XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2869
Onorevoli Colleghi! - La situazione del comparto
agricolo e zootecnico, specie nel mezzogiorno d'Italia ed in
particolare in Sicilia, è gravissima in conseguenza di
ripetuti eccezionali eventi che hanno arrecato notevoli e
ingenti danni alle produzioni agro-zootecniche nel decorso
anno 2001 ed in questi primi mesi del corrente anno.
Fitopatologie, venti sciroccali, siccità, gelate,
eccetera, hanno determinato una situazione di emergenza in
agricoltura tale da imporre l'immediata attivazione di
interventi straordinari di natura economica che consentano la
ripresa produttiva delle imprese agro-zootecniche.
Relativamente alla situazione sopra prospettata è evidente che
l'unica possibilità, immediata ed efficace, di ristoro dei
danni sia costituita dall'erogazione di fondi con la concreta
possibilità di riattivare gli investimenti e,
conseguentemente, di riavviare il ciclo produttivo.
Da qui l'esigenza di dare vita ad una legge che riproponga
il contenuto della legge cosiddetta "Saccomandi" rivolta al
ripianamento delle passività bancarie e contributive delle
aziende agricole.
Con la presente proposta di legge si prevede (articoli 1 e
2) la concessione alle aziende agricole danneggiate a causa
delle calamità naturali e della crisi idrica finanziamenti
decennali a tasso agevolato per fare fronte al pagamento delle
rate del credito agrario, un prestito decennale a tasso
agevolato con abbuono del 50 per cento con preammortamento
triennale, al fine di agevolare la ripresa produttiva; in
alternativa ai predetti interventi, un contributo in conto
capitale pari all'attualizzazione dell'ammontare del
contributo in conto interessi.
All'articolo 3 della proposta è prevista la concessione in
favore delle aziende zootecniche, di contributi una
tantum per l'acquisto di foraggi e mangimi occorrenti per
l'alimentazione del bestiame per l'annata agraria 2001-2002
nella misura di 80 euro per unità di bestiame adulto.
All'articolo 5 è previsto l'esonero dal pagamento per gli
anni 2000, 2001 e 2002 dei contributi dovuti ai consorzi di
bonifica per la gestione dell'irrigazione e la riduzione del
50 per cento degli oneri consortili.
L'articolo 6 prevede l'esonero nella misura del 50 per
cento del pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per l'anno 2002, mentre l'articolo 7
regola le procedure per beneficiare degli interventi
previsti.