XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2870
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il ruolo ad esaurimento dei magistrati di
complemento, cui accedono, a domanda, i vice procuratori
onorari della Repubblica ed i giudici onorari di tribunale,
incaricati di funzioni giudiziarie ed in servizio sino al 30
settembre 2001, ai sensi degli articoli 71 e 72
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e 35 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 2.
1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori
onorari della Repubblica di cui all'articolo 1 sono immessi
nel ruolo a tempo indeterminato, rispettivamente, nelle
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di
giudice di tribunale, a condizione che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, siano in possesso di tutti i
requisiti necessari per l'accesso ai ruoli della
magistratura.
Art. 3.
1. Il limite di età di quaranta anni, previsto
dall'articolo 124, comma 1, dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, è elevato:
a) di un anno per gli aspiranti che siano
coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni per i candidati che abbiano
conseguito l'abilitazione professionale di procuratore legale
entro il quarantesimo anno di età ovvero di avvocato ai sensi
della legge 24 febbraio 1997, n. 27. Detta elevazione del
limite di età non si cumula con quelle previste da altre
disposizioni vigenti;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei
cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di
leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni.
2. Non si tiene conto del limite di età per i candidati
che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 4.
1. Per l'immissione nel ruolo di cui all'articolo 1, gli
interessati devono presentare, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, apposita domanda
indirizzata al Consiglio superiore della magistratura,
inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica di
residenza e specificando i titoli di preferenza.
2. Formano titoli preferenziali nell'ordine:
a) l'avere avuto la conferma per il secondo
triennio a svolgere l'attività di magistrato onorario;
b) l'avere conseguito l'abilitazione alla
professione forense;
c) la disponibilità a prestare servizio presso le
sedi delle procure della Repubblica e dei tribunali definite a
rischio o disagevoli;
d) essere sottoscrittori di pubblicazioni di
carattere scientifico.
Art. 5.
1. Una apposita commissione, nominata dal Consiglio
superiore della magistratura, entro due mesi dal termine della
presentazione delle domande di cui all'articolo 4, redige
graduatorie separate per i sostituti procuratori della
Repubblica e per i giudici di tribunale.
2. L'assegnazione alle sedi avviene entro un mese dalla
pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia.
3. Dalla pubblicazione di cui al comma 2 decorre il
termine di un mese entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro della
giustizia può formulare le proprie osservazioni. Entro il mese
successivo il Consiglio superiore della magistratura provvede
sui reclami e sulle osservazioni e approva la graduatoria,
anche modificandola.
Art. 6.
1. Gli avvocati, al momento della immissione nel ruolo ad
esaurimento, devono cancellarsi immediatamente dall'albo
professionale di appartenenza.
Art. 7.
1. Entro il primo mese di frequentazione del
corso-concorso di cui all'articolo 9, i vincitori, nominati
sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei
titoli preferenziali, devono presentare in carta da bollo i
documenti richiesti per l'accertamento dei titoli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d).
2. Sono dichiarati decaduti dalla nomina coloro che
abbiano presentato i documenti oltre i termini indicati dal
comma 1.
3. La documentazione eventualmente incompleta o affetta da
vizio sanabile deve essere regolarizzata, a pena di decadenza,
entro un mese dal ricevimento di apposito invito invito da
parte dell'amministrazione.
Art. 8.
1. Al magistrato ammesso al corso-concorso di cui
all'articolo 9 è corrisposto il trattamento economico
spettante ai magistrati di tribunale, comprensivo di tutte le
indennità previste del personale dell'Amministrazione
giudiziaria.
2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti lo stato
giuridico e le guarentigie di cui alle vigenti disposizioni
riguardanti i magistrati in ruolo.
Art. 9.
1. Il Ministero della giustizia bandisce un corso-concorso
per l'immissione straordinaria nei ruoli ordinari della
magistratura ordinaria, riservato al personale di cui
all'articolo 1, finalizzato al perfezionamento della
preparazione teorica e pratica al termine del quale i
candidati sostengono una prova scritta e una orale di
carattere teorico-pratico.
2. Al corso-concorso di cui al comma 1 possono partecipare
i sostituti procuratori e i giudici di cui all'articolo 1 che
abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dal
capo dell'ufficio di appartenenza e che siano stati immessi
entro il 1^ settembre 2001.
3. Per tutta la durata del corso-concorso i sostituti
procuratori e i giudici di cui all'articolo 1 godono di un
trattamento economico uguale a quello previsto per l'uditore
giudiziario.
Art. 10.
1. Il corso-concorso di cui all'articolo 9 ha la durata di
nove mesi, è organizzato dal Consiglio superiore della
magistratura e si svolge presso le sedi dei consigli
giudiziari di appartenenza.
2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento
della prova pratica ed il punteggio da attribuire sono
stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
Art. 11.
1. Gli appartenenti al ruolo di cui all'articolo 1 che
siano in possesso dei requisiti necessari possono, altresì,
partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso a qualsiasi
carriera nelle amministrazioni dello Stato, anche nelle
regioni a statuto ordinario o speciale.
Art. 12.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge sono posti a carico degli ordinari stanziamenti dello
stato di previsione del Ministero della giustizia.
Art. 13.
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero della giustizia - Direzione generale
dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali -
Ufficio VII (concorsi in magistratura) - per le finalità di
gestione del corso-concorso e sono trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal corso-concorso.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del corso-concorso o alla
posizione giuridico-economica del magistrato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
5. I diritti di cui al comma 4 possono essere fatti valere
nei confronti del Ministero della giustizia, Direzione
generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari
generali - Ufficio VII, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il
direttore dell'Ufficio VII di cui al comma 5.
Art. 14.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.