XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2862




        Onorevoli Colleghi! - La tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti agroalimentari costituiscono uno degli obiettivi prioritari al fine di pervenire ad un adeguato livello di sicurezza alimentare per il consumatore, la cui fiducia è venuta meno anche a seguito di numerosi accadimenti verificatisi in questi ultimi anni, come ad esempio il vino al metanolo o il cosiddetto "morbo della mucca pazza".
        Allo scopo occorre ricordare che il "libro bianco sulla sicurezza alimentare" si è occupato della tracciabilità, dell'etichettatura e della pubblicità dei prodotti agroalimentari ritenendoli essenziali al fine di garantire la sicurezza del consumatore.
        Adesso dovranno essere realizzate adeguate misure per migliorare e rendere coerente il corpus legislativo concernente tutti gli aspetti dei prodotti alimentari "dai campi alla tavola", cioè a dire lungo tutto il percorso della catena alimentare.
        Al momento, l'ordinamento comunitario fornisce una disciplina generale in merito all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti agroalimentari, mentre per quanto riguarda la tracciabilità, intesa come capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate relativamente ai flussi alimentari ed agli operatori di filiera, occorre fare riferimento alla normativa riguardante il comparto zootecnico.
        Ai fini di introdurre un sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'origine della materia prima agricola impiegata nei prodotti alimentari e nei mangimi, di tutelare la salute del consumatore finale, garantendo la sicurezza alimentare e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo, di prevedere mezzi di presentazione e di documentazione dei prodotti alimentari e dei mangimi in grado di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli in relazione all'origine ed alle caratteristiche del prodotto che consuma, di valorizzare la filiera agroalimentare attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito da ciascun prodotto nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, di attribuire ai consumatori finali, tramite le loro associazioni di rappresentanza, un ruolo di controllo in ordine alla presentazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, si impone l'approvazione di una legge che istituisca un sistema obbligatorio di rintracciabilità, intendendosi per tale l'insieme di atti e di procedure dirette ad assicurare la conoscenza del luogo di origine e di provenienza della materia prima agricola impiegata nella preparazione di prodotti alimentari e dei mangimi, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi.
        La conoscenza del luogo di origine e di provenienza della materia prima agricola deve essere assicurata mediante l'utilizzazione di strumenti di identificazione documentale o l'apposizione di specifici dati di riconoscimento che consentano l'individuazione, adeguata e trasparente, delle fasi di produzione, raccolta, trasformazione, confezionamento, distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi.
        La trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi deve essere assicurata mediante la documentazione delle precauzioni adottate da ciascuna impresa della filiera, in ordine alle fasi esercitate, per garantire la sicurezza alimentare, per prevenire effetti dannosi per la salute umana e l'ambiente e per consentire scelte consapevoli da parte del consumatore finale.
        La presente proposta di legge prevede, pertanto, l'adozione del sistema obbligatorio di rintracciabilità prescrivendo l'eticità della filiera agroalimentare e prevedendo il diritto del consumatore finale ad una adeguata informazione, ad una corretta pubblicità ed alla lealtà delle transazioni commerciali.
        L'articolo 7 della presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio del sistema obbligatorio di rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare, mentre l'articolo 8, al fine di sostenere la rigenerazione del settore agroalimentare e lo sviluppo del sistema obbligatorio di rintracciabilità, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un apposito fondo, con dotazione pari a 230 milioni di euro per l'anno 2002.
        Gli articoli successivi prevedono la promozione di campagne di informazione al pubblico, una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio di rintracciabilità, norme di vigilanza, oltre ad un sistema di sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle norme relative al sistema obbligatorio di rintracciabilità previste dalla legge.




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