XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2878
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Alienazione degli immobili del demanio storico, artistico
e paesaggistico).
1. I beni immobili di interesse storico, artistico e
paesaggistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni, costituenti il demanio storico,
artistico e paesaggistico ai sensi dell'articolo 822 del
codice civile, non possono essere alienati e formare oggetto
di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le
modalità stabiliti dalla presente legge.
2. Il conferimento in concessione o l'utilizzazione
mediante convenzione dei beni indicati al comma 1 sono
autorizzati secondo la procedura stabilita dalla presente
legge.
Art. 2.
(Beni inalienabili).
1. I beni indicati nell'articolo 1, comma 1, sono
inalienabili quando sono:
a) beni riconosciuti, con provvedimento avente
forza di legge, monumenti nazionali;
b) beni di interesse particolarmente importante a
causa della loro connessione con la storia politica, militare,
della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico";
c) beni di interesse archeologico;
d) beni che documentano l'identità e la storia
delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche,
riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, anche su proposta delle altre amministrazioni
statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di
associazioni titolari di interessi diffusi.
2. Gli immobili indicati al comma 1 possono essere oggetto
di conferimento in concessione o di utilizzazione mediante
convenzione, nei limiti e con le modalità previsti dalla
presente legge.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
definisce, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le modalità e gli
uffici competenti per l'applicazione delle norme della
medesima legge ai beni rientranti nell'ambito di aree naturali
protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare
pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa
comunitaria. Per il trasferimento di tali beni nonché per la
definizione dei criteri di valorizzazione occorre
l'autorizzazione dello stesso Ministro.
Capo II
ALIENAZIONI
Sezione I
individuazione dei beni
Art. 3.
(Presentazione degli elenchi da parte
di regioni, province e comuni).
1. Le regioni, le province e i comuni, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
trasmettono al soprintendente regionale per i beni e le
attività culturali, di seguito denominato "soprintendente
regionale", l'aggiornamento dell'elenco previsto dall'articolo
5 del testo unico, relativamente agli immobili di loro
proprietà indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a),
dello stesso testo unico.
2. Nello stesso termine previsto dal comma 1, le regioni,
le province e i comuni trasmettono l'elenco degli immobili di
loro proprietà realizzati almeno quarantacinque anni prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate le
destinazioni d'uso di ciascun immobile. Agli elenchi è
allegata la documentazione catastale degli immobili
interessati.
Art. 4.
(Individuazione dei beni appartenenti
a regioni, province e comuni).
1. Il soprintendente regionale, entro il termine di
ventiquattro mesi dalla ricezione degli elenchi indicati
all'articolo 3:
a) comunica all'ente proprietario quali beni,
inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, non
rivestono interesse storico o artistico;
b) integra l'elenco di cui all'articolo 3, comma
1, con gli immobili inseriti nell'elenco di cui al medesimo
articolo 3, comma 2, che hanno interesse storico o
artistico;
c) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6
del testo unico, relativamente agli immobili di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo testo
unico inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3 della
presente legge.
2. Il soprintendente regionale può chiedere, per una sola
volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tale
caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino
all'integrale acquisizione della documentazione richiesta.
3. Il soprintendente regionale, prima di adottare i
provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), invita
l'ente interessato a formulare entro due mesi eventuali
controdeduzioni.
Art. 5.
(Aggiornamento degli elenchi).
1. Le regioni, le province e i comuni almeno ogni tre anni
dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1,
comunicano al soprintendente regionale:
a) le integrazioni dell'elenco di cui all'articolo
3, comma 1;
b) l'elenco degli immobili la cui realizzazione è
avvenuta in data antecedente al termine di quarantacinque anni
stabilito dall'articolo 3, comma 2.
2. Entro diciotto mesi dalla ricezione degli elenchi di
cui al comma 1, il soprintendente regionale adotta i
provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1.
Art. 6.
(Alienabilità degli immobili inseriti
negli elenchi).
1. Fermi restando i casi di inalienabilità di cui
all'articolo 2, l'alienazione dei beni inseriti negli elenchi
di cui all'articolo 3, comma 1, come modificati dal
soprintendente regionale ai sensi dell'articolo 4, è soggetta
ad autorizzazione.
2. Gli immobili del demanio artistico e storico delle
regioni, delle province e dei comuni non inseriti negli
elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, non sono
alienabili.
Sezione II
regime dell'autorizzazione
Art. 7.
(Richieste di autorizzazione ad alienare).
1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata
dall'ente proprietario al soprintendente regionale e contiene,
oltre ai dati identificativi dell'immobile, un programma
recante la descrizione degli obiettivi di tutela e di
valorizzazione conseguibili con l'alienazione e, in
particolare, dei seguenti elementi:
a) le misure di conservazione;
b) la destinazione d'uso del bene;
c) le modalità di pubblica fruizione del bene,
anche in rapporto alla situazione conseguente alle precedenti
destinazioni d'uso;
d) i tempi di realizzazione.
2. Qualora l'alienazione riguardi porzioni di complessi
immobiliari, è altresì indicato l'impatto degli interventi
previsti nel programma sul complesso in cui il bene è
inserito.
Art. 8.
(Autorizzazione ad alienare particolari
categorie di beni).
1. Qualora l'alienazione riguardi immobili destinati ad
uso abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione ad
alienare prescinde dalla presentazione del programma recante
la descrizione degli obiettivi di tutela e di valorizzazione
perseguiti, di cui all'articolo 7, comma 1, e si limita ad
indicare gli elementi di cui al medesimo comma 1, lettere
a), b) e c).
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle
alienazioni di porzioni di edifici quando ricorrano le
seguenti condizioni:
a) la proprietà dell'edificio appartenga, in
misura non inferiore al 75 per cento del valore economico, a
soggetti privati o ad enti pubblici non territoriali;
b) la porzione da alienare non costituisca l'unica
parte dell'edificio a rivestire interesse storico o
artistico.
Art. 9.
(Rilascio dell'autorizzazione).
1. Il soprintendente regionale delibera sulla richiesta di
autorizzazione con provvedimento espresso, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
da adottare, rispettivamente per le ipotesi disciplinate dagli
articoli 7 e 8 della presente legge, nel termine di quattro e
tre mesi dal ricevimento dell'istanza.
2. Qualora il soprintendente regionale chieda chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti
di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al
richiedente, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino
all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle
risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre
due mesi.
Art. 10.
(Contenuto dell'autorizzazione).
1. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora
l'alienazione pregiudichi la conservazione, l'integrità e la
fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la
compatibilità della destinazione d'uso del bene con il suo
carattere storico e artistico.
2. L'autorizzazione ad alienare è rilasciata alle
condizioni indicate nella richiesta di cui agli articoli 7 e 8
e approvate dal soprintendente regionale.
3. L'autorizzazione prescrive:
a) le misure di tutela del bene e, in
particolare:
1) le misure di conservazione;
2) l'indicazione degli usi incompatibili con il
carattere storico o artistico del bene o pregiudizievoli alla
sua integrità;
3) le condizioni di fruizione pubblica, tenuto conto
della situazione conseguente alle precedenti destinazioni
d'uso del bene;
b) la previsione, nel contratto di alienazione,
della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 11,
comma 2, lettera a).
4. Per le ipotesi disciplinate dall'articolo 7,
l'autorizzazione prescrive altresì la realizzazione, entro il
termine indicato nella richiesta, del programma proposto. La
valutazione comparativa tra il programma proposto ed altre
possibili modalità di valorizzazione del bene è effettuata dal
soprintendente regionale in collaborazione con l'ente
richiedente.
5. L'indicazione di cui al comma 3, lettera a),
numero 2), non comporta valutazione di compatibilità delle
destinazioni d'uso non espressamente menzionate.
6. Nel provvedimento con il quale è rilasciata
l'autorizzazione, il soprintendente regionale dichiara,
altresì, l'interesse particolarmente importante del bene del
quale è stata autorizzata l'alienazione in favore di soggetti
diversi da quelli indicati dall'articolo 5, comma 1, del testo
unico. In tale dichiarazione sono riportate le misure di
tutela di cui al comma 3, lettera a).
7. L'autorizzazione e la dichiarazione, su richiesta del
soprintendente regionale, sono trascritte nei registri
immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, anche
ai fini dell'articolo 11.
8. La mancata realizzazione del programma di cui
all'articolo 7 nel termine indicato nell'autorizzazione
costituisce uso del bene incompatibile con il suo carattere
storico o artistico.
9. Qualora con la richiesta di autorizzazione siano
presentati anche i progetti definitivi delle opere di
conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione comprende
anche l'approvazione dei progetti stessi.
Sezione III
risoluzione del contratto
di alienazione
Art. 11.
(Risoluzione del contratto).
1. Nel contratto di alienazione dei beni di cui
all'articolo 1, l'osservanza delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10
costituisce obbligazione principale dell'acquirente.
2. Per il caso di inadempimento dell'obbligazione di cui
al comma 1, nel contratto di alienazione sono previste:
a) la clausola risolutiva espressa di cui
all'articolo 1456 del codice civile;
b) la clausola penale di cui all'articolo 1382 del
codice civile, con la quale l'acquirente si obbliga a versare
a titolo di risarcimento una somma pari al 25 per cento del
prezzo, salvo maggior danno.
3. Il soprintendente regionale accerta le eventuali
inadempienze dell'acquirente e le comunica all'ente
alienante.
4. La dichiarazione di valersi della clausola risolutiva è
adottata entro tre mesi dal verificarsi dell'inadempienza o
dalla conoscenza di questa ovvero entro due mesi dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma 3.
Sezione IV
prelazione
Art. 12.
(Diritto di prelazione del Ministero
per i beni e le attività culturali).
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha
facoltà di acquistare i beni per i quali è avanzata richiesta
di autorizzazione ad alineare da parte di regioni, province e
comuni, al prezzo di base d'asta.
2. Ove non vi sia accordo tra il Ministero per i beni e le
attività culturali e l'ente alienante, ovvero in caso di
mancata indicazione del prezzo, il valore del bene è stabilito
da una commissione di tre membri, nominati uno dal Ministro
per i beni e le attività culturali, uno dall'alienante ed uno
dal presidente del tribunale del luogo ove è situato il bene.
Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
3. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di
due mesi dalla data di ricezione della richiesta di
autorizzazione ad alienare e il relativo provvedimento è
notificato all'alienante.
4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello
indicato dall'alienante, il Ministero per i beni e le attività
culturali ha facoltà di esercitare la prelazione ai sensi
degli articoli 59, 60 e 61 del testo unico. In tali ipotesi,
l'ente alienante denuncia la vendita entro due mesi.
Art. 13.
(Diritto di prelazione di altri enti).
1. Gli enti alienanti danno notizia, nel bollettino
ufficiale della regione, ed eventualmente mediante altri
idonei mezzi di pubblicità, dei beni di cui all'articolo 1, di
loro proprietà, per l'alienazione dei quali hanno presentato
la richiesta di autorizzazione al soprintendente regionale,
con la descrizione dei beni stessi e l'indicazione, per
ciascuno, del prezzo di mercato corrente.
2. La regione, la provincia ed il comune nel territorio
dei quali è situato il bene, e gli enti di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nel
termine di quaranta giorni dalla pubblicazione nel bollettino
ufficiale della regione della richiesta di cui al comma 1,
formulano al Ministero per i beni e le attività culturali la
proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile
intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo
all'alienante.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali,
qualora rinunci all'acquisto, emette nel termine previsto
dall'articolo 12, comma 3, il decreto di prelazione a favore
dell'ente richiedente.
4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello
indicato dall'alienante nella richiesta di autorizzazione, la
regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali è
situato il bene hanno facoltà di esercitare la prelazione di
cui al presente articolo. Si applicano il comma 4
dell'articolo 12 e i commi 2 e 3 del presente articolo.
5. In caso di esercizio della prelazione da parte di un
ente titolare di demanio, il Ministero per i beni e le
attività culturali aggiorna automaticamente gli elenchi di cui
agli articoli 3 e 5.
Capo III
CONCESSIONI E CONVENZIONI
Art. 14.
(Richiesta di autorizzazione a conferire
in concessione o in convenzione).
1. La richiesta di autorizzazione a conferire in
concessione o in convenzione i beni di cui all'articolo 1 è
presentata dall'ente proprietario al soprintendente regionale
e contiene, oltre ai dati identificativi dell'immobile, i
seguenti elementi:
a) la nuova destinazione d'uso del bene;
b) le misure di conservazione;
c) le modalità di pubblica fruizione del bene,
anche in rapporto con la situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso;
d) la durata della concessione o della
convenzione.
Art. 15.
(Rilascio dell'autorizzazione).
1. Il soprintendente regionale si pronuncia sulla
richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 14 con
provvedimento espresso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottare nel termine di
tre mesi dal ricevimento della richiesta.
2. Qualora il soprintendente regionale chieda chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti
di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al
richiedente, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino
all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle
risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre
due mesi.
Art. 16.
(Contenuto dell'autorizzazione).
1. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il
conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante
convenzione pregiudichi la conservazione, l'integrità e la
fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la
compatibilità della destinazione d'uso del bene con il suo
carattere storico o artistico.
2. L'autorizzazione è rilasciata alle condizioni indicate
nella richiesta di cui all'articolo 14 ed approvate dal
soprintendente regionale.
3. Ai fini indicati nel comma 1, l'autorizzazione può
contenere la prescrizione aggiuntiva di particolari misure per
la tutela del bene. In particolare deve contenere, ove non
previsto dalla richiesta di autorizzazione, il divieto di
subconcessione.
4. Ove la richiesta di autorizzazione sia accompagnata dai
progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro
del bene, l'autorizzazione vale anche come approvazione dei
progetti stessi.
Art. 17.
(Revoca della concessione
e risoluzione della convenzione).
1. Il mancato rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 14 e all'articolo 16, comma 3, è causa di revoca
della concessione o di risoluzione della convenzione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto
inadempiente è tenuto al risarcimento del danno in misura non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 10 per cento del
valore dell'immobile, salva la risarcibilità del danno
ulteriore.
3. Il soprintendente regionale accerta le eventuali
inadempienze e le comunica all'ente concedente.
4. La revoca è adottata entro tre mesi dal verificarsi
dell'inadempienza o dalla conoscenza di questa ovvero entro
due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma
3.
Art. 18.
(Liquidazione dei danni).
1. Nel caso di cui all'articolo 17, l'accertamento e la
liquidazione degli eventuali danni causati al bene
dall'inadempienza del concessionario possono essere affidati a
una commissione di tre membri, nominati uno dall'alienante,
uno dall'acquirente ed uno dal presidente del tribunale del
luogo ove è situato il bene. Le spese relative sono anticipate
dall'acquirente.
Capo IV
ALIENAZIONE DEL DEMANIO STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO
DELLO STATO
Art. 19.
(Immobili di interesse storico, artistico
e paesaggistico dello Stato).
1. Nell'ambito dei processi, previsti dalla normativa
vigente, di dismissione o di valorizzazione di beni immobili
appartenenti allo Stato, le amministrazioni statali procedenti
inviano al Ministero per i beni e le attività culturali
l'elenco contenente i dati identificativi degli immobili
interessati.
2. Entro due mesi dal ricevimento degli elenchi di cui al
comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali
individua gli immobili che manifestamente non rivestono
interesse storico, artistico e paesaggistico e quelli la cui
alienazione o conferimento in concessione o in convenzione
sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dei commi da 3 a 7,
assicurando il proprio concerto ove previsto.
3. La richiesta di autorizzazione ad alienare o a dare in
conferimento o in concessione è presentata al soprintendente
regionale territorialmente competente, accompagnata da una
relazione sulle caratteristiche del bene, sull'epoca della
costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni
d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La
relazione è corredata della documentazione catastale e della
pertinente documentazione grafica e iconografica.
4. Il rilascio dell'autorizzazione ad alienare e al
conferimento in concessione o in convenzione degli immobili
riconosciuti di interesse storico, artistico e paesaggistico è
disciplinato dalle disposizioni contenute nel capo I, nel capo
II, sezioni II e III, e nel capo III della presente legge. Si
applicano altresì, le disposizioni dell'articolo 13 relative
all'esercizio del diritto di prelazione.
5. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 8 e 14, le
amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo
possono limitarsi ad indicare nella richiesta di
autorizzazione gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere b) e c), o all'articolo 14, comma 1,
lettere a), c) e d). Le misure di conservazione
sono prescritte dal soprintendente regionale con i
provvedimenti indicati negli articoli 10 e 16.
6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 per le
richieste di autorizzazione relative all'alienazione dei
seguenti beni in uso all'amministrazione militare:
a) le installazioni militari e le caserme
edificate con tale destinazione;
b) gli edifici utilizzati per alloggiare i
militari e le loro famiglie;
c) i magazzini;
d) i depositi di munizioni ed esplosivi, i
depositi di carburante;
e) le stalle;
f) i poligoni di tiro e le aree addestrative.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il soprintendente
regionale può disporre l'applicazione delle procedure di cui
all'articolo 7 qualora gli immobili rivestano eccezionale
interesse storico, artistico e paesaggistico.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 20.
(Commissario ad acta).
1. I termini previsti dagli articoli 9 e 15 in ordine alla
presentazione delle richieste ad alienare e di conferimento in
concessione o in convenzione sono perentori.
2. In caso di inerzia del soprintendente regionale, il
Ministro per i beni e le attività culturali provvede ai sensi
dell'articolo 14, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominando, senza procedere
a contestazione, un commissario ad acta che delibera
entro un mese.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2,
lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
anche nel caso in cui il Ministro per i beni e le attività
culturali non provveda alla nomina del commissario ad
acta in ordine alle richieste di autorizzazione di altre
amministrazioni statali.
Art. 21.
(Modalità particolari di alienazione).
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano
ai trasferimenti tra lo Stato, le regioni, le province e i
comuni di beni immobili del demanio storico, artistico e
paesaggistico.
2. Nelle ipotesi di alienazione di beni appartenenti a
soggetti pubblici non titolari di demanio e alle persone
giuridiche private senza fini di lucro, l'autorizzazione è
concessa ai sensi degli articoli 8 e 10.
Art. 22.
(Autorizzazione alla vendita di beni di interesse storico,
artistico e paesaggistico).
1. Nelle more dell'invio degli elenchi e dell'emanazione
dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4, le regioni, le
province e i comuni possono avanzare richiesta di
autorizzazione all'alienazione di singoli beni di interesse
storico, artistico e paesaggistico.
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 del
presente articolo è corredata, oltre che della documentazione
indicata dagli articoli 7 e 8, da una relazione
storico-architettonica sull'immobile, recante anche
indicazioni sulle destinazioni d'uso e sugli interventi
edilizi che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La
relazione è corredata della documentazione catastale e della
pertinente documentazione grafica e iconografica.
3. Il soprintendente regionale, nel termine di quattro
mesi dal ricevimento della richiesta, adotta i provvedimenti
di cui all'articolo 10.
4. Qualora il soprintendente regionale chieda chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti
di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al
richiedente, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino
all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle
risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre
tre mesi.
Art. 23.
(Autorizzazione alla vendita di singoli beni).
1. Dopo l'invio degli elenchi e nelle more dell'emanazione
dei provvedimenti di cui all'articolo 4, gli enti proprietari
possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione
di singoli immobili.
2. La richiesta di cui al comma 1 è accompagnata da una
relazione sulle caratteristiche architettoniche o
paesaggistiche, sull'epoca della costruzione, sugli interventi
edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel
corso del tempo. La relazione è corredata della documentazione
catastale e della pertinente documentazione grafica e
iconografica.
3. Entro il termine di quattro mesi il soprintendente
regionale:
a) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6
del testo unico, relativamente agli immobili di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo testo
unico;
b) si pronuncia sull'interesse storico, artistico
e paesaggistico dell'immobile, e chiede all'ente la
documentazione integrativa, ai sensi degli articoli 7 e 8, al
fine di concedere l'autorizzazione alla vendita;
c) dichiara che il bene non riveste interesse
storico, artistico o paesaggistico.
4. Qualora il soprintendente regionale chieda chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti
di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al
richiedente, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino
all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle
risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre
tre mesi.
5. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3, lettera
b), del presente articolo i termini previsti
all'articolo 9, comma 1, per l'autorizzazione ad alienare,
decorrono dal momento del ricevimento della documentazione
integrativa richiesta.