XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2875




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Disposizioni generali).

        1. Le banche popolari si costituiscono nella forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
        2. Resta ferma la disciplina delle banche popolari contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
        3. Alle banche popolari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di società cooperative e le disposizioni da adottare ai sensi della legge 3 ottobre 2001, n. 366.


Art. 2.

(Voto per delega).

        1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        "1-bis. Lo statuto determina il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio. In ogni caso, ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
            1-ter. Fermo restando il limite massimo di cui al secondo periodo del comma 1-bis, le autorità di vigilanza, nell'esercizio del potere di valutazione dello statuto, possono indicare un numero inferiore di deleghe conferibili in una banca popolare quotata nei mercati regolamentati, in relazione alla ampiezza ed alla diffusione territoriale del corpo sociale".


Art. 3.

(Disposizioni in materia di partecipazioni nelle banche
popolari).

        1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Gli investitori istituzionali, indicati nell'elenco di cui articolo 30-bis, possono acquisire partecipazioni nelle banche popolari quotate nei mercati regolamentati in misura singolarmente non superiore al 5 per cento del capitale di ciascuna banca, salvo i più ridotti limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi e dallo statuto della banca. Tali soggetti e gli organismi di investimento collettivo del risparmio, nel loro complesso, non possono detenere una quota maggioritaria del capitale della banca".


Art. 4.

(Emissione di nuove azioni).

        1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        " 6-bis. Le banche popolari quotate nei mercati regolamentati possono procedere all'emissione di nuove azioni soltanto in via straordinaria e su conforme deliberazione dell'assemblea straordinaria".


Art. 5.

(Disposizioni in materia di sindaci
di minoranza).

        1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

        "Art. 30-bis. (Sindaci di minoranza) - 1. Gli statuti delle banche popolari quotate nei mercati regolamentati prevedono che la nomina dei sindaci eletti dalla minoranza avvenga su designazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e di altri investitori istituzionali partecipanti al capitale, inclusi in un apposito elenco predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.
            2. Il Ministro dell'economia e delle finanze predispone l'elenco di cui al comma 1, tenendo conto degli investitori istituzionali che, sulla base di norme o dello statuto, sono tenuti ad una gestione cautelativa del loro patrimonio, e di eventuali altri soggetti quali:

            a) fondi pensione;

            b) imprese di assicurazione esercenti il ramo vita;

            c) fondazioni;

            d) associazioni senza fini di lucro;

            e) altri soggetti che gestiscono disponibilità di lungo periodo secondo criteri non speculativi".



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