XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2875
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali).
1. Le banche popolari si costituiscono nella forma di
società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. Resta ferma la disciplina delle banche popolari
contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
3. Alle banche popolari si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti in materia di società
cooperative e le disposizioni da adottare ai sensi della legge
3 ottobre 2001, n. 366.
Art. 2.
(Voto per delega).
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. Lo statuto determina il numero massimo di
deleghe che possono essere conferite ad un socio. In ogni
caso, ciascun socio non può rappresentare più di dieci
soci.
1-ter. Fermo restando il limite massimo di cui al
secondo periodo del comma 1-bis, le autorità di
vigilanza, nell'esercizio del potere di valutazione dello
statuto, possono indicare un numero inferiore di deleghe
conferibili in una banca popolare quotata nei mercati
regolamentati, in relazione alla ampiezza ed alla diffusione
territoriale del corpo sociale".
Art. 3.
(Disposizioni in materia di partecipazioni nelle banche
popolari).
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
"3-bis. Gli investitori istituzionali, indicati
nell'elenco di cui articolo 30-bis, possono acquisire
partecipazioni nelle banche popolari quotate nei mercati
regolamentati in misura singolarmente non superiore al 5 per
cento del capitale di ciascuna banca, salvo i più ridotti
limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi e
dallo statuto della banca. Tali soggetti e gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, nel loro complesso, non
possono detenere una quota maggioritaria del capitale della
banca".
Art. 4.
(Emissione di nuove azioni).
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
" 6-bis. Le banche popolari quotate nei mercati
regolamentati possono procedere all'emissione di nuove azioni
soltanto in via straordinaria e su conforme deliberazione
dell'assemblea straordinaria".
Art. 5.
(Disposizioni in materia di sindaci
di minoranza).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 30 è inserito il
seguente:
"Art. 30-bis. (Sindaci di minoranza) - 1. Gli
statuti delle banche popolari quotate nei mercati
regolamentati prevedono che la nomina dei sindaci eletti dalla
minoranza avvenga su designazione degli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari e di altri
investitori istituzionali partecipanti al capitale, inclusi in
un apposito elenco predisposto dal Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
predispone l'elenco di cui al comma 1, tenendo conto degli
investitori istituzionali che, sulla base di norme o dello
statuto, sono tenuti ad una gestione cautelativa del loro
patrimonio, e di eventuali altri soggetti quali:
a) fondi pensione;
b) imprese di assicurazione esercenti il ramo
vita;
c) fondazioni;
d) associazioni senza fini di lucro;
e) altri soggetti che gestiscono disponibilità di
lungo periodo secondo criteri non speculativi".