XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2866
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'insieme di scherzi e di comportamenti crudeli e
pericolosi, di atti di prevaricazione, di violenza e di
intimidazione da parte di singoli militari o di gruppi di
militari nei confronti di altri, che possono compromettere in
modo diretto o indiretto l'integrità psicofisica
dell'individuo, fino a causarne la morte, comunemente definiti
"atti di nonnismo" sono penalmente perseguiti.
2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
delle politiche sociali, adotta entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge un apposito regolamento
al fine di adottare in seno alle Forze armate specifici
programmi di formazione per la prevenzione e la repressione
degli atti e dei comportamenti di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Al secondo comma dell'articolo 260 del codice penale
militare di pace dopo le parole: "sono puniti" sono inserite
le seguenti: "a querela della persona offesa e".
Art. 3.
1. Al libro secondo, titolo quarto, del codice penale
militare di pace, dopo il capo III è inserito il seguente:
"Capo III-bis
REATI SPECIALI CONTRO LA PERSONA
Art. 229-bis. - (Maltrattamenti).- Il militare che,
avvalendosi della maggiore anzianità di servizio, sottopone a
maltrattamenti un altro militare, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Qualora il fatto previsto dal primo comma sia commesso
avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo di
solidarietà esistente o supposta tra i militari più anziani in
servizio la pena prevista è la reclusione da uno a cinque
anni.
Art. 229-ter. - (Prevaricazione).- Il militare che
avvalendosi della maggiore anzianità di servizio minaccia un
ingiusto danno a un altro militare è punito con la reclusione
fino a un anno.
Qualora il fatto previsto dal primo comma sia commesso
avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo di
solidarietà esistente o supposta tra i militari più anziani in
servizio la pena prevista è la reclusione da uno a due
anni.
Art. 229-quater. - (Molestia sessuale).- Se i fatti
di qui all'articolo 609-bis del codice penale sono
commessi in luogo militare o da militare in servizio, si
applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale
ma la pena può essere aumentata.
La pena è aumentata, qualora il fatto sia commesso
avvalendosi della forza d'intimidazione, esistente o supposta,
tra i militari più anziani in servizio, nella misura prevista
dall'articolo 609-ter del codice penale.
Art. 229-quinquies. - (Abuso di potere).- E' punito
con la reclusione fino a quattro anni il militare che,
abusando del suo grado o delle sue funzioni, in qualsiasi modo
impedisce ad un inferiore di presentare istanze, denunzie o
ricorsi alle autorità competenti, gli infligge sanzioni
disciplinari non consentite, ovvero lo costringe a svolgere
prestazioni non attinenti al servizio e alla disciplina.
Art. 229-sexies. - (Abuso di prestazioni d'opera).-
Il militare che, abusando del suo grado o delle sue funzioni,
utilizza a profitto proprio o altrui le prestazioni lavorative
di un inferiore è punito, se il fatto non costituisce un più
grave reato, con la reclusione fino a due anni".
Art. 4.
1. All'articolo 100 del codice penale militare di pace,
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Il militare, che in virtù del ruolo che ricopre
all'interno della caserma, viene a conoscenza di alcuno dei
reati previsti dal capo III-bis del titolo quarto del
libro secondo ed omette o ritarda la denuncia alla competente
autorità giudiziaria è punito con la reclusione militare da
uno a tre anni".
Art. 5.
1. Il militare che è vittima di atti puniti ai sensi della
presente legge, una volta accertata la responsabilità
dell'autore degli atti in sede penale, può agire civilmente
per ottenere un equo risarcimento.
2. Qualora, in sede penale, sia stata accertata una
responsabilità, oggettiva o soggettiva, di militari di elevato
grado che hanno omesso di adempiere ai dovuti obblighi di
controllo e di vigilanza, il militare può agire per il
risarcimento, in via solidale, anche nei confronti dello
Stato, nella persona del Ministro della difesa.
3. Al risarcimento di cui ai commi 1 e 2 hanno altresì
diritto gli eredi e gli eventuali superstiti del militare
deceduto per conseguenza diretta o indiretta di un atto punito
ai sensi della presente legge.
Art. 6.
1. Con regolamento del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e i relativi coefficienti per
la determinazione del risarcimento e i meccanismi per ottenere
una sollecita ed equa liquidazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è altresì
istituito, presso il Ministero della difesa, che ne cura
l'amministrazione, un apposito Fondo per le vittime degli atti
puniti ai sensi della presente legge, la cui dotazione è a
carico di un'apposita unità previsionale di base istituita
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 7.
1. I militari di leva vittime dei reati previsti dagli
articoli 229-bis e seguenti del codice penale militare
di pace, introdotti dalla presente legge, sono ammessi, in
attesa di un accertamento giudiziale, ove non sussistano gli
estremi della concessione del congedo assoluto, al beneficio
della licenza illimitata senza assegni in attesa di
congedo.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.