XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2866




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di prevedere una specifica disciplina per combattere concretamente, all'interno delle nostre caserme, i fenomeni del nonnismo e del mobbing.
        Rispetto alla scorsa legislatura l'attenzione sia pubblica che quella degli organi competenti su questa delicata piaga sociale si è sicuramente affievolita.
        Certamente molto ha influito su questo atteggiamento il diminuire degli episodi ed il maggior rigore nel combattere in tutte le sedi tali fenomeni.
        Le cifre però, dicono che non è possibile abbassare la guardia e che, purtroppo, continuano ad essere troppi i casi in cui l'autorità giudiziaria militare è chiamata a decidere su fattispecie comunque riconducibili a comportamenti tipici di "bullismo", o più esattamente, nonnismo.
        Il problema però rimane sempre lo stesso, il nostro ordinamento non ha provveduto a tipizzare tale comportamento con una figura autonoma di reato, la magistratura militare quindi si è trovata, pur riconoscendo i tratti tipici del fenomeno nei singoli casi, a dover applicare le sanzioni previste per altri reati prendono in considerazione, preliminarmente, l'effetto di tale sanzione, piuttosto che la causa scatenante.
        La presente proposta di legge si prefigge come prima cosa di colmare questa lacuna, inserendo nel codice penale militare di pace una specifica disciplina per tutti quei comportamenti che sono configurabili come atti di nonnismo, ma, soprattutto per combattere ed eliminare il fenomeno che trova la sua forza attraverso una errata e distorta interpretazione del sistema militare e soprattutto del potere gerarchico su cui questo è costituito.
        Molto spesso il "branco" di militari si accanisce, con violenza fisica o psicologica, sul soggetto più debole facendo leva sulla maggiore anzianità di servizio che molto spesso affianca, o forse è meglio dire sostituisce, l'impostazione gerarchica tipica dell'intero sistema militare.
        Tale interpretazione, oltre a creare un diretto ed evidente danno ai soggetti vittime di questi comportamenti, crea un grave pregiudizio all'istituzione militare, soprattutto nell'attuale fase di trasformazione delle Forze armate che porterà a breve all'abbandono dell'esercito di leva per una scelta di tipo volontario e professionale.
        L'identificazione, anche parziale, del nonnismo con la cultura militare avrebbe conseguenze assai negative sul piano del reclutamento, ed è opportuno, quindi, correre per tempo ai ripari fornendo i necessari strumenti all'autorità giudiziaria per garantire il più completo ed incondizionato rispetto dei diritti della persona anche nell'ambito delle Forze armate.
        La presente proposta di legge è stata concepita tenendo conto dei precedenti progetti di legge con contenuto analogo presentati in questa e nella precedente legislatura: il risultato è un testo composito che pone rimedio alle lacune dell'ordinamento militare prevedendo l'inserimento di nuove specifiche fattispecie di reato. Prendendo spunto anche dalla proposta di legge presentata in questa legislatura dall'onorevole Rizzi (atto Camera n. 929) è previsto un risarcimento da parte dello Stato per tutte le vittime di episodi di nonnismo.
        Si è voluto definire una volta per tutte che cosa deve essere inteso per "atto di nonnismo" cercando principalmente di ricomprendere tutte le tipologie di comportamenti a questo riconducibili e ponendo comunque l'accento sulla loro pericolosità o, per meglio dire, sulla loro capacità di compromettere l'integrità psicofisica del soggetto vittima dell'atto.
        All'articolo 2 della presente proposta di legge si è pensato di introdurre una modifica all'articolo 260 del codice penale militare di pace in modo da poter permettere la perseguibilità, anche a querela della persona offesa, dei reati contro la persona.
        Infatti, ai sensi dell'articolo 260 del citato codice, pur essendo reati contro la persona, possono essere perseguiti penalmente solo dietro richiesta di procedimento penale avanzata dal comandante. In pratica la persona offesa è espropriata delle proprie facoltà di agire in giudizio e del diritto alla tutela della propria personalità fisica e morale. Riteniamo pertanto necessario rendere tali reati perseguibili, alternativamente, a querela dell'offeso e a richiesta del comandante, nel senso che entrambi i soggetti (militare offeso e comandante) possono in reciproca autonomia attivare l'azione penale.
        Con l'articolo 3 della presente proposta di legge, che introduce il capo III-bis del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace, si è provveduto ad inserire le fattispecie di reato proprie del nonnismo, preoccupandosi principalmente di non creare, all'interno del medesimo codice, delle sovrapposizioni tra le fattispecie disciplinate che possano rendere più difficile, invece, di agevolarlo, il lavoro d'interpretazione dei magistrati.
        Cinque sono le figure autonome di reato introdotte nel codice dall'articolo 3: si passa dai maltrattamenti alla prevaricazione agli abusi di potere e di prestazioni d'opera.
        Più specificatamente è opportuno dire che i primi due sono quelli che presentano più definiti i caratteri propri del nonnismo: si parla infatti di militare che approfittando della sua maggiore anzianità di servizio compie maltrattamenti o atti prevaricatori nei confronti di altro militare.
        In entrambi i casi, è prevista l'aggravante dovuta al fatto che il reato sia stato commesso in gruppo, come del resto è prevista anche per il reato previsto dall'articolo 229-ter del citato codice, quello di molestia sessuale che è la vera innovazione apportata dalla presente proposta di legge, rispetto alle proposte di legge già presentate da altri parlamentari.
        La trasformazione del nostro esercito con l'apertura graduale, ma oramai irreversibile, alle donne rende attualissimo il dibattito circa la riforma del nostro ordinamento militare in linea con questa storica apertura.
        L'Aeronautica militare, proprio per prevenire il verificarsi di situazioni spiacevoli, ha emanato, prima tra tutti i Corpi, un codice di comportamento che disciplina anche questa nuova situazione.
        L'iniziativa è sicuramente condivisibile ma non è sufficiente; è necessario, proprio per la delicatezza che la nuova situazione comporta, che il legislatore a breve termine torni sulla materia per regolarizzare tutti gli aspetti della nuova convivenza tenendo conto delle diversità e delle peculiarità che le donne possono fornire alle nostre Forze armate.
        Per il momento è sembrato doveroso, anche in considerazione del fatto che lo spirito cameratesco degenerando possa dare luogo a situazioni spiacevoli per le nuove reclute, militarizzare il reato previsto dall'articolo penale 609-bis del codice penale prevedendo che, qualora la molestia si svolga all'interno delle strutture militari o a causa del servizio militare, la pena da comminare sia quella indicata dal codice penale ordinario.
        Gli articoli 5 e 6 della proposta di legge ricalcano in buona sostanza, come detto, il contenuto della proposta di legge dell'onorevole Rizzi (atto Camera n. 929), prevedendo però una sostanziale differenza. L'atto Camera n. 929 si preoccupava, infatti, di riconoscere un diritto della vittima ad un equo risarcimento e quindi una responsabilità dello Stato, di tipo oggettivo, per garantire comunque tale risarcimento.
        Avendo in questa sede introdotto delle specifiche figure di reato con le quali saranno perseguibili tutti gli autori degli atti di nonnismo, si è ritenuto doveroso temperare l'ipotesi della responsabilità dello Stato.
        Partendo, infatti, dal legittimo diritto della vittima ad ottenere un equo risarcimento è parso più corretto seguire l'iter classico del risarcimento civile a seguito di condanna penale.
        Ciò, implicitamente, significa che l'azione risarcitoria può essere introdotta solamente dopo aver accertato in sede penale la responsabilità; è parso quindi scontato prevedere per lo Stato una responsabilità solidale con gli autori degli atti di nonnismo, ogni qualvolta sia accertata una partecipazione o un omissione da parte di militari di elevato grado.
        L'articolo 6 prevede la istituzione di un fondo da parte dei Ministeri competenti per provvedere al risarcimento delle vittime ed eventualmente dei loro eredi.
        Con la concessione della licenza illimitata per le vittime degli episodi di nonnismo (articolo 7) si è pensato di prevedere una sorta di tutela cautelare per i soggetti che denunciano di essere stati vittime di tali atti.
        E' evidente che la norma lascia spazio alla possibilità di un proliferare di false denuncie al solo fine di usufruire di tale beneficio.
        Tutto considerato però, è sembrato preminente agli estensori della proposta di legge, per uno Stato democratico e per le sue Forze armate, correre questo rischio ma garantire comunque la salvaguardia e la tutela dei militari vittime di episodi di nonnismo.
        La presente proposta di legge intende infine superare e risolvere problematiche che a livello europeo vedono ancora una volta il nostro Paese non al passo con i tempi; si raccomanda pertanto, proprio al fine di colmare tale lacuna, una tempestiva risposta parlamentare e una rapida approvazione del testo in esame.




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