge, era, infatti, quello di
disciplinare il tema del trasferimento del titolo di proprietā
di tali beni concependo l'eventuale ingresso dei privati nella
gestione come una forma di tutela attiva dei beni stessi. Si
stabilisce, infatti, che vi siano tre diverse categorie di
beni: quelli del tutto inalienabili (tra cui, ad esempio, i
monumenti ed il patrimonio archeologico), quelli alienabili ma
solo a condizione della presentazione da parte del privato
acquirente di un piano di valorizzazione, di restauro e di
restituzione al godimento pubblico del bene stesso e, infine,
quelli alienabili.
Sono inoltre ristabilite le giuste competenze per la
valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale e
paesaggistico dello Stato e si provvede a dare regole per
l'individuazione dei beni eventualmente alienabili, per
l'esercizio della prelazione, per le concessioni e per le
convenzioni relative all'utilizzazione dei beni stessi.
Il processo di individuazione dei beni alienabili e di
quelli inalienabili, e l'autorizzazione alla eventuale loro
cessione sono restituiti ai Ministeri competenti, ovvero per i
beni e le attivitā culturali e dell'ambiente e della tutela
del territorio, ed alle professionalitā tecniche e
scientifiche competenti: quelle professionalitā appositamente
selezionate dai citati Ministeri per svolgere anche tali
compiti.