XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2870
Onorevoli Colleghi! - Da tempo, e in particolare a
partire dal 25 ottobre 1989, data di entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale, è stata sottolineata dagli
operatori del settore l'esigenza di un potenziamento
dell'organico della magistratura ordinaria, anche per
fronteggiare il dilagare della criminalità organizzata.
Inoltre, a seguito della istituzione di nuovi organismi
giudiziari (Direzione nazionale antimafia, Direzione
distrettuale antimafia), numerosi magistrati sono stati
assegnati alle funzioni requirenti aggravando la cronica
carenza degli organici. Mancano 1.300 magistrati soprattutto
nelle cosiddette zone "a rischio".
L'arretrato dei procedimenti civili e penali è divenuto
spaventoso. Un procedimento civile giunge a sentenza
definitiva dopo 10-15 anni, in 10 anni se penale.
La soluzione del problema non può, peraltro, rinvenirsi
nell'unico strumento di reclutamento ordinario dei magistrati,
che richiede un lasso temporale di circa quattro anni dalla
pubblicazione del bando di concorso all'immissione in ruolo
dei vincitori.
Nemmeno i concorsi susseguitisi negli ultimi anni sono
stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità.
Infatti, pur comportando un massiccio afflusso di candidati,
non hanno neppure conseguito la completa copertura dei posti
disponibili.
Ed è proprio in questo quadro generale che si innesta la
proposta di creare un ruolo di complemento ad esaurimento dei
magistrati, da destinare alle procure presso i tribunali ed ai
tribunali.
La giustizia non solo quella ex pretorile, è oggi
infatti amministrata prevalentemente da magistrati onorari
(vice procuratori onorari, giudici onorari di tribunale e,
quindi, del tribunale monocratico) che con il loro impegno
assicurano il regolare svolgimento delle udienze in quanto la
presenza dei pubblici ministeri togati alle stesse
paralizzerebbe di fatto la fase delle indagini preliminari e
tutte le altre incombenze rese particolarmente gravose dalla
assegnazione di migliaia di procedimenti penali ad ogni
magistrato (circa 5.000).
L'elevatissimo numero di deleghe ai vice procuratori
indica come lo svolgimento del 90 per cento delle udienze
venga garantito appunto dai predetti (con una media personale
di 2-3 udienze settimanali). Identica situazione, se non
peggiore, è quella dei giudici onorari di tribunale, sia in
campo civile sia in campo penale.
Riteniamo che non sia giusto disperdere queste energie,
essenziali per assicurare il funzionamento della giustizia,
che non sia giusto gettare al vento professionalità acquisite
nello svolgimento di tali attività e che la sistemazione
giuridica ed economica dei magistrati onorari di tribunale
possa, nell'immediatezza, assicurare il necessario numero di
magistrati che dia efficienza alla macchina della
giustizia.
A riprova dell'importanza e dell'indispensabilità
dell'attività svolta, ieri e oggi, dai magistrati onorari, va
detto che in quattro occasioni altrettante leggi dello Stato
hanno previsto la loro immissione straordinaria nei ruoli
della magistratura togata (regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835; decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile
1946, n. 352; legge 18 maggio 1974, n. 217; legge 4 agosto
1977, n. 516).
La presente proposta di legge mira a dare idonee risposte
alle citate esigenze, mediante l'istituzione di un ruolo ad
esaurimento di "magistrati di complemento", per l'esercizio
delle funzioni di competenza dei tribunali monacratici e delle
procure presso i tribunali, consentendo così di coprire i
vuoti organici esistenti presso i tribunali e le corti di
merito.
In tale ruolo ad esaurimento andrebbero inquadrati, a
domanda e con incarico a tempo indeterminato, tutti i giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio
sino alla data del 30 settembre 2001, che abbiano i requisiti
per l'accesso ai ruoli della magistratura.
Si prevedono inoltre la corresponsione del trattamento
economico spettante ai magistrati di tribunale, l'estensione
delle prerogative e delle guarentigie previste
dall'ordinamento giudiziario e la sospensione dagli albi
professionali, unitamente alla abolizione della figura dei
giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori
onorari.
La presente proposta di legge prevede, ancora,
l'immissione successiva nell'organico della magistratura
ordinaria degli appartenenti al ruolo di complemento.