XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2862
Onorevoli Colleghi! - La tracciabilità e
l'etichettatura dei prodotti agroalimentari costituiscono uno
degli obiettivi prioritari al fine di pervenire ad un adeguato
livello di sicurezza alimentare per il consumatore, la cui
fiducia è venuta meno anche a seguito di numerosi accadimenti
verificatisi in questi ultimi anni, come ad esempio il vino al
metanolo o il cosiddetto "morbo della mucca pazza".
Allo scopo occorre ricordare che il "libro bianco sulla
sicurezza alimentare" si è occupato della tracciabilità,
dell'etichettatura e della pubblicità dei prodotti
agroalimentari ritenendoli essenziali al fine di garantire la
sicurezza del consumatore.
Adesso dovranno essere realizzate adeguate misure per
migliorare e rendere coerente il corpus legislativo
concernente tutti gli aspetti dei prodotti alimentari "dai
campi alla tavola", cioè a dire lungo tutto il percorso della
catena alimentare.
Al momento, l'ordinamento comunitario fornisce una
disciplina generale in merito all'etichettatura e alla
pubblicità dei prodotti agroalimentari, mentre per quanto
riguarda la tracciabilità, intesa come capacità di ricostruire
la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante
identificazioni documentate relativamente ai flussi alimentari
ed agli operatori di filiera, occorre fare riferimento alla
normativa riguardante il comparto zootecnico.
Ai fini di introdurre un sistema obbligatorio di
rintracciabilità dell'origine della materia prima agricola
impiegata nei prodotti alimentari e nei mangimi, di tutelare
la salute del consumatore finale, garantendo la sicurezza
alimentare e la trasparenza delle singole fasi del processo
produttivo, di prevedere mezzi di presentazione e di
documentazione dei prodotti alimentari e dei mangimi in grado
di consentire al consumatore finale di compiere scelte
consapevoli in relazione all'origine ed alle caratteristiche
del prodotto che consuma, di valorizzare la filiera
agroalimentare attraverso la ricostruzione e la documentazione
del percorso seguito da ciascun prodotto nelle fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione, di
attribuire ai consumatori finali, tramite le loro associazioni
di rappresentanza, un ruolo di controllo in ordine alla
presentazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, si impone
l'approvazione di una legge che istituisca un sistema
obbligatorio di rintracciabilità, intendendosi per tale
l'insieme di atti e di procedure dirette ad assicurare la
conoscenza del luogo di origine e di provenienza della materia
prima agricola impiegata nella preparazione di prodotti
alimentari e dei mangimi, nonché a garantire la trasparenza
delle tecniche e dei processi produttivi.
La conoscenza del luogo di origine e di provenienza della
materia prima agricola deve essere assicurata mediante
l'utilizzazione di strumenti di identificazione documentale o
l'apposizione di specifici dati di riconoscimento che
consentano l'individuazione, adeguata e trasparente, delle
fasi di produzione, raccolta, trasformazione, confezionamento,
distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e
dei mangimi.
La trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi
deve essere assicurata mediante la documentazione delle
precauzioni adottate da ciascuna impresa della filiera, in
ordine alle fasi esercitate, per garantire la sicurezza
alimentare, per prevenire effetti dannosi per la salute umana
e l'ambiente e per consentire scelte consapevoli da parte del
consumatore finale.
La presente proposta di legge prevede, pertanto,
l'adozione del sistema obbligatorio di rintracciabilità
prescrivendo l'eticità della filiera agroalimentare e
prevedendo il diritto del consumatore finale ad una adeguata
informazione, ad una corretta pubblicità ed alla lealtà delle
transazioni commerciali.
L'articolo 7 della presente proposta di legge prevede
l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio del
sistema obbligatorio di rintracciabilità dei prodotti della
filiera agroalimentare, mentre l'articolo 8, al fine di
sostenere la rigenerazione del settore agroalimentare e lo
sviluppo del sistema obbligatorio di rintracciabilità, prevede
l'istituzione presso il Ministero della salute di un apposito
fondo, con dotazione pari a 230 milioni di euro per l'anno
2002.
Gli articoli successivi prevedono la promozione di
campagne di informazione al pubblico, una relazione annuale
sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio di
rintracciabilità, norme di vigilanza, oltre ad un sistema di
sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle norme relative
al sistema obbligatorio di rintracciabilità previste dalla
legge.