XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2868
Onorevoli Colleghi! - La legge 24 febbraio 1992, n.
225, stabilisce che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
la struttura portante della protezione civile. Questa norma,
pur rappresentando un passo avanti nella riorganizzazione
della protezione civile è rimasta, a distanza di dieci anni,
lettera morta.
Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ha
abrogato l'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che istituiva l'agenzia nazionale della protezione
civile, ma non prevede un nuovo assetto organizzativo e
strutturale della protezione civile. Rimane indefinito il
modello per ciò che riguarda la tipologia dei rischi, le
attività di protezione civile, la distribuzione di
responsabilità e competenze e, in particolare,
l'organizzazione delle amministrazioni competenti e le loro
funzioni formative e informative.
Da una indagine del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, in Italia un comune su tre è ad elevato
rischio di dissesto idrogeologico. Le aree a più alto rischio
sono 11.468. Il fabbisogno per queste emergenze è elevato, le
frane interessano circa 6.770 aree, mentre il pericolo
alluvione si riscontra in quasi 2.500 zone. Tale quadro è
provvisorio e si basa sullo stato d'attuazione della
pianificazione provinciale. In particolare, sono state censite
le aree a rischio frane, valanghe e alluvioni, come previsto
dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, noto come
decreto "Sarno".
Siamo in un contesto nazionale difforme e condizionato
dalla stessa morfologia del territorio; il problema tuttavia
interessa l'intera penisola.
Per quanto riguarda il rischio sismico, in Italia si sono
verificati dal 1905 al 1997 19 eventi con oltre 124 mila
morti. Questo dato ci fa purtroppo ipotizzare che tali
fenomeni si ripeteranno in un prossimo futuro.
Altro fenomeno di vasta portata è quello relativo agli
incendi boschivi, che ogni anno colpiscono gravemente il
patrimonio forestale: gli incendi sono spesso causati
dall'uomo per incuria o dolo. L'aumento di visitatori
turistici nelle riserve forestali e la totale mancanza di
un'educazione ambientale ne sono le cause principali.
Vi sono anche problemi relativi agli inquinamenti, spesso
dovuti a dolo o incuria dell'uomo, e alle grandi quantità di
materiali pericolosi che ogni giorno attraversano la rete
stradale e ferroviaria italiana.
Altre categorie di rischio richiedono interventi continui
ed urgenti nel nostro Paese: incendi di abitazioni e incidenti
su siti industriali, incidenti stradali e sul lavoro, con
conseguente necessità di soccorsi alle persone.
Attualmente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera
quotidianamente nelle attività di protezione civile.
La protezione civile interessa diverse istituzioni
(Ministero dell'ambiente, della sanità, dell'interno,
eccetera) e molteplici strutture (vigili del fuoco, protezione
civile, associazioni di volontariato).
La legge n. 225 del 1992 individua le forze che concorrono
alle attività di protezione civile, ma non una componente
responsabile e autorevole in grado di coordinare la
previsione, la prevenzione e il soccorso, mettendo a punto per
i cittadini piani di educazione alla protezione civile. Con la
presente proposta di legge si intende stabilire
inequivocabilmente che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
è la struttura di riferimento dell'organizzazione statale
della protezione civile e necessita perciò di essere
ricollocata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile, attribuendole una nuova
definizione di "Corpo nazionale della protezione civile".
Questo per una ragione di carattere organizzativo: infatti,
l'organismo che sovrintende alla protezione civile deve essere
super partes, avere prerogative privilegiate nei
confronti delle altre amministrazioni e non può essere
inglobato in un Dicastero. La Presidenza del Consiglio può
fornire i mezzi e gli uomini adeguati per superare il
tradizionale concetto dell'intervento d'emergenza ed entrare
in quello della prevenzione quotidiana e della educazione
(articoli 1 e 2 della presente proposta di legge).
All'articolo 3 vengono indicati i compiti del Corpo
nazionale di protezione civile, comprendenti le attività di
educazione, raccolta dati, e soprattutto coordinamento di
tutte le strutture di protezione civile. Un coordinamento
gestionale e organizzativo quasi "sul campo".
All'articolo 4 vengono indicate le nuove strutture in cui
il Corpo nazionale della protezione civile dovrà organizzarsi
per operare al meglio, sia nell'ambito delle attività
tradizionali che di quelle rese necessarie da una società
moderna e complessa quale la nostra.
Gli articoli 5 e 6 indicano le conseguenze amministrative
e finanziarie del passaggio del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco dal Ministero dell'interno alla Presidenza del Consiglio
dei ministri-Dipartimento della protezione civile.
Gli ultimi articoli indicano i passaggi normativi
necessari per dare attuazione alla legge; abrogano infine
alcune norme che di fatto configurano un Corpo nazionale
ancora basato su strutture militari (tanto da prevederne
l'armamento individuale) o addirittura militarizzabile in caso
di necessità.