XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2875
Onorevoli Colleghi! - Le banche popolari costituiscono
un'importante realtà bancaria nel sistema economico del nostro
Paese che trova, peraltro, rispondenza, a livello di Unione
europea, in analoghi sistemi di banche cooperative. Le banche
popolari, e in generale tutte quelle a matrice cooperativa,
stanno, ovunque, rafforzando il proprio posizionamento nel
mercato, soprattutto in virtù del loro carattere localistico:
in Europa, la quota di mercato detenuta da banche cooperative
ha ormai raggiunto il 17 per cento, livello significativamente
superato in alcuni grandi Paesi, tra cui l'Italia. Nel nostro
Paese, in particolare, nel periodo 1996-2001 sono aumentate da
24 a 44 le province nelle quali la quota di sportelli che fa
capo alle banche popolari e alle loro controllate è superiore
al 25 per cento.
Banche popolari: numero di province in cui la quota di
sportelli delle banche popolari è maggiore del:
1996 2001
25% 24 44
30% 17 34
40% 9 17
Fonte: Elaborazione su dati Società interbancaria per
l'automazione.
Quota di sportelli sul totale sistema:
1996 19,7%
2001 22,7%
Fonte: Elaborazioni su dati Società interbancaria per
l'automazione.
Alla crescente e capillare presenza delle banche popolari
sul territorio, a cui corrisponde una quota di mercato delle
stesse di oltre un quinto e una parte ancora maggiore della
clientela bancaria, si accompagna un grado di rischiosità del
credito notevolmente inferiore a quello del sistema e al tempo
stesso una redditività mediamente più alta.
Banche popolari: profilo di rischiosità
Rapporto sofferenze lorde/impieghi totali
Banche popolari Banche (*)
1991 4,95 6,97
1996 8,21 11,07
2001 4,03 4,50
(*) Per il 1991 banche con racco1ta a breve termine.
Fonte: Banca d'Italia e Associazione nazionale banche
popolari.
Banche popolari: profilo di redditività.
Risultato di gestione in percentuale dei fondi
intermediati.
Banche popolari Banche
1991 1,87 1,49
1996 1,85 1,23
2001 1,96 1,69
Fonte: Banca d'Italia e Associazione nazionale banche
popolari.
I soggetti che costituiscono il credito popolare sono poi
legati da interessi strategici omogenei, definiti dalla natura
privata delle banche popolari; dalla proprietà diffusa e
frazionata che le caratterizza, articolata su quattro
categorie di soci (finanziatori puri, clienti, dipendenti e
amministratori); dal loro forte radicamento nel territorio;
dalla vicinanza che esse esprimono, più e meglio di altre
banche locali, alle famiglie e alle imprese minori.
Tali comuni riferimenti determinano comportamenti uniformi
che assicurano un governo dell'impresa sano ed equilibrato,
l'attenzione alle economie locali coniugata all'offerta di
servizi di elevata qualità, un'allocazione del credito che
previene fenomeni di razionamento nei confronti degli
operatori di minore dimensione, a cui tendenzialmente
indurrebbe l'aumentata concentrazione del sistema.
Come dichiarato dal Governatore della Banca d'Italia in
occasione della recente assemblea dell'Istituto, si può allora
concludere che le banche popolari, con i loro peculiari
comportamenti e "con il loro originale Statuto (...)
arricchiscono l'articolazione del nostro sistema bancario",
rendendolo più adeguato alla struttura produttiva nazionale,
ove prevalgono le piccole e medie imprese, e quindi
specificamente idoneo a sostenere lo sviluppo del Paese.
In effetti, occorre rilevare che alle famiglie
produttrici, alle imprese artigiane e alle piccole e medie
imprese si riferisce, secondo stime ufficiali, circa il 75 per
cento degli occupati e il 60 per cento della ricchezza
prodotta annualmente dai settori non finanziari
dell'economia.
Ove si considerassero le disposizioni vigenti come un
ostacolo alla piena competitività sul piano della concorrenza,
al ricorso del mercato dei capitali e alla crescita, ovvero si
desse per scontata una scarsa contendibilità delle banche
popolari - tuttavia ridottesi da 100 a 39 nell'ultimo decennio
- così eliminando, di conseguenza, ogni difesa istituzionale
della cooperativa popolare, si perverrebbe a distruggere una
formula di successo, frutto di una evoluzione di circa 140
anni.
Ciò, in ultima analisi, potrebbe produrre guadagni
borsistici, ma senza certezze sulla validità dei sottostanti
progetti di impresa che, viceversa, rappresenta l'unica
razionale motivazione della riallocazione della proprietà;
eliminerebbe dal mercato creditizio efficaci concorrenti;
tenderebbe ad accrescere, senza ragioni di interesse generale,
la concentrazione dell'attività economica e finanziaria.
Un ampio processo di ridimensionamento del credito
popolare a favore di entità creditizie di tipo nazionale non
aventi peculiare e forte riferimento al territorio,
contrasterebbe con gli interessi strategici dell'economia
nazionale. Quasi certamente nel medio-lungo periodo esso
produrrebbe fenomeni di razionamento del credito alle imprese
minori come ricordato in più occasioni da economisti e da
vertici istituzionali italiani e stranieri. La stessa recente
affermazione del Governatore della Banca d'Italia circa
l'attuale assenza di razionamento del credito o di
peggioramento delle condizioni alle piccole unità produttive
va infatti interpretata alla luce della accresciuta presenza
territoriale delle banche popolari, concomitante al processo
di aggregazione del sistema.
Quota dell'attivo di bilancio delle banche popolari
rispetto al sistema (valori in percentuale).
Banche Banche Banche
interreg. regionali interprov.
1995 16,4 36,7 26,1
2000 37,7 47,8 33,0
Fonte: Centrale dei bilanci bancari - ABI, ACRI, Assbank,
Assopopolari.
Gli effetti negativi di un eventuale drastico
ridimensionamento del credito popolare sulla struttura
produttiva, sull'occupazione e, in generale, sulla complessiva
situazione economico-sociale del Paese non sarebbero certo
lievi.
Per l'ulteriore buon funzionamento della banca popolare
deve allora essere rispettata la logica sottesa al modello: il
voto capitario e le limitazioni alla sua delegabilità, il
limite al possesso e il gradimento vanno mantenuti.
Il voto capitario è, infatti, strumento di legame della
banca popolare al territorio ed è tipico e imprescindibile
della struttura cooperativa. Esso permette agli
"stakeholder" di esprimere, con lo stesso peso dei
maggiori possessori di azioni, le istanze locali, genuinamente
e senza pericolo di "distorsioni capitalistiche". Il voto
multiplo ne contaminerebbe il principio. Le deleghe in numero
eccessivo lo snaturerebbero.
Al gradimento in realtà si ricorre in misura limitata,
specie nel caso di banche popolari quotate, dato che i diritti
patrimoniali circolano comunque liberamente. Tuttavia esso non
può considerarsi un mero retaggio del passato quando si abbia
presente che per partecipare alla gestione di una società
fortemente caratterizzata, come quella cooperativa, appare
logico ed equo richiedere almeno una manifestazione di
volontà; questo fa sì che si configuri allora come un elemento
positivo, da conservare.
Occorre, invece, accrescere la flessibilità del modello;
una flessibilità tale da consentire all'autonomia statutaria,
vigilata dalla Banca d'Italia, di migliorare il funzionamento
degli organi di governo societario e di soddisfare esigenze
specifiche, specie se connesse alla quotazione e alla
congiunta presenza di soci aventi particolari connotazioni,
quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio a
lungo termine (ad esempio, fondi pensione) e altri investitori
istituzionali (ad esempio, fondazioni e in generale tutti i
soggetti privati e pubblici con patrimoni da gestire
cautelativamente).
A tali soggetti, per loro natura non interessati ad essere
coinvolti nella gestione delle banche - nelle quali potrebbero
tuttavia far confluire cospicue quantità di risparmio
"popolare" e "istituzionale" - ma solo ad esercitare in
maniera efficace il controllo, si prevede di consentire una
partecipazione al capitale più elevata dello 0,50 per cento,
così stimolando la loro convenienza all'investimento, oltre
che la possibilità di una più incisiva azione di controllo,
utilizzando a loro beneficio la disposizione di cui
all'articolo 148, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'estensione alle banche popolari quotate di questa norma
si è finora rivelata sterile. Una disposizione diretta a
precisare che lo scopo di essa - assicurare che un membro del
collegio sindacale sia eletto dalla minoranza - è egualmente
soddisfatto nelle banche popolari quotate quando la nomina
avvenga su designazione degli investitori istituzionali,
appare pienamente rispondente alle finalità della norma
stessa.
Appare inoltre opportuno assimilare le compagnie di
assicurazione esercenti il ramo vita, tradizionali investitori
interessati al rendimento e alla stabilità nel tempo dello
stesso, agli altri investitori istituzionali ai fini della
partecipazione al capitale delle banche popolari.
Complessivamente per tali vie si amplierebbe in maniera
significativa il mercato dei titoli delle banche popolari.
Gli impulsi generati dai cambiamenti intervenuti nel
sistema bancario sono stati colti in pieno dalle banche
popolari, che hanno profittato dell'occasione, non solo per
accrescere l'efficienza e l'efficacia globali della categoria,
ma anche per rafforzare la stabilità delle singole banche e
dell'intero comparto. L'ampio processo di concentrazione che
ne è derivato è stato realizzato in larghissima parte
all'interno della categoria e senza costi per la
collettività.
Banche popolari: profilo strutturale
Banche Banche Banche S.p.A.
popolari popolari controllate
S.p.A. da cooperative
controllate popolari
da cooperative
popolari
1991 103 - -
1996 77 20 12
2001 44 24 32
Fonte: Associazione nazionale banche popolari.
Inoltre, le banche popolari hanno contribuito attivamente,
assumendosi oneri non indifferenti, al riassetto e alla
riallocazione della proprietà del resto del sistema bancario,
smentendo nei fatti talune valutazioni d'immobilismo e di
scarsa contendibilità.
Occorre ancora osservare che la maggiore "stabilità" degli
amministratori (permanenza media nei consigli di
amministrazione di 7 anni a fronte dei 5 anni rilevati per le
banche Spa) deriva non tanto da autoreferenzialità, quanto dal
fatto che essi sono espressione delle forze rappresentative
del territorio di insediamento (società civile, economia,
mondo della cultura) la cui struttura è solo lentamente
mutabile, e per ciò stesso dei soci nel loro complesso più che
di una loro parte. D'altro canto, la normativa vigente offre
già all'autonomia statutaria strumenti in grado di accrescere
anche la partecipazione dei soci alla vita della società.
Parliamo di assemblee separate, di voto per corrispondenza, di
voto di lista.
Se poi si verificassero casi anomali, in cui elementi di
autoreferenzialità fossero individuati nella partecipazione
all'assemblea dei soci-dipendenti, l'opportuno utilizzo
statutario delle previsioni sulle deleghe di voto imposte alle
banche popolari quotate dalle autorità di vigilanza potrebbe
concorrere a neutralizzare l'indesiderato fenomeno. Il che
motiva la puntuale previsione dell'articolo 2 della proposta
di legge, che, introducendo i commi 1-bis e 1-ter
dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993, recanti norme in materia di voto per delega,
assume particolare rilievo sotto i profili della più ampia
partecipazione dei soci alle assemblee, rafforzando così il
carattere democratico della governance delle banche
popolari.
A completamento del quadro, appare infine necessario
considerare criticamente l'affermazione disinformata e
disinvolta secondo cui le banche popolari hanno perso lo
"scopo mutualistico". Al riguardo va rilevato che la storia di
queste banche comincia nel 1864 ed è solo con il codice di
commercio del 1882 che viene introdotta nell'ordinamento una
disciplina generale della società cooperativa, che però non
richiede lo scopo mutualistico come essenziale al contratto.
Successivamente, il codice del 1942 considera la società
cooperativa come uno dei modelli organizzativi delle imprese,
l'unico che possa essere utilizzato da quelle che hanno scopo
mutualistico. Le banche popolari non si sono quindi
allontanate dall'unico modello che rilevi per il legislatore,
quello normativo e, coerentemente con la loro natura non
mutualistica, non hanno mai goduto di alcuna agevolazione
fiscale o contributiva.
Da tutte le precedenti considerazioni discende
l'opportunità di una legge che, nel rispetto dei princìpi che
sono alla base del successo di queste banche, introduca alcuni
ulteriori elementi di flessibilità che consentano loro di
meglio rispondere alle esigenze connesse all'evoluzione del
contesto in cui operano. Cosa a cui giudichiamo di poter
provvedere con l'articolato che segue.