XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2873
Onorevoli Colleghi! - Viviamo in un Paese che vanta il
più grande e prezioso patrimonio artistico del mondo, uno
scrigno ricco di bellezze pittoriche, scultoree e monumentali
che abbiamo il dovere di tramandare alle future
generazioni.
Possiamo fregiarci di un'inestimabile ricchezza, frutto di
una storia gloriosa di arti e di ingegni che hanno reso uniche
al mondo le nostre città.
Su questo patrimonio si abbatte, però, come un autentico
flagello, il dilagante e deprecabile fenomeno delle scritte
abusive, volgari atti di vandalismo che colpiscono ogni angolo
del nostro tessuto urbano. Un malcostume che, in questi ultimi
anni, ha registrato una recrudescenza e che "macchia" con
vernici e scritte spesso ignominiose, ogni angolo, ogni
scorcio, conferendo al contesto artistico-architettonico
urbano un aspetto di desolazione e degrado.
Incalcolabili i danni, difficile la prevenzione. Quello
degli imbrattatori di muri è un vandalismo che colpisce in
modo subdolo, e i cui autori, nonostante gli sforzi delle
forze dell'ordine, raramente sono colti in flagranza di
reato.
La presente proposta di legge, perciò, si propone di
tutelare non solo il patrimonio artistico - intendendosi
compresi in tale accezione i palazzi storici, le civili
abitazioni, gli elementi di decoro ed arredo urbano - ma anche
di contrastare efficacemente il fenomeno con misure
sanzionatorie e di deterrenza. Si è inoltre ritenuto opportuno
includere nell'elencazione dei beni meritevoli di tutela anche
il materiale rotabile che risulta particolarmente esposto agli
atti vandalici.
L'articolo 2 prevede l'istituzione di una cauzione
obbligatoria per lo svolgimento di manifestazioni e di cortei.
Proprio nel corso di tali eventi si registrano spesso,
infatti, atti vandalici a danno di monumenti, strade o altri
immobili.
Una normativa obsoleta, segnatamente l'articolo 18 del
testo unico della legge di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, non prevede alcuna misura cautelativa
per eventuali danni provocati ai monumenti, a strade o ad
altri immobili durante lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche. E' una normativa ampiamente superata dai tempi e
che necessita di una aggiornata revisione. Per questo pare
opportuno, ovviando alla lacuna normativa, prevedere il
versamento di un deposito cauzionale da parte degli
organizzatori di eventi che possano essere considerati a
rischio di vandalismi. La quota - stabilita dal Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'interno - dovrà variare in ragione del percorso e della
tipologia della manifestazione. Con ciò, non venendo meno ai
diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione, si intende
parificare la normativa italiana a quella di altri Paesi
europei dove disposizioni simili sono già vigenti. La somma,
che non dovrà essere simbolica ma realmente correlata al
rischio, dovrà essere versata alla Tesoreria dello Stato.
Concludendo, con l'introduzione della modifica
all'articolo 639 del codice penale, prevista dalla presente
proposta di legge, si intende rimarcare l'opportunità e
l'urgenza di aggravare le misure sanzionatorie con la pena
della reclusione fino a tre mesi e con la multa compresa tra
200 e 500 euro; è inoltre previsto l'obbligo di sostenere le
spese di ripristino e di ripulitura. Con la modifica
all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza si propone il versamento di un deposito cauzionale
presso la Tesoreria dello Stato da parte degli organizzatori
di cortei o di manifestazioni che possano essere considerati a
rischio di vandalismi.