XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2869
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alle aziende agricole, singole e associate, e alle
cooperative agricole che hanno subìto danni a causa delle
calamità verificatesi nel corso delle annate agrarie
1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002 e della emergenza idrica
dichiarata di carattere eccezionale ai sensi della normativa
vigente e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2002, sono concesse le
provvidenze di cui alla presente legge, in aggiunta a quelle
previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive
modificazioni.
2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14
febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, le
provvidenze sono concesse alle aziende danneggiate che
presentino autocertificazione resa ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante l'ammontare del danno subìto e che
l'azienda agricola è ubicata nei territori colpiti da eventi
calamitosi di carattere eccezionale individuati ai sensi della
normativa vigente e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 2.
1. Le aziende agricole danneggiate, di cui all'articolo 1,
aventi diritto, nel periodo 1992-1999, per almeno tre annate
agrarie, anche non consecutive, congiuntamente o
disgiuntamente, alle provvidenze di cui all'articolo 3, comma
2, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, hanno titolo ai seguenti interventi:
a) finanziamenti decennali a tasso agevolato, con
preammortamento di tre anni, per fare fronte al pagamento
delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e
di miglioramento, ancorché scadute e non pagate o, se in
scadenza, già prorogate o in corso di proroga alla data di
entrata in vigore della presente legge e scadenti entro il 1^
luglio 2003;
b) al fine di agevolare la ripresa produttiva
delle aziende agricole, ricadenti nei territori di cui
all'articolo 1 che hanno subìto nel periodo 1999-2000,
2000-2001, o subiscano nel corso dell'annata 2001-2002 per
carenza idrica danni di entità non inferiore al 35 per cento
della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica,
un prestito decennale, a tasso agevolato, con abbuono del 50
per cento, con preammortamento triennale, a favore dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo
principale singoli o associati, iscritti nel registro delle
imprese e alle relative gestioni previdenziali;
c) in alternativa agli interventi di cui alle
lettere a) e b), un contributo in conto capitale
pari all'attualizzazione dell'ammontare del contributo in
conto interessi.
2. Per determinare l'entità del danno subìto dalle aziende
si applicano le modalità e le procedure di cui alla legge 14
febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.
3. Gli istituti di credito sono autorizzati a prorogare,
per una sola volta e fino alla data di emanazione da parte
della regione del nulla osta di concessione dei finanziamenti
di soccorso decennali e, comunque, per non più di ventiquattro
mesi, la scadenza delle rate di cui al comma 1, comprese le
garanzie che assistono i relativi finanziamenti. Gli
interessi, che maturano a seguito della proroga, si sommano
alle passività da consolidare e concorrono a formare la sorte
capitale del finanziamento di soccorso decennale.
4. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere a) e
b), del presente articolo sono garantiti dal Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385,
di seguito denominato "testo unico", e le rate prorogate sono
assistite dai privilegi di cui all'articolo 46 del testo
unico.
5. Al fine di non gravare le aziende agricole di maggiori
oneri per interessi, i finanziamenti di soccorso decennali
possono essere anticipati dalle banche, a richiesta dei
produttori agricoli conduttori delle aziende agricole
danneggiate, previa presentazione di autocertificazione, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le domande e le autocertificazioni devono essere
presentate alla regione o all'ente da essa delegato, e
all'istituto di credito prescelto dal produttore agricolo
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 7.
Art. 3.
1. A favore delle aziende zootecniche, comprese quelle
agro-pastorali, ricadenti nei territori di cui all'articolo 1,
che hanno subìto danni di entità non inferiore al 35 per cento
del valore della produzione lorda vendibile, esclusa quella
zootecnica, sono concessi contributi una tantum per
l'acquisto di foraggi e mangimi occorrenti per l'alimentazione
del bestiame per l'annata agraria 2001-2002, nella misura di
80 euro per unità di bestiame adulto, calcolato secondo le
tabelle di conversione previste dalla vigente normativa
comunitaria.
Art. 4.
1. Le cooperative di imprenditori agricoli di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, e le associazioni dei produttori agricoli
riconosciute, che gestiscono impianti di raccolta,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli, nei quali le quantità dei prodotti conferiti dai
soci non sia inferiore, come media delle tre campagne
precedenti l'evento avverso relativo all'annata agraria
1999-2000, al 51 per cento dei prodotti lavorati, che abbiano
avuto una riduzione nei conferimenti non inferiore al 45 per
cento della media delle tre campagne precedenti l'evento
avverso dell'annata agraria 1999-2000 e nelle quali il 50 per
cento dei soci conferenti ricade nei territori di cui
all'articolo 1, possono beneficiare, per una sola volta, di un
contributo pari al 50 per cento della media dei costi di
gestione sostenuti nel triennio 1997-1999.
Art. 5.
1. I consorzi di bonifica operanti nei territori di cui
all'articolo 1, i quali a causa della carenza di acqua per
l'irrigazione hanno dovuto sospendere, anche parzialmente,
l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, concedono per gli
anni 2000, 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi
dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione del 50
per cento degli oneri consortili.
2. Ai consorzi di cui al comma 1, che registrano minori
entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al
medesimo comma 1, sono concessi contributi nel limite del 90
per cento delle spese non coperte dal minore gettito
conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie
pubbliche disponibili.
Art. 6.
1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché
alle aziende coltivatrici dirette danneggiate dagli eventi
calamitosi di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo
1992-1999, per almeno tre annate agrarie, anche non
consecutive, congiuntamente o disgiuntamente, alle provvidenze
di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c),
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è concesso l'esonero
nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per l'anno 2002.
2. Nei territori di cui all'articolo 1, l'esonero dal
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui
al comma 1 del presente articolo è accordato dall'ente
impositore previa presentazione di domanda e di
autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
parte del titolare delle aziende agricole danneggiate.
Art. 7.
1. 1. Le provvidenze previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5
della presente legge sono erogate dalla regione o dagli enti
da essa delegati previa presentazione da parte dell'azienda
interessata di una domanda corredata da un'autocertificazione
resa dal richiedente ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante l'entità del danno subìto nel corso delle
annate agrarie 1999-2000, 2000-2001 o 2001-2002 ed il possesso
dei requisiti di cui alla presente legge.
2. Le regioni o gli enti da essa delegati dispongono la
pubblicazione dell'elenco nominativo dei beneficiari delle
provvidenze previste dalla presente legge, l'ammontare delle
provvidenze percepite e il comune in cui è ubicata l'azienda
agricola o l'organismo cooperativo o associativo.
3. In deroga alla vigente normativa, è riconosciuto per
l'anno 2001, il diritto alle prestazioni previdenziali ed
assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non
inferiori a quelle attribuite negli elenchi anagrafici
dell'anno 1999, a favore dei lavoratori agricoli iscritti
negli elenchi anagrafici di rilevamento, a validità prorogata,
dei comuni ubicati nei territori di cui all'articolo 1.
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.