XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2868
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Collocazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle
dipendenze della Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della protezione civile).
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il
conseguimento delle finalità della protezione civile, è posto
alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della protezione civile.
2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce la
forza fondamentale e primaria della protezione civile e assume
la denominazione di "Corpo nazionale di protezione civile". Il
Corpo nazionale di protezione civile effettua una presenza
operativa sul territorio, in grado di garantire interventi
specializzati e di massa nelle grandi concentrazioni urbane e
nelle aree a rischio di calamità.
Art. 2.
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Consiglio dei ministri).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove,
indirizza, coordina e controlla le iniziative e le attività
delle amministrazioni dello Stato nei settori che interessano
la previsione e la prevenzione delle calamità, nonché la
gestione dei soccorsi.
2. Ai fini del coordinamento della protezione civile,
oltre che della struttura dipartimentale istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Presidente del
Consiglio si può avvalere per l'assolvimento delle funzioni di
sua competenza, della collaborazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, oppure di un
Sottosegretario, il quale assume la direzione del Corpo
nazionale della protezione civile e ne cura l'efficienza
operativa ed amministrativa.
3. Il Consiglio dei ministri, al verificarsi di eventi
calamitosi o in previsione di essi, sulla base della loro
tipologia, delibera lo stato di emergenza nazionale, ne
determina l'estensione territoriale, secondo la stima della
natura e dell'entità degli stessi eventi. Il Consiglio dei
Ministri provvede altresì alla revoca dello stato di
emergenza.
Art. 3.
(Compiti del Corpo nazionale
di protezione civile).
1. Le sedi e gli uffici del Corpo nazionale di protezione
civile sono centri organizzativi e di riferimento sul
territorio per le attività di protezione civile, svolgendo in
particolare i seguenti compiti:
a) coordinamento operativo ed esecutivo delle
associazioni di volontariato e degli organismi che le
promuovono;
b) predisposizione e coordinamento delle
esercitazioni di protezione civile sul territorio;
c) raccolta delle informazioni, ricerche e dati,
elaborati dagli enti preposti, utili alle attività di
prevenzione, educazione ed intervento di protezione civile sul
territorio;
d) partecipazione alla predisposizione dei
programmi nazionali elaborati dal Dipartimento di protezione
civile, di previsione, prevenzione e soccorso in relazione
alle varie ipotesi di rischio ed ai piani per l'attuazione
delle conseguenti misure di emergenza.
2. Per le attività indicate al comma 1, le sedi e gli
uffici del Corpo nazionale di protezione civile operano in
sinergia con le strutture di protezione civile degli enti
locali.
Art. 4.
(Strutture del Corpo nazionale
di protezione civile).
1. Le strutture del Corpo nazionale di protezione civile,
per lo svolgimento dei compiti di soccorso tecnico urgente e
protezione civile, sono così organizzate:
a) la Direzione generale del Dipartimento della
protezione civile svolge il compito di direzione e vigilanza
sui vari organi del Corpo nazionale di protezione civile. La
Direzione generale cura inoltre, attraverso le scuole centrali
antincendio e i poli didattici regionali, la formazione e
l'aggiornamento del personale nonché delle associazioni di
volontariato di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3;
b) le direzioni regionali che, oltre ad esercitare il
controllo ispettivo sugli uffici provinciali dipendenti,
curano i collegamenti e coordinano l'azione del Corpo
nazionale di protezione civile con gli altri operatori
pubblici e privati interessati alla protezione civile a
livello regionale. In particolare il direttore regionale del
Corpo nazionale di protezione civile, di concerto con
l'Amministrazione regionale, applica le direttive per lo
svolgimento delle attività di soccorso tecnico urgente e
protezione civile;
c) gli attuali comandi provinciali assumono la
denominazione di uffici provinciali del Corpo nazionale di
protezione civile e curano l'azione del Corpo sul territorio;
applicano, di intesa con le amministrazioni provinciali e con
i prefetti, le direttive per lo svolgimento dell'attività di
protezione civile;
d) gli attuali distaccamenti assumono la
denominazione di sezioni intercomunali del Corpo nazionale di
protezione civile. Sono amministrate dal capo ufficio della
provincia di appartenenza e sono dirette, sul piano tecnico,
da un funzionario direttivo. Le sezioni intercomunali
provvedono all'espletamento degli interventi di soccorso nel
territorio di competenza, effettuano le pratiche di
prevenzione incendi e di verifica, svolgono attività di
previsione e prevenzione, raccogliendo dati sui rischi nel
territorio derivanti da cause idrogeologiche, sismiche e
industriali, di intesa con gli enti locali interessati e con
gli altri enti pubblici e privati dell'area geografica di loro
pertinenza;
e) le sezioni volontarie comunali sono strutture
organizzate a livello comunale, ovunque le istituzioni locali
ed i cittadini lo ritengano opportuno. Tali strutture sono
gestite da personale volontario, dipendono dal Corpo nazionale
di protezione civile, svolgono attività di soccorso tecnico
urgente e concorrono all'attività di protezione civile. Le
sezioni volontarie comunali sono dirette e coordinate dai
funzionari direttivi degli uffici provinciali o
intercomunali;
f) le colonne mobili di soccorso sono strutture
costituite in ogni ufficio provinciale e intercomunale del
Corpo nazionale della protezione civile. Tali strutture sono
formate da un nucleo di personale nella proporzione di un
terzo dell'organico dell'ufficio o sezione, opportunamente
equipaggiato ed attrezzato per il tempestivo intervento in
caso di calamità. Il personale del Corpo nazionale di
protezione civile si alterna a rotazione, onde garantire il
mantenimento attitudinale all'interventistica tra l'attività
di soccorso tecnico urgente e quella della colonna mobile di
soccorso. Il personale operativo nel periodo in cui è preposto
all'attività di colonna mobile di soccorso, se non impiegato
in situazioni operative o di addestramento, cura l'attività di
previsione e prevenzione dell'ufficio o sezione di
appartenenza, nonché la formazione;
g) gli uffici provinciali sono dotati, secondo la
posizione geografia, l'orografia del territorio e le
particolare esigenze locali, di squadre di operatori
specializzati, nei seguenti settori: elicotteristi,
sommozzatori, radiometristi, padroni di barca e motoristi
navali, nuclei di soccorso alpino fluviale, conduttori di
mezzi speciali, radioriparatori, istruttori, operatori di
squadra, esperti di rianimazione (basic life support),
speleologi. Le sezioni intercomunali e le sedi comunali
volontarie, in caso di necessità, possono richiedere
l'intervento delle squadre di operatori specializzati agli
uffici provinciali di appartenenza o a quelli più vicini al
luogo dell'intervento che ne siano dotati.
Art. 5.
(Trasferimento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco alla Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della protezione civile).
1. Gli uffici ed il personale del Ministero dell'interno
operanti presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso
pubblico e difesa civile sono trasferiti alle dipendenze della
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della
protezione civile.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni.
Art. 7.
(Norme particolari
e regolamento di attuazione).
1. Con apposito regolamento di attuazione emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite:
a) la distribuzione delle sezioni intercomunali
sul territorio di ogni provincia sulla base dei criteri della
densità abitativa, del livello di industrializzazione, della
condizione morfologica e idrogeologica del territorio, della
categoria di pericolosità sismica. Tali sezioni sono dislocate
sul territorio provinciale in modo da assicurare tempi massimi
d'intervento, in ogni luogo della provincia, non superiori a
venti minuti;
b) la strutturazione delle squadre e le rispettive
competenze sul piano operativo del soccorso e del rapporto con
gli enti locali;
c) la quantità e la qualità degli automezzi, con
il relativo equipaggio distinto per qualifiche e mansioni, da
adibire a soccorso per ogni ufficio provinciale o sezione
intercomunale, in relazione alla prevalenza dei criteri di cui
alla lettera a).
Art. 8.
(Norme finali).
1. Sono abrogati il regio decreto 5 novembre 1937, n.
2678, la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed il secondo comma
dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1961, n. 469.
2. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e della legge 9 novembre 2001, n. 401,
incompatibili con le disposizioni della presente legge.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto
legislativo al fine di armonizzare, sulla base dei princìpi
contenuti nella presente legge, le norme della presente legge
con la normativa in vigore.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.