XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2869




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alle aziende agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole che hanno subìto danni a causa delle calamità verificatesi nel corso delle annate agrarie 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002 e della emergenza idrica dichiarata di carattere eccezionale ai sensi della normativa vigente e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2002, sono concesse le provvidenze di cui alla presente legge, in aggiunta a quelle previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.
        2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, le provvidenze sono concesse alle aziende danneggiate che presentino autocertificazione resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare del danno subìto e che l'azienda agricola è ubicata nei territori colpiti da eventi calamitosi di carattere eccezionale individuati ai sensi della normativa vigente e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo.


Art. 2.

        1. Le aziende agricole danneggiate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1992-1999, per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente, alle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, hanno titolo ai seguenti interventi:

                a) finanziamenti decennali a tasso agevolato, con preammortamento di tre anni, per fare fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ancorché scadute e non pagate o, se in scadenza, già prorogate o in corso di proroga alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti entro il 1^ luglio 2003;

                b) al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole, ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 che hanno subìto nel periodo 1999-2000, 2000-2001, o subiscano nel corso dell'annata 2001-2002 per carenza idrica danni di entità non inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica, un prestito decennale, a tasso agevolato, con abbuono del 50 per cento, con preammortamento triennale, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese e alle relative gestioni previdenziali;

                c) in alternativa agli interventi di cui alle lettere a) e b), un contributo in conto capitale pari all'attualizzazione dell'ammontare del contributo in conto interessi.

        2. Per determinare l'entità del danno subìto dalle aziende si applicano le modalità e le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.
        3. Gli istituti di credito sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e fino alla data di emanazione da parte della regione del nulla osta di concessione dei finanziamenti di soccorso decennali e, comunque, per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate di cui al comma 1, comprese le garanzie che assistono i relativi finanziamenti. Gli interessi, che maturano a seguito della proroga, si sommano alle passività da consolidare e concorrono a formare la sorte capitale del finanziamento di soccorso decennale.
        4. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono garantiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, di seguito denominato "testo unico", e le rate prorogate sono assistite dai privilegi di cui all'articolo 46 del testo unico.
        5. Al fine di non gravare le aziende agricole di maggiori oneri per interessi, i finanziamenti di soccorso decennali possono essere anticipati dalle banche, a richiesta dei produttori agricoli conduttori delle aziende agricole danneggiate, previa presentazione di autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        6. Le domande e le autocertificazioni devono essere presentate alla regione o all'ente da essa delegato, e all'istituto di credito prescelto dal produttore agricolo entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 7.


Art. 3.

        1. A favore delle aziende zootecniche, comprese quelle agro-pastorali, ricadenti nei territori di cui all'articolo 1, che hanno subìto danni di entità non inferiore al 35 per cento del valore della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica, sono concessi contributi una tantum per l'acquisto di foraggi e mangimi occorrenti per l'alimentazione del bestiame per l'annata agraria 2001-2002, nella misura di 80 euro per unità di bestiame adulto, calcolato secondo le tabelle di conversione previste dalla vigente normativa comunitaria.


Art. 4.

        1. Le cooperative di imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e le associazioni dei produttori agricoli riconosciute, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei quali le quantità dei prodotti conferiti dai soci non sia inferiore, come media delle tre campagne precedenti l'evento avverso relativo all'annata agraria 1999-2000, al 51 per cento dei prodotti lavorati, che abbiano avuto una riduzione nei conferimenti non inferiore al 45 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento avverso dell'annata agraria 1999-2000 e nelle quali il 50 per cento dei soci conferenti ricade nei territori di cui all'articolo 1, possono beneficiare, per una sola volta, di un contributo pari al 50 per cento della media dei costi di gestione sostenuti nel triennio 1997-1999.


Art. 5.

        1. I consorzi di bonifica operanti nei territori di cui all'articolo 1, i quali a causa della carenza di acqua per l'irrigazione hanno dovuto sospendere, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, concedono per gli anni 2000, 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione del 50 per cento degli oneri consortili.
        2. Ai consorzi di cui al comma 1, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma 1, sono concessi contributi nel limite del 90 per cento delle spese non coperte dal minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie pubbliche disponibili.


Art. 6.

        1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1992-1999, per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente, alle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l'anno 2002.
        2. Nei territori di cui all'articolo 1, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo è accordato dall'ente impositore previa presentazione di domanda e di autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte del titolare delle aziende agricole danneggiate.


Art. 7.

        1. 1. Le provvidenze previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono erogate dalla regione o dagli enti da essa delegati previa presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda corredata da un'autocertificazione resa dal richiedente ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'entità del danno subìto nel corso delle annate agrarie 1999-2000, 2000-2001 o 2001-2002 ed il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
        2. Le regioni o gli enti da essa delegati dispongono la pubblicazione dell'elenco nominativo dei beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge, l'ammontare delle provvidenze percepite e il comune in cui è ubicata l'azienda agricola o l'organismo cooperativo o associativo.
        3. In deroga alla vigente normativa, è riconosciuto per l'anno 2001, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non inferiori a quelle attribuite negli elenchi anagrafici dell'anno 1999, a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento, a validità prorogata, dei comuni ubicati nei territori di cui all'articolo 1.


Art. 8.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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