XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2866
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dall'esigenza di prevedere una specifica disciplina per
combattere concretamente, all'interno delle nostre caserme, i
fenomeni del nonnismo e del mobbing.
Rispetto alla scorsa legislatura l'attenzione sia pubblica
che quella degli organi competenti su questa delicata piaga
sociale si è sicuramente affievolita.
Certamente molto ha influito su questo atteggiamento il
diminuire degli episodi ed il maggior rigore nel combattere in
tutte le sedi tali fenomeni.
Le cifre però, dicono che non è possibile abbassare la
guardia e che, purtroppo, continuano ad essere troppi i casi
in cui l'autorità giudiziaria militare è chiamata a decidere
su fattispecie comunque riconducibili a comportamenti tipici
di "bullismo", o più esattamente, nonnismo.
Il problema però rimane sempre lo stesso, il nostro
ordinamento non ha provveduto a tipizzare tale comportamento
con una figura autonoma di reato, la magistratura militare
quindi si è trovata, pur riconoscendo i tratti tipici del
fenomeno nei singoli casi, a dover applicare le sanzioni
previste per altri reati prendono in considerazione,
preliminarmente, l'effetto di tale sanzione, piuttosto che la
causa scatenante.
La presente proposta di legge si prefigge come prima cosa
di colmare questa lacuna, inserendo nel codice penale militare
di pace una specifica disciplina per tutti quei comportamenti
che sono configurabili come atti di nonnismo, ma, soprattutto
per combattere ed eliminare il fenomeno che trova la sua forza
attraverso una errata e distorta interpretazione del sistema
militare e soprattutto del potere gerarchico su cui questo è
costituito.
Molto spesso il "branco" di militari si accanisce, con
violenza fisica o psicologica, sul soggetto più debole facendo
leva sulla maggiore anzianità di servizio che molto spesso
affianca, o forse è meglio dire sostituisce, l'impostazione
gerarchica tipica dell'intero sistema militare.
Tale interpretazione, oltre a creare un diretto ed
evidente danno ai soggetti vittime di questi comportamenti,
crea un grave pregiudizio all'istituzione militare,
soprattutto nell'attuale fase di trasformazione delle Forze
armate che porterà a breve all'abbandono dell'esercito di leva
per una scelta di tipo volontario e professionale.
L'identificazione, anche parziale, del nonnismo con la
cultura militare avrebbe conseguenze assai negative sul piano
del reclutamento, ed è opportuno, quindi, correre per tempo ai
ripari fornendo i necessari strumenti all'autorità giudiziaria
per garantire il più completo ed incondizionato rispetto dei
diritti della persona anche nell'ambito delle Forze armate.
La presente proposta di legge è stata concepita tenendo
conto dei precedenti progetti di legge con contenuto analogo
presentati in questa e nella precedente legislatura: il
risultato è un testo composito che pone rimedio alle lacune
dell'ordinamento militare prevedendo l'inserimento di nuove
specifiche fattispecie di reato. Prendendo spunto anche dalla
proposta di legge presentata in questa legislatura
dall'onorevole Rizzi (atto Camera n. 929) è previsto un
risarcimento da parte dello Stato per tutte le vittime di
episodi di nonnismo.
Si è voluto definire una volta per tutte che cosa deve
essere inteso per "atto di nonnismo" cercando principalmente
di ricomprendere tutte le tipologie di comportamenti a questo
riconducibili e ponendo comunque l'accento sulla loro
pericolosità o, per meglio dire, sulla loro capacità di
compromettere l'integrità psicofisica del soggetto vittima
dell'atto.
All'articolo 2 della presente proposta di legge si è
pensato di introdurre una modifica all'articolo 260 del codice
penale militare di pace in modo da poter permettere la
perseguibilità, anche a querela della persona offesa, dei
reati contro la persona.
Infatti, ai sensi dell'articolo 260 del citato codice, pur
essendo reati contro la persona, possono essere perseguiti
penalmente solo dietro richiesta di procedimento penale
avanzata dal comandante. In pratica la persona offesa è
espropriata delle proprie facoltà di agire in giudizio e del
diritto alla tutela della propria personalità fisica e morale.
Riteniamo pertanto necessario rendere tali reati perseguibili,
alternativamente, a querela dell'offeso e a richiesta del
comandante, nel senso che entrambi i soggetti (militare offeso
e comandante) possono in reciproca autonomia attivare l'azione
penale.
Con l'articolo 3 della presente proposta di legge, che
introduce il capo III-bis del titolo IV del libro
secondo del codice penale militare di pace, si è provveduto ad
inserire le fattispecie di reato proprie del nonnismo,
preoccupandosi principalmente di non creare, all'interno del
medesimo codice, delle sovrapposizioni tra le fattispecie
disciplinate che possano rendere più difficile, invece, di
agevolarlo, il lavoro d'interpretazione dei magistrati.
Cinque sono le figure autonome di reato introdotte nel
codice dall'articolo 3: si passa dai maltrattamenti alla
prevaricazione agli abusi di potere e di prestazioni
d'opera.
Più specificatamente è opportuno dire che i primi due sono
quelli che presentano più definiti i caratteri propri del
nonnismo: si parla infatti di militare che approfittando della
sua maggiore anzianità di servizio compie maltrattamenti o
atti prevaricatori nei confronti di altro militare.
In entrambi i casi, è prevista l'aggravante dovuta al
fatto che il reato sia stato commesso in gruppo, come del
resto è prevista anche per il reato previsto dall'articolo
229-ter del citato codice, quello di molestia sessuale
che è la vera innovazione apportata dalla presente proposta di
legge, rispetto alle proposte di legge già presentate da altri
parlamentari.
La trasformazione del nostro esercito con l'apertura
graduale, ma oramai irreversibile, alle donne rende
attualissimo il dibattito circa la riforma del nostro
ordinamento militare in linea con questa storica apertura.
L'Aeronautica militare, proprio per prevenire il
verificarsi di situazioni spiacevoli, ha emanato, prima tra
tutti i Corpi, un codice di comportamento che disciplina anche
questa nuova situazione.
L'iniziativa è sicuramente condivisibile ma non è
sufficiente; è necessario, proprio per la delicatezza che la
nuova situazione comporta, che il legislatore a breve termine
torni sulla materia per regolarizzare tutti gli aspetti della
nuova convivenza tenendo conto delle diversità e delle
peculiarità che le donne possono fornire alle nostre Forze
armate.
Per il momento è sembrato doveroso, anche in
considerazione del fatto che lo spirito cameratesco
degenerando possa dare luogo a situazioni spiacevoli per le
nuove reclute, militarizzare il reato previsto dall'articolo
penale 609-bis del codice penale prevedendo che, qualora
la molestia si svolga all'interno delle strutture militari o a
causa del servizio militare, la pena da comminare sia quella
indicata dal codice penale ordinario.
Gli articoli 5 e 6 della proposta di legge ricalcano in
buona sostanza, come detto, il contenuto della proposta di
legge dell'onorevole Rizzi (atto Camera n. 929), prevedendo
però una sostanziale differenza. L'atto Camera n. 929 si
preoccupava, infatti, di riconoscere un diritto della vittima
ad un equo risarcimento e quindi una responsabilità dello
Stato, di tipo oggettivo, per garantire comunque tale
risarcimento.
Avendo in questa sede introdotto delle specifiche figure
di reato con le quali saranno perseguibili tutti gli autori
degli atti di nonnismo, si è ritenuto doveroso temperare
l'ipotesi della responsabilità dello Stato.
Partendo, infatti, dal legittimo diritto della vittima ad
ottenere un equo risarcimento è parso più corretto seguire
l'iter classico del risarcimento civile a seguito di
condanna penale.
Ciò, implicitamente, significa che l'azione risarcitoria
può essere introdotta solamente dopo aver accertato in sede
penale la responsabilità; è parso quindi scontato prevedere
per lo Stato una responsabilità solidale con gli autori degli
atti di nonnismo, ogni qualvolta sia accertata una
partecipazione o un omissione da parte di militari di elevato
grado.
L'articolo 6 prevede la istituzione di un fondo da parte
dei Ministeri competenti per provvedere al risarcimento delle
vittime ed eventualmente dei loro eredi.
Con la concessione della licenza illimitata per le vittime
degli episodi di nonnismo (articolo 7) si è pensato di
prevedere una sorta di tutela cautelare per i soggetti che
denunciano di essere stati vittime di tali atti.
E' evidente che la norma lascia spazio alla possibilità di
un proliferare di false denuncie al solo fine di usufruire di
tale beneficio.
Tutto considerato però, è sembrato preminente agli
estensori della proposta di legge, per uno Stato democratico e
per le sue Forze armate, correre questo rischio ma garantire
comunque la salvaguardia e la tutela dei militari vittime di
episodi di nonnismo.
La presente proposta di legge intende infine superare e
risolvere problematiche che a livello europeo vedono ancora
una volta il nostro Paese non al passo con i tempi; si
raccomanda pertanto, proprio al fine di colmare tale lacuna,
una tempestiva risposta parlamentare e una rapida approvazione
del testo in esame.