XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2862




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e definizioni).

        1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:

            a) introdurre un sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'origine della materia prima agricola impiegata nei prodotti alimentari e nei mangimi;

            b) tutelare la salute del consumatore finale garantendo la sicurezza alimentare e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo;

            c) prevedere mezzi di presentazione e di documentazione dei prodotti alimentari e dei mangimi in grado di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli in relazione all'origine ed alle caratteristiche del prodotto che consuma;

            d) valorizzare la filiera agroalimentare attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito da ciascun prodotto nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

            e) attribuire ai consumatori finali, tramite le loro associazioni di rappresentanza, un ruolo di controllo in ordine alla presentazione dei prodotti alimentari e dei mangimi.

        2. Ai fini della presente legge per "prodotto alimentare", "mangime", "commercio al dettaglio", "immissione sul mercato", "fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione" e "consumatore finale" si applicano le definizioni previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai vegetali prima della raccolta.

Art. 2.

(Sistema obbligatorio di rintracciabilità).

        1. Per sistema obbligatorio di rintracciabilità si intende l'insieme di atti e di procedure diretti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi.
        2. La conoscenza del luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola è assicurata mediante l'utilizzazione di strumenti di identificazione documentale o l'apposizione di specifici dati di riconoscimento che consentano l'individuazione, adeguata e trasparente, delle fasi di produzione, raccolta, trasformazione, confezionamento, distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi.
        3. La trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi è assicurata mediante la documentazione delle precauzioni adottate da ciascuna impresa della filiera, in ordine alle fasi esercitate, per garantire la sicurezza alimentare, per prevenire effetti dannosi per la salute umana e l'ambiente nonché per consentire scelte consapevoli da parte del consumatore finale.


Art. 3.

(Adozione del sistema obbligatorio
di rintracciabilità).

        1. Ciascuna impresa della filiera agroalimentare predispone, per le fasi esercitate, un sistema di rintracciabilità certificabile da parte di organismi di controllo riconosciuti dall'Unione europea.
        2. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 sono vietate la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti alimentari e di mangimi per i quali non è stato adottato il sistema obbligatorio di rintracciabilità.

Art. 4.

(Eticità della filiera agroalimentare).

        1. In ciascuna fase della filiera agroalimentare, gli imprenditori che applicano il sistema obbligatorio di rintracciabilità sono tenuti a conformare la propria attività a princìpi etici, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori, in specie dei minori, allo sviluppo sostenibile e al benessere degli animali.
        2. Il rispetto dei princìpi etici è documentato secondo un piano di controllo validato da organismi terzi riconosciuti dall'Unione europea, al fine dell'ottenimento della certificazione etica del prodotto.


Art. 5.

(Presentazione ed etichettature dei prodotti alimentari e
dei mangimi).

        1. La presentazione dei prodotti alimentari e dei mangimi nelle fasi della distribuzione e della commercializzazione deve rispettare il diritto del consumatore finale ad una adeguata informazione, ad una corretta pubblicità ed alla lealtà delle transazioni commerciali, in conformità alla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prodotti destinati all'alimentazione umana.
        2. Fatte salve le disposizioni più specifiche della legislazione vigente in materia, nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione dei prodotti alimentari e dei mangimi è riportato, in modo da essere facilmente compreso e da non indurre in inganno il consumatore, il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola ed è garantita la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto attraverso le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
        3. Agli effetti della presente legge, per luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola si intende il luogo determinato da cui essa effettivamente proviene. Nel caso di pluralità di luoghi di origine della stessa materia prima agricola nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione devono risultare distintamente i diversi luoghi di origine.


Art. 6.

(Regole di pubblicità).

        1. La pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi deve assicurare la rintracciabilità dell'origine della materia prima agricola, e deve altresì stimolare l'educazione al consumo.


Art. 7.

(Osservatorio per il monitoraggio del
sistema obbligatorio di rintracciabilità).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del sistema obbligatorio di rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare, di seguito denominato "Osservatorio".
        2. L'Osservatorio è composto da quattro rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, e da un rappresentante del Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
        3. L'Osservatorio è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle designazioni del Consiglio e del Tavolo di cui al comma 2 ed è presieduto da un rappresentante eletto tra i componenti designati dal citato Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
        4. All'Osservatorio sono conferiti compiti di controllo, in collaborazione con gli organi incaricati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, e dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, sulla presentazione e sull'etichettatura dei prodotti alimentari al fine di verificare l'adeguatezza dell'informazione e l'osservanza delle regole di pubblicità di cui all'articolo 6 della presente legge.
        5. L'Osservatorio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio di rintracciabilità.
        6. I finanziamenti necessari al funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico degli ordinari stanziamenti già iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 2002.


Art. 8.

(Interventi per lo sviluppo della
rintracciabilità).

        1. Al fine di sostenere la rigenerazione del settore agroalimentare e lo sviluppo del sistema obbligatorio di rintracciabilità, è istituito presso il Ministero della salute un apposito Fondo, con dotazione pari a 230 milioni di euro per l'anno 2002. Per le annualità successive si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definiti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per investimenti destinati alla rigenerazione del settore agroalimentare e lo sviluppo del sistema obbligatorio di rintracciabilità e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività finanziate.
        3. Alla dotazione del Fondo, determinata per l'anno 2002 in 230 milioni di euro, si provvede:

                a) quanto a euro 70 milioni, mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2002 dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;

                b) quanto a euro 30 milioni, mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2002 dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;
                c) quanto a euro 100 milioni, mediante riduzione per pari importo dei finanziamenti relativi all'attività dell'Ente nazionale per le strade di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

                d) quanto a euro 30 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        5. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003, una quota pari al 5 per cento delle autorizzazioni di spesa statali destinate al settore agricolo ed agroalimentare è finalizzata al sostegno degli interventi delle imprese agricole ed agroalimentari che effettuano investimenti ai sensi della presente legge.


Art. 9.

(Interventi per l'educazione alimentare).

        1. La Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale di informazione per la divulgazione delle peculiarità dei processi produttivi e delle tipologie dei prodotti alimentari realizzati in conformità al sistema obbligatorio di rintracciabilità.
        2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, favorisce l'introduzione nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo di iniziative di educazione alimentare per la conoscenza delle specificità dei prodotti alimentari conformi al sistema obbligatorio di rintracciabilità.

Art. 10.

(Campagne di informazione al pubblico).

        1. L'Osservatorio promuove campagne di informazione finalizzate alla divulgazione delle disposizioni di cui alla presente legge ed, in particolare, ai benefìci derivanti dall'attuazione del sistema obbligatorio di rintracciabilità per quanto concerne la sicurezza alimentare.
        2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di euro 10 milioni, al cui onere si fa fronte mediante corrispondente utilizzazione dei premi non ritirati di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato.


Art. 11.

(Relazione sullo stato di attuazione del sistema
obbligatorio di rintracciabilità).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base della relazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 7, comma 5, presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.


Art. 12.

(Vigilanza).

        1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti alimentari e mangimi, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, è tenuto a fornire campioni dei medesimi prodotti a richiesta degli organi incaricati della vigilanza e dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 13.

(Sanzioni).

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti alimentari e mangimi per i quali non è stato adottato il sistema obbligatorio di rintracciabilità è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 2.500 euro.
        2. L'irrogazione delle sanzioni per l'illecito di cui al comma 1 comporta comunque la confisca dei prodotti alimentari e dei mangimi sull'intero territorio nazionale e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale.
        3. Nei casi di particolare gravità può essere disposta la sospensione della produzione e della commercializzazione fino a dodici mesi limitatamente ai prodotti interessati.
        4. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.



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