XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2870




        Onorevoli Colleghi! - Da tempo, e in particolare a partire dal 25 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è stata sottolineata dagli operatori del settore l'esigenza di un potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria, anche per fronteggiare il dilagare della criminalità organizzata.
        Inoltre, a seguito della istituzione di nuovi organismi giudiziari (Direzione nazionale antimafia, Direzione distrettuale antimafia), numerosi magistrati sono stati assegnati alle funzioni requirenti aggravando la cronica carenza degli organici. Mancano 1.300 magistrati soprattutto nelle cosiddette zone "a rischio".
        L'arretrato dei procedimenti civili e penali è divenuto spaventoso. Un procedimento civile giunge a sentenza definitiva dopo 10-15 anni, in 10 anni se penale.
        La soluzione del problema non può, peraltro, rinvenirsi nell'unico strumento di reclutamento ordinario dei magistrati, che richiede un lasso temporale di circa quattro anni dalla pubblicazione del bando di concorso all'immissione in ruolo dei vincitori.
        Nemmeno i concorsi susseguitisi negli ultimi anni sono stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità. Infatti, pur comportando un massiccio afflusso di candidati, non hanno neppure conseguito la completa copertura dei posti disponibili.
        Ed è proprio in questo quadro generale che si innesta la proposta di creare un ruolo di complemento ad esaurimento dei magistrati, da destinare alle procure presso i tribunali ed ai tribunali.
        La giustizia non solo quella ex pretorile, è oggi infatti amministrata prevalentemente da magistrati onorari (vice procuratori onorari, giudici onorari di tribunale e, quindi, del tribunale monocratico) che con il loro impegno assicurano il regolare svolgimento delle udienze in quanto la presenza dei pubblici ministeri togati alle stesse paralizzerebbe di fatto la fase delle indagini preliminari e tutte le altre incombenze rese particolarmente gravose dalla assegnazione di migliaia di procedimenti penali ad ogni magistrato (circa 5.000).
        L'elevatissimo numero di deleghe ai vice procuratori indica come lo svolgimento del 90 per cento delle udienze venga garantito appunto dai predetti (con una media personale di 2-3 udienze settimanali). Identica situazione, se non peggiore, è quella dei giudici onorari di tribunale, sia in campo civile sia in campo penale.
        Riteniamo che non sia giusto disperdere queste energie, essenziali per assicurare il funzionamento della giustizia, che non sia giusto gettare al vento professionalità acquisite nello svolgimento di tali attività e che la sistemazione giuridica ed economica dei magistrati onorari di tribunale possa, nell'immediatezza, assicurare il necessario numero di magistrati che dia efficienza alla macchina della giustizia.
        A riprova dell'importanza e dell'indispensabilità dell'attività svolta, ieri e oggi, dai magistrati onorari, va detto che in quattro occasioni altrettante leggi dello Stato hanno previsto la loro immissione straordinaria nei ruoli della magistratura togata (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835; decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352; legge 18 maggio 1974, n. 217; legge 4 agosto 1977, n. 516).
        La presente proposta di legge mira a dare idonee risposte alle citate esigenze, mediante l'istituzione di un ruolo ad esaurimento di "magistrati di complemento", per l'esercizio delle funzioni di competenza dei tribunali monacratici e delle procure presso i tribunali, consentendo così di coprire i vuoti organici esistenti presso i tribunali e le corti di merito.
        In tale ruolo ad esaurimento andrebbero inquadrati, a domanda e con incarico a tempo indeterminato, tutti i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio sino alla data del 30 settembre 2001, che abbiano i requisiti per l'accesso ai ruoli della magistratura.
        Si prevedono inoltre la corresponsione del trattamento economico spettante ai magistrati di tribunale, l'estensione delle prerogative e delle guarentigie previste dall'ordinamento giudiziario e la sospensione dagli albi professionali, unitamente alla abolizione della figura dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.
        La presente proposta di legge prevede, ancora, l'immissione successiva nell'organico della magistratura ordinaria degli appartenenti al ruolo di complemento.




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