XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2878




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Alienazione degli immobili del demanio storico, artistico
e paesaggistico).

        1. I beni immobili di interesse storico, artistico e paesaggistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio storico, artistico e paesaggistico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
        2. Il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione dei beni indicati al comma 1 sono autorizzati secondo la procedura stabilita dalla presente legge.


Art. 2.

(Beni inalienabili).

        1. I beni indicati nell'articolo 1, comma 1, sono inalienabili quando sono:

                a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

                b) beni di interesse particolarmente importante a causa della loro connessione con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico";
                c) beni di interesse archeologico;

                d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.
        2. Gli immobili indicati al comma 1 possono essere oggetto di conferimento in concessione o di utilizzazione mediante convenzione, nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.
        3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e gli uffici competenti per l'applicazione delle norme della medesima legge ai beni rientranti nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria. Per il trasferimento di tali beni nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l'autorizzazione dello stesso Ministro.


Capo II

ALIENAZIONI


Sezione I

individuazione dei beni


Art. 3.

(Presentazione degli elenchi da parte
di regioni, province e comuni).

        1. Le regioni, le province e i comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "soprintendente regionale", l'aggiornamento dell'elenco previsto dall'articolo 5 del testo unico, relativamente agli immobili di loro proprietà indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico.
        2. Nello stesso termine previsto dal comma 1, le regioni, le province e i comuni trasmettono l'elenco degli immobili di loro proprietà realizzati almeno quarantacinque anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate le destinazioni d'uso di ciascun immobile. Agli elenchi è allegata la documentazione catastale degli immobili interessati.


Art. 4.

(Individuazione dei beni appartenenti
a regioni, province e comuni).

        1. Il soprintendente regionale, entro il termine di ventiquattro mesi dalla ricezione degli elenchi indicati all'articolo 3:

                a) comunica all'ente proprietario quali beni, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, non rivestono interesse storico o artistico;

                b) integra l'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, con gli immobili inseriti nell'elenco di cui al medesimo articolo 3, comma 2, che hanno interesse storico o artistico;

                c) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6 del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3 della presente legge.

        2. Il soprintendente regionale può chiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tale caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'integrale acquisizione della documentazione richiesta.
        3. Il soprintendente regionale, prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), invita l'ente interessato a formulare entro due mesi eventuali controdeduzioni.


Art. 5.

(Aggiornamento degli elenchi).

        1. Le regioni, le province e i comuni almeno ogni tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, comunicano al soprintendente regionale:

                a) le integrazioni dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1;

                b) l'elenco degli immobili la cui realizzazione è avvenuta in data antecedente al termine di quarantacinque anni stabilito dall'articolo 3, comma 2.

        2. Entro diciotto mesi dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, il soprintendente regionale adotta i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1.


Art. 6.

(Alienabilità degli immobili inseriti
negli elenchi).

        1. Fermi restando i casi di inalienabilità di cui all'articolo 2, l'alienazione dei beni inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, come modificati dal soprintendente regionale ai sensi dell'articolo 4, è soggetta ad autorizzazione.
        2. Gli immobili del demanio artistico e storico delle regioni, delle province e dei comuni non inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, non sono alienabili.


Sezione II

regime dell'autorizzazione


Art. 7.

(Richieste di autorizzazione ad alienare).

        1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente proprietario al soprintendente regionale e contiene, oltre ai dati identificativi dell'immobile, un programma recante la descrizione degli obiettivi di tutela e di valorizzazione conseguibili con l'alienazione e, in particolare, dei seguenti elementi:

                a) le misure di conservazione;

                b) la destinazione d'uso del bene;

                c) le modalità di pubblica fruizione del bene, anche in rapporto alla situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

                d) i tempi di realizzazione.

        2. Qualora l'alienazione riguardi porzioni di complessi immobiliari, è altresì indicato l'impatto degli interventi previsti nel programma sul complesso in cui il bene è inserito.


Art. 8.

(Autorizzazione ad alienare particolari
categorie di beni).

        1. Qualora l'alienazione riguardi immobili destinati ad uso abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione ad alienare prescinde dalla presentazione del programma recante la descrizione degli obiettivi di tutela e di valorizzazione perseguiti, di cui all'articolo 7, comma 1, e si limita ad indicare gli elementi di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c).
        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle alienazioni di porzioni di edifici quando ricorrano le seguenti condizioni:

                a) la proprietà dell'edificio appartenga, in misura non inferiore al 75 per cento del valore economico, a soggetti privati o ad enti pubblici non territoriali;

                b) la porzione da alienare non costituisca l'unica parte dell'edificio a rivestire interesse storico o artistico.


Art. 9.

(Rilascio dell'autorizzazione).

        1. Il soprintendente regionale delibera sulla richiesta di autorizzazione con provvedimento espresso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottare, rispettivamente per le ipotesi disciplinate dagli articoli 7 e 8 della presente legge, nel termine di quattro e tre mesi dal ricevimento dell'istanza.
        2. Qualora il soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre due mesi.


Art. 10.

(Contenuto dell'autorizzazione).

        1. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora l'alienazione pregiudichi la conservazione, l'integrità e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso del bene con il suo carattere storico e artistico.
        2. L'autorizzazione ad alienare è rilasciata alle condizioni indicate nella richiesta di cui agli articoli 7 e 8 e approvate dal soprintendente regionale.
        3. L'autorizzazione prescrive:

                a) le misure di tutela del bene e, in particolare:

                1) le misure di conservazione;

                2) l'indicazione degli usi incompatibili con il carattere storico o artistico del bene o pregiudizievoli alla sua integrità;

                3) le condizioni di fruizione pubblica, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso del bene;

                b) la previsione, nel contratto di alienazione, della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a).

        4. Per le ipotesi disciplinate dall'articolo 7, l'autorizzazione prescrive altresì la realizzazione, entro il termine indicato nella richiesta, del programma proposto. La valutazione comparativa tra il programma proposto ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene è effettuata dal soprintendente regionale in collaborazione con l'ente richiedente.
        5. L'indicazione di cui al comma 3, lettera a), numero 2), non comporta valutazione di compatibilità delle destinazioni d'uso non espressamente menzionate.
        6. Nel provvedimento con il quale è rilasciata l'autorizzazione, il soprintendente regionale dichiara, altresì, l'interesse particolarmente importante del bene del quale è stata autorizzata l'alienazione in favore di soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 5, comma 1, del testo unico. In tale dichiarazione sono riportate le misure di tutela di cui al comma 3, lettera a).
        7. L'autorizzazione e la dichiarazione, su richiesta del soprintendente regionale, sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, anche ai fini dell'articolo 11.
        8. La mancata realizzazione del programma di cui all'articolo 7 nel termine indicato nell'autorizzazione costituisce uso del bene incompatibile con il suo carattere storico o artistico.
        9. Qualora con la richiesta di autorizzazione siano presentati anche i progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione comprende anche l'approvazione dei progetti stessi.


Sezione III

risoluzione del contratto
di alienazione


Art. 11.

(Risoluzione del contratto).

        1. Nel contratto di alienazione dei beni di cui all'articolo 1, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 costituisce obbligazione principale dell'acquirente.
        2. Per il caso di inadempimento dell'obbligazione di cui al comma 1, nel contratto di alienazione sono previste:

                a) la clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile;

                b) la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile, con la quale l'acquirente si obbliga a versare a titolo di risarcimento una somma pari al 25 per cento del prezzo, salvo maggior danno.

        3. Il soprintendente regionale accerta le eventuali inadempienze dell'acquirente e le comunica all'ente alienante.
        4. La dichiarazione di valersi della clausola risolutiva è adottata entro tre mesi dal verificarsi dell'inadempienza o dalla conoscenza di questa ovvero entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.


Sezione IV

prelazione


Art. 12.

(Diritto di prelazione del Ministero
per i beni e le attività culturali).

        1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha facoltà di acquistare i beni per i quali è avanzata richiesta di autorizzazione ad alineare da parte di regioni, province e comuni, al prezzo di base d'asta.
        2. Ove non vi sia accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e l'ente alienante, ovvero in caso di mancata indicazione del prezzo, il valore del bene è stabilito da una commissione di tre membri, nominati uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno dall'alienante ed uno dal presidente del tribunale del luogo ove è situato il bene. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
        3. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione ad alienare e il relativo provvedimento è notificato all'alienante.
        4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante, il Ministero per i beni e le attività culturali ha facoltà di esercitare la prelazione ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 del testo unico. In tali ipotesi, l'ente alienante denuncia la vendita entro due mesi.


Art. 13.

(Diritto di prelazione di altri enti).

        1. Gli enti alienanti danno notizia, nel bollettino ufficiale della regione, ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità, dei beni di cui all'articolo 1, di loro proprietà, per l'alienazione dei quali hanno presentato la richiesta di autorizzazione al soprintendente regionale, con la descrizione dei beni stessi e l'indicazione, per ciascuno, del prezzo di mercato corrente.
        2. La regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali è situato il bene, e gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nel termine di quaranta giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione della richiesta di cui al comma 1, formulano al Ministero per i beni e le attività culturali la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.
        3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, qualora rinunci all'acquisto, emette nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.
        4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante nella richiesta di autorizzazione, la regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali è situato il bene hanno facoltà di esercitare la prelazione di cui al presente articolo. Si applicano il comma 4 dell'articolo 12 e i commi 2 e 3 del presente articolo.
        5. In caso di esercizio della prelazione da parte di un ente titolare di demanio, il Ministero per i beni e le attività culturali aggiorna automaticamente gli elenchi di cui agli articoli 3 e 5.


Capo III

CONCESSIONI E CONVENZIONI


Art. 14.

(Richiesta di autorizzazione a conferire
in concessione o in convenzione).

        1. La richiesta di autorizzazione a conferire in concessione o in convenzione i beni di cui all'articolo 1 è presentata dall'ente proprietario al soprintendente regionale e contiene, oltre ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi:

                a) la nuova destinazione d'uso del bene;

                b) le misure di conservazione;

                c) le modalità di pubblica fruizione del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

                d) la durata della concessione o della convenzione.


Art. 15.

(Rilascio dell'autorizzazione).

        1. Il soprintendente regionale si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 14 con provvedimento espresso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottare nel termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta.
        2. Qualora il soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre due mesi.


Art. 16.

(Contenuto dell'autorizzazione).

        1. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione pregiudichi la conservazione, l'integrità e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso del bene con il suo carattere storico o artistico.
        2. L'autorizzazione è rilasciata alle condizioni indicate nella richiesta di cui all'articolo 14 ed approvate dal soprintendente regionale.
        3. Ai fini indicati nel comma 1, l'autorizzazione può contenere la prescrizione aggiuntiva di particolari misure per la tutela del bene. In particolare deve contenere, ove non previsto dalla richiesta di autorizzazione, il divieto di subconcessione.
        4. Ove la richiesta di autorizzazione sia accompagnata dai progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione vale anche come approvazione dei progetti stessi.


Art. 17.

(Revoca della concessione
e risoluzione della convenzione).

        1. Il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 e all'articolo 16, comma 3, è causa di revoca della concessione o di risoluzione della convenzione.
        2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto inadempiente è tenuto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 10 per cento del valore dell'immobile, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
        3. Il soprintendente regionale accerta le eventuali inadempienze e le comunica all'ente concedente.
        4. La revoca è adottata entro tre mesi dal verificarsi dell'inadempienza o dalla conoscenza di questa ovvero entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.


Art. 18.

(Liquidazione dei danni).

        1. Nel caso di cui all'articolo 17, l'accertamento e la liquidazione degli eventuali danni causati al bene dall'inadempienza del concessionario possono essere affidati a una commissione di tre membri, nominati uno dall'alienante, uno dall'acquirente ed uno dal presidente del tribunale del luogo ove è situato il bene. Le spese relative sono anticipate dall'acquirente.


Capo IV

ALIENAZIONE DEL DEMANIO STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO
DELLO STATO


Art. 19.

(Immobili di interesse storico, artistico
e paesaggistico dello Stato).

        1. Nell'ambito dei processi, previsti dalla normativa vigente, di dismissione o di valorizzazione di beni immobili appartenenti allo Stato, le amministrazioni statali procedenti inviano al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco contenente i dati identificativi degli immobili interessati.
        2. Entro due mesi dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali individua gli immobili che manifestamente non rivestono interesse storico, artistico e paesaggistico e quelli la cui alienazione o conferimento in concessione o in convenzione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dei commi da 3 a 7, assicurando il proprio concerto ove previsto.
        3. La richiesta di autorizzazione ad alienare o a dare in conferimento o in concessione è presentata al soprintendente regionale territorialmente competente, accompagnata da una relazione sulle caratteristiche del bene, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica.
        4. Il rilascio dell'autorizzazione ad alienare e al conferimento in concessione o in convenzione degli immobili riconosciuti di interesse storico, artistico e paesaggistico è disciplinato dalle disposizioni contenute nel capo I, nel capo II, sezioni II e III, e nel capo III della presente legge. Si applicano altresì, le disposizioni dell'articolo 13 relative all'esercizio del diritto di prelazione.
        5. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 8 e 14, le amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono limitarsi ad indicare nella richiesta di autorizzazione gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), o all'articolo 14, comma 1, lettere a), c) e d). Le misure di conservazione sono prescritte dal soprintendente regionale con i provvedimenti indicati negli articoli 10 e 16.
        6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 per le richieste di autorizzazione relative all'alienazione dei seguenti beni in uso all'amministrazione militare:

                a) le installazioni militari e le caserme edificate con tale destinazione;

                b) gli edifici utilizzati per alloggiare i militari e le loro famiglie;

                c) i magazzini;

                d) i depositi di munizioni ed esplosivi, i depositi di carburante;

                e) le stalle;

                f) i poligoni di tiro e le aree addestrative.
        7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il soprintendente regionale può disporre l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7 qualora gli immobili rivestano eccezionale interesse storico, artistico e paesaggistico.


Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 20.

(Commissario ad acta).

        1. I termini previsti dagli articoli 9 e 15 in ordine alla presentazione delle richieste ad alienare e di conferimento in concessione o in convenzione sono perentori.
        2. In caso di inerzia del soprintendente regionale, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominando, senza procedere a contestazione, un commissario ad acta che delibera entro un mese.
        3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche nel caso in cui il Ministro per i beni e le attività culturali non provveda alla nomina del commissario ad acta in ordine alle richieste di autorizzazione di altre amministrazioni statali.


Art. 21.

(Modalità particolari di alienazione).

        1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai trasferimenti tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni di beni immobili del demanio storico, artistico e paesaggistico.
        2. Nelle ipotesi di alienazione di beni appartenenti a soggetti pubblici non titolari di demanio e alle persone giuridiche private senza fini di lucro, l'autorizzazione è concessa ai sensi degli articoli 8 e 10.

Art. 22.

(Autorizzazione alla vendita di beni di interesse storico,
artistico e paesaggistico).

        1. Nelle more dell'invio degli elenchi e dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4, le regioni, le province e i comuni possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli beni di interesse storico, artistico e paesaggistico.
        2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata, oltre che della documentazione indicata dagli articoli 7 e 8, da una relazione storico-architettonica sull'immobile, recante anche indicazioni sulle destinazioni d'uso e sugli interventi edilizi che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica.
        3. Il soprintendente regionale, nel termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 10.
        4. Qualora il soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre tre mesi.


Art. 23.

(Autorizzazione alla vendita di singoli beni).

        1. Dopo l'invio degli elenchi e nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, gli enti proprietari possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli immobili.
        2. La richiesta di cui al comma 1 è accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche o paesaggistiche, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica.
        3. Entro il termine di quattro mesi il soprintendente regionale:

                a) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6 del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico;

                b) si pronuncia sull'interesse storico, artistico e paesaggistico dell'immobile, e chiede all'ente la documentazione integrativa, ai sensi degli articoli 7 e 8, al fine di concedere l'autorizzazione alla vendita;

                c) dichiara che il bene non riveste interesse storico, artistico o paesaggistico.

        4. Qualora il soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre tre mesi.
        5. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3, lettera b), del presente articolo i termini previsti all'articolo 9, comma 1, per l'autorizzazione ad alienare, decorrono dal momento del ricevimento della documentazione integrativa richiesta.



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