XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2866




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'insieme di scherzi e di comportamenti crudeli e pericolosi, di atti di prevaricazione, di violenza e di intimidazione da parte di singoli militari o di gruppi di militari nei confronti di altri, che possono compromettere in modo diretto o indiretto l'integrità psicofisica dell'individuo, fino a causarne la morte, comunemente definiti "atti di nonnismo" sono penalmente perseguiti.
        2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche sociali, adotta entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un apposito regolamento al fine di adottare in seno alle Forze armate specifici programmi di formazione per la prevenzione e la repressione degli atti e dei comportamenti di cui al comma 1.


Art. 2.

        1. Al secondo comma dell'articolo 260 del codice penale militare di pace dopo le parole: "sono puniti" sono inserite le seguenti: "a querela della persona offesa e".


Art. 3.

        1. Al libro secondo, titolo quarto, del codice penale militare di pace, dopo il capo III è inserito il seguente:

"Capo III-bis

REATI SPECIALI CONTRO LA PERSONA

        Art. 229-bis. - (Maltrattamenti).- Il militare che, avvalendosi della maggiore anzianità di servizio, sottopone a maltrattamenti un altro militare, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
        Qualora il fatto previsto dal primo comma sia commesso avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo di solidarietà esistente o supposta tra i militari più anziani in servizio la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.

        Art. 229-ter. - (Prevaricazione).- Il militare che avvalendosi della maggiore anzianità di servizio minaccia un ingiusto danno a un altro militare è punito con la reclusione fino a un anno.
        Qualora il fatto previsto dal primo comma sia commesso avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo di solidarietà esistente o supposta tra i militari più anziani in servizio la pena prevista è la reclusione da uno a due anni.

        Art. 229-quater. - (Molestia sessuale).- Se i fatti di qui all'articolo 609-bis del codice penale sono commessi in luogo militare o da militare in servizio, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale ma la pena può essere aumentata.
        La pena è aumentata, qualora il fatto sia commesso avvalendosi della forza d'intimidazione, esistente o supposta, tra i militari più anziani in servizio, nella misura prevista dall'articolo 609-ter del codice penale.

        Art. 229-quinquies. - (Abuso di potere).- E' punito con la reclusione fino a quattro anni il militare che, abusando del suo grado o delle sue funzioni, in qualsiasi modo impedisce ad un inferiore di presentare istanze, denunzie o ricorsi alle autorità competenti, gli infligge sanzioni disciplinari non consentite, ovvero lo costringe a svolgere prestazioni non attinenti al servizio e alla disciplina.

        Art. 229-sexies. - (Abuso di prestazioni d'opera).- Il militare che, abusando del suo grado o delle sue funzioni, utilizza a profitto proprio o altrui le prestazioni lavorative di un inferiore è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni".

Art. 4.

        1. All'articolo 100 del codice penale militare di pace, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "Il militare, che in virtù del ruolo che ricopre all'interno della caserma, viene a conoscenza di alcuno dei reati previsti dal capo III-bis del titolo quarto del libro secondo ed omette o ritarda la denuncia alla competente autorità giudiziaria è punito con la reclusione militare da uno a tre anni".


Art. 5.

        1. Il militare che è vittima di atti puniti ai sensi della presente legge, una volta accertata la responsabilità dell'autore degli atti in sede penale, può agire civilmente per ottenere un equo risarcimento.
        2. Qualora, in sede penale, sia stata accertata una responsabilità, oggettiva o soggettiva, di militari di elevato grado che hanno omesso di adempiere ai dovuti obblighi di controllo e di vigilanza, il militare può agire per il risarcimento, in via solidale, anche nei confronti dello Stato, nella persona del Ministro della difesa.
        3. Al risarcimento di cui ai commi 1 e 2 hanno altresì diritto gli eredi e gli eventuali superstiti del militare deceduto per conseguenza diretta o indiretta di un atto punito ai sensi della presente legge.


Art. 6.

        1. Con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e i relativi coefficienti per la determinazione del risarcimento e i meccanismi per ottenere una sollecita ed equa liquidazione.
        2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è altresì istituito, presso il Ministero della difesa, che ne cura l'amministrazione, un apposito Fondo per le vittime degli atti puniti ai sensi della presente legge, la cui dotazione è a carico di un'apposita unità previsionale di base istituita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 7.

        1. I militari di leva vittime dei reati previsti dagli articoli 229-bis e seguenti del codice penale militare di pace, introdotti dalla presente legge, sono ammessi, in attesa di un accertamento giudiziale, ove non sussistano gli estremi della concessione del congedo assoluto, al beneficio della licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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