XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2868




        Onorevoli Colleghi! - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è la struttura portante della protezione civile. Questa norma, pur rappresentando un passo avanti nella riorganizzazione della protezione civile è rimasta, a distanza di dieci anni, lettera morta.
        Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ha abrogato l'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituiva l'agenzia nazionale della protezione civile, ma non prevede un nuovo assetto organizzativo e strutturale della protezione civile. Rimane indefinito il modello per ciò che riguarda la tipologia dei rischi, le attività di protezione civile, la distribuzione di responsabilità e competenze e, in particolare, l'organizzazione delle amministrazioni competenti e le loro funzioni formative e informative.
        Da una indagine del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in Italia un comune su tre è ad elevato rischio di dissesto idrogeologico. Le aree a più alto rischio sono 11.468. Il fabbisogno per queste emergenze è elevato, le frane interessano circa 6.770 aree, mentre il pericolo alluvione si riscontra in quasi 2.500 zone. Tale quadro è provvisorio e si basa sullo stato d'attuazione della pianificazione provinciale. In particolare, sono state censite le aree a rischio frane, valanghe e alluvioni, come previsto dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, noto come decreto "Sarno".
        Siamo in un contesto nazionale difforme e condizionato dalla stessa morfologia del territorio; il problema tuttavia interessa l'intera penisola.
        Per quanto riguarda il rischio sismico, in Italia si sono verificati dal 1905 al 1997 19 eventi con oltre 124 mila morti. Questo dato ci fa purtroppo ipotizzare che tali fenomeni si ripeteranno in un prossimo futuro.
        Altro fenomeno di vasta portata è quello relativo agli incendi boschivi, che ogni anno colpiscono gravemente il patrimonio forestale: gli incendi sono spesso causati dall'uomo per incuria o dolo. L'aumento di visitatori turistici nelle riserve forestali e la totale mancanza di un'educazione ambientale ne sono le cause principali.
        Vi sono anche problemi relativi agli inquinamenti, spesso dovuti a dolo o incuria dell'uomo, e alle grandi quantità di materiali pericolosi che ogni giorno attraversano la rete stradale e ferroviaria italiana.
        Altre categorie di rischio richiedono interventi continui ed urgenti nel nostro Paese: incendi di abitazioni e incidenti su siti industriali, incidenti stradali e sul lavoro, con conseguente necessità di soccorsi alle persone.
        Attualmente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera quotidianamente nelle attività di protezione civile.
        La protezione civile interessa diverse istituzioni (Ministero dell'ambiente, della sanità, dell'interno, eccetera) e molteplici strutture (vigili del fuoco, protezione civile, associazioni di volontariato).
        La legge n. 225 del 1992 individua le forze che concorrono alle attività di protezione civile, ma non una componente responsabile e autorevole in grado di coordinare la previsione, la prevenzione e il soccorso, mettendo a punto per i cittadini piani di educazione alla protezione civile. Con la presente proposta di legge si intende stabilire inequivocabilmente che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è la struttura di riferimento dell'organizzazione statale della protezione civile e necessita perciò di essere ricollocata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, attribuendole una nuova definizione di "Corpo nazionale della protezione civile". Questo per una ragione di carattere organizzativo: infatti, l'organismo che sovrintende alla protezione civile deve essere super partes, avere prerogative privilegiate nei confronti delle altre amministrazioni e non può essere inglobato in un Dicastero. La Presidenza del Consiglio può fornire i mezzi e gli uomini adeguati per superare il tradizionale concetto dell'intervento d'emergenza ed entrare in quello della prevenzione quotidiana e della educazione (articoli 1 e 2 della presente proposta di legge).
        All'articolo 3 vengono indicati i compiti del Corpo nazionale di protezione civile, comprendenti le attività di educazione, raccolta dati, e soprattutto coordinamento di tutte le strutture di protezione civile. Un coordinamento gestionale e organizzativo quasi "sul campo".
        All'articolo 4 vengono indicate le nuove strutture in cui il Corpo nazionale della protezione civile dovrà organizzarsi per operare al meglio, sia nell'ambito delle attività tradizionali che di quelle rese necessarie da una società moderna e complessa quale la nostra.
        Gli articoli 5 e 6 indicano le conseguenze amministrative e finanziarie del passaggio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal Ministero dell'interno alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile.
        Gli ultimi articoli indicano i passaggi normativi necessari per dare attuazione alla legge; abrogano infine alcune norme che di fatto configurano un Corpo nazionale ancora basato su strutture militari (tanto da prevederne l'armamento individuale) o addirittura militarizzabile in caso di necessità.




Frontespizio Testo articoli