XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2873
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 639 del codice penale č sostituito dal
seguente:
"Art. 639 - (Vandalismi connessi all'atto di deturpare
ovvero di imbrattare cose altrui). - Chiunque, fuori dai
casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con
scritte o diciture varie, i muri pubblici e privati, le
attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi
monumentali, gli elementi di arredo urbano, il materiale
rotabile e in genere i beni immobili o mobili esposti alla
pubblica fede, č punito con la reclusione fino a tre mesi, e
con la multa da duecento a cinquecento euro, oltre all'obbligo
di sostenere le spese di ripulitura e di ripristino.
Qualora il reato venga commesso a danno di mobili o
immobili che vantino un riconosciuto e specifico interesse
storico o artistico, ovvero a danno di immobili ubicati nei
centri storici, si applica la pena della reclusione fino a sei
mesi e la multa fino a tremila euro, oltre all'obbligo di
sostenere le spese di ripulitura e di ripristino".
Art. 2.
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, č inserito il
seguente:
"E' fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni e
di cortei che trovino sede e svolgimento in piazze o vie di
versare presso la Tesoreria dello Stato un deposito cauzionale
la cui parametrazione e le cui modalitā di pagamento sono
stabilite, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per
i beni e le attivitā culturali, di concerto con il Ministro
dell'interno".