XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2878




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessitā di ristabilire con la massima urgenza la certezza del diritto e di dare regole uniformemente valide in materia di valorizzazione, gestione e trasferimento del titolo di proprietā del patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed ambientale di proprietā dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
        Infatti, le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, che istituisce, agli articoli 7 e 8, le societā "Patrimonio dello Stato spa" e "Infrastrutture spa" e regola la materia in oggetto calpestando il principio dell'inalienabilitā di tale patrimonio e gettando un'ombra sulla malcelata intenzione dell'attuale Governo di svendere il patrimonio storico e artistico esclusivamente allo scopo di fare cassa, hanno gravemente violato la concezione del diritto e dei princėpi contenuti nella nostra Costituzione che, all'articolo 9, assegna allo Stato il compito di "promuovere lo sviluppo della cultura" e di tutelare "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
        Tale patrimonio, fatto di monumenti, musei e palazzi storici ma anche di boschi e spiagge appartiene a tutti i cittadini prima che ad un Governo ed alla sua maggioranza e, quindi, si rivela assolutamente necessario che il principio costituzionale di cui all'articolo 9 sia reso esplicito attraverso un sistema di regole normative chiare ed univoche.
        Di fronte all'opposizione parlamentare, ai richiami della Corte dei conti, agli appelli e alla mobilitazione delle associazioni e di personalitā di spicco del mondo della cultura e dell'ambientalismo, ed, infine, all'invito alla concreta correzione di tali norme da parte del Capo dello Stato, la maggioranza parlamentare ed il Governo sono rimasti indifferenti.
        Per queste ragioni, ma soprattutto per ristabilire un quadro chiaro di regole in un settore che si č voluto improvvisamente affidare all'arbitrio, si č ritenuto necessario dare forza di legge a quello che, in altri tempi, era stato concepito come un regolamento del Ministero per i beni e le attivitā culturali per la disciplina dell'alienazione dei beni immobili del demanio storico e artistico, ai quali, in questa proposta di legge, sono aggiunti i beni paesaggistici.
        Lo scopo di tale regolamento decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283), redatto in collaborazione con enti locali, associazioni di tutela ed ambientaliste e professionalitā tecnico-scientifiche del Ministero per i beni e le attivitā culturali e che si presenta ora come proposta di legge, era, infatti, quello di disciplinare il tema del trasferimento del titolo di proprietā di tali beni concependo l'eventuale ingresso dei privati nella gestione come una forma di tutela attiva dei beni stessi. Si stabilisce, infatti, che vi siano tre diverse categorie di beni: quelli del tutto inalienabili (tra cui, ad esempio, i monumenti ed il patrimonio archeologico), quelli alienabili ma solo a condizione della presentazione da parte del privato acquirente di un piano di valorizzazione, di restauro e di restituzione al godimento pubblico del bene stesso e, infine, quelli alienabili.
        Sono inoltre ristabilite le giuste competenze per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale e paesaggistico dello Stato e si provvede a dare regole per l'individuazione dei beni eventualmente alienabili, per l'esercizio della prelazione, per le concessioni e per le convenzioni relative all'utilizzazione dei beni stessi.
        Il processo di individuazione dei beni alienabili e di quelli inalienabili, e l'autorizzazione alla eventuale loro cessione sono restituiti ai Ministeri competenti, ovvero per i beni e le attivitā culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio, ed alle professionalitā tecniche e scientifiche competenti: quelle professionalitā appositamente selezionate dai citati Ministeri per svolgere anche tali compiti.




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