XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2868




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Collocazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle
dipendenze della Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della protezione civile).

        1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il conseguimento delle finalità della protezione civile, è posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile.
        2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce la forza fondamentale e primaria della protezione civile e assume la denominazione di "Corpo nazionale di protezione civile". Il Corpo nazionale di protezione civile effettua una presenza operativa sul territorio, in grado di garantire interventi specializzati e di massa nelle grandi concentrazioni urbane e nelle aree a rischio di calamità.


Art. 2.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Consiglio dei ministri).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove, indirizza, coordina e controlla le iniziative e le attività delle amministrazioni dello Stato nei settori che interessano la previsione e la prevenzione delle calamità, nonché la gestione dei soccorsi.
        2. Ai fini del coordinamento della protezione civile, oltre che della struttura dipartimentale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio si può avvalere per l'assolvimento delle funzioni di sua competenza, della collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, oppure di un Sottosegretario, il quale assume la direzione del Corpo nazionale della protezione civile e ne cura l'efficienza operativa ed amministrativa.
        3. Il Consiglio dei ministri, al verificarsi di eventi calamitosi o in previsione di essi, sulla base della loro tipologia, delibera lo stato di emergenza nazionale, ne determina l'estensione territoriale, secondo la stima della natura e dell'entità degli stessi eventi. Il Consiglio dei Ministri provvede altresì alla revoca dello stato di emergenza.


Art. 3.

(Compiti del Corpo nazionale
di protezione civile).

        1. Le sedi e gli uffici del Corpo nazionale di protezione civile sono centri organizzativi e di riferimento sul territorio per le attività di protezione civile, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

            a) coordinamento operativo ed esecutivo delle associazioni di volontariato e degli organismi che le promuovono;

            b) predisposizione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile sul territorio;

            c) raccolta delle informazioni, ricerche e dati, elaborati dagli enti preposti, utili alle attività di prevenzione, educazione ed intervento di protezione civile sul territorio;

            d) partecipazione alla predisposizione dei programmi nazionali elaborati dal Dipartimento di protezione civile, di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio ed ai piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

        2. Per le attività indicate al comma 1, le sedi e gli uffici del Corpo nazionale di protezione civile operano in sinergia con le strutture di protezione civile degli enti locali.


Art. 4.

(Strutture del Corpo nazionale
di protezione civile).

        1. Le strutture del Corpo nazionale di protezione civile, per lo svolgimento dei compiti di soccorso tecnico urgente e protezione civile, sono così organizzate:

            a) la Direzione generale del Dipartimento della protezione civile svolge il compito di direzione e vigilanza sui vari organi del Corpo nazionale di protezione civile. La Direzione generale cura inoltre, attraverso le scuole centrali antincendio e i poli didattici regionali, la formazione e l'aggiornamento del personale nonché delle associazioni di volontariato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3;

            b) le direzioni regionali che, oltre ad esercitare il controllo ispettivo sugli uffici provinciali dipendenti, curano i collegamenti e coordinano l'azione del Corpo nazionale di protezione civile con gli altri operatori pubblici e privati interessati alla protezione civile a livello regionale. In particolare il direttore regionale del Corpo nazionale di protezione civile, di concerto con l'Amministrazione regionale, applica le direttive per lo svolgimento delle attività di soccorso tecnico urgente e protezione civile;

            c) gli attuali comandi provinciali assumono la denominazione di uffici provinciali del Corpo nazionale di protezione civile e curano l'azione del Corpo sul territorio; applicano, di intesa con le amministrazioni provinciali e con i prefetti, le direttive per lo svolgimento dell'attività di protezione civile;

            d) gli attuali distaccamenti assumono la denominazione di sezioni intercomunali del Corpo nazionale di protezione civile. Sono amministrate dal capo ufficio della provincia di appartenenza e sono dirette, sul piano tecnico, da un funzionario direttivo. Le sezioni intercomunali provvedono all'espletamento degli interventi di soccorso nel territorio di competenza, effettuano le pratiche di prevenzione incendi e di verifica, svolgono attività di previsione e prevenzione, raccogliendo dati sui rischi nel territorio derivanti da cause idrogeologiche, sismiche e industriali, di intesa con gli enti locali interessati e con gli altri enti pubblici e privati dell'area geografica di loro pertinenza;

            e) le sezioni volontarie comunali sono strutture organizzate a livello comunale, ovunque le istituzioni locali ed i cittadini lo ritengano opportuno. Tali strutture sono gestite da personale volontario, dipendono dal Corpo nazionale di protezione civile, svolgono attività di soccorso tecnico urgente e concorrono all'attività di protezione civile. Le sezioni volontarie comunali sono dirette e coordinate dai funzionari direttivi degli uffici provinciali o intercomunali;

            f) le colonne mobili di soccorso sono strutture costituite in ogni ufficio provinciale e intercomunale del Corpo nazionale della protezione civile. Tali strutture sono formate da un nucleo di personale nella proporzione di un terzo dell'organico dell'ufficio o sezione, opportunamente equipaggiato ed attrezzato per il tempestivo intervento in caso di calamità. Il personale del Corpo nazionale di protezione civile si alterna a rotazione, onde garantire il mantenimento attitudinale all'interventistica tra l'attività di soccorso tecnico urgente e quella della colonna mobile di soccorso. Il personale operativo nel periodo in cui è preposto all'attività di colonna mobile di soccorso, se non impiegato in situazioni operative o di addestramento, cura l'attività di previsione e prevenzione dell'ufficio o sezione di appartenenza, nonché la formazione;

            g) gli uffici provinciali sono dotati, secondo la posizione geografia, l'orografia del territorio e le particolare esigenze locali, di squadre di operatori specializzati, nei seguenti settori: elicotteristi, sommozzatori, radiometristi, padroni di barca e motoristi navali, nuclei di soccorso alpino fluviale, conduttori di mezzi speciali, radioriparatori, istruttori, operatori di squadra, esperti di rianimazione (basic life support), speleologi. Le sezioni intercomunali e le sedi comunali volontarie, in caso di necessità, possono richiedere l'intervento delle squadre di operatori specializzati agli uffici provinciali di appartenenza o a quelli più vicini al luogo dell'intervento che ne siano dotati.


Art. 5.

(Trasferimento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco alla Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della protezione civile).

        1. Gli uffici ed il personale del Ministero dell'interno operanti presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile sono trasferiti alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.


Art. 7.

(Norme particolari
e regolamento di attuazione).

        1. Con apposito regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite:

            a) la distribuzione delle sezioni intercomunali sul territorio di ogni provincia sulla base dei criteri della densità abitativa, del livello di industrializzazione, della condizione morfologica e idrogeologica del territorio, della categoria di pericolosità sismica. Tali sezioni sono dislocate sul territorio provinciale in modo da assicurare tempi massimi d'intervento, in ogni luogo della provincia, non superiori a venti minuti;

            b) la strutturazione delle squadre e le rispettive competenze sul piano operativo del soccorso e del rapporto con gli enti locali;

            c) la quantità e la qualità degli automezzi, con il relativo equipaggio distinto per qualifiche e mansioni, da adibire a soccorso per ogni ufficio provinciale o sezione intercomunale, in relazione alla prevalenza dei criteri di cui alla lettera a).


Art. 8.

(Norme finali).

        1. Sono abrogati il regio decreto 5 novembre 1937, n. 2678, la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed il secondo comma dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1961, n. 469.
        2. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della legge 9 novembre 2001, n. 401, incompatibili con le disposizioni della presente legge.
        3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo al fine di armonizzare, sulla base dei princìpi contenuti nella presente legge, le norme della presente legge con la normativa in vigore.


Art. 9.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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