XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2862
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate
a:
a) introdurre un sistema obbligatorio di
rintracciabilità dell'origine della materia prima agricola
impiegata nei prodotti alimentari e nei mangimi;
b) tutelare la salute del consumatore finale
garantendo la sicurezza alimentare e la trasparenza delle
singole fasi del processo produttivo;
c) prevedere mezzi di presentazione e di
documentazione dei prodotti alimentari e dei mangimi in grado
di consentire al consumatore finale di compiere scelte
consapevoli in relazione all'origine ed alle caratteristiche
del prodotto che consuma;
d) valorizzare la filiera agroalimentare
attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso
seguito da ciascun prodotto nelle fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione;
e) attribuire ai consumatori finali, tramite le
loro associazioni di rappresentanza, un ruolo di controllo in
ordine alla presentazione dei prodotti alimentari e dei
mangimi.
2. Ai fini della presente legge per "prodotto alimentare",
"mangime", "commercio al dettaglio", "immissione sul mercato",
"fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione" e "consumatore finale" si applicano le
definizioni previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE)
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresì, ai vegetali prima della raccolta.
Art. 2.
(Sistema obbligatorio di rintracciabilità).
1. Per sistema obbligatorio di rintracciabilità si intende
l'insieme di atti e di procedure diretti ad assicurare la
conoscenza del luogo di origine o di provenienza della materia
prima agricola impiegata nella preparazione dei prodotti
alimentari e dei mangimi, nonché a garantire la trasparenza
delle tecniche e dei processi produttivi.
2. La conoscenza del luogo di origine o di provenienza
della materia prima agricola è assicurata mediante
l'utilizzazione di strumenti di identificazione documentale o
l'apposizione di specifici dati di riconoscimento che
consentano l'individuazione, adeguata e trasparente, delle
fasi di produzione, raccolta, trasformazione, confezionamento,
distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e
dei mangimi.
3. La trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi
è assicurata mediante la documentazione delle precauzioni
adottate da ciascuna impresa della filiera, in ordine alle
fasi esercitate, per garantire la sicurezza alimentare, per
prevenire effetti dannosi per la salute umana e l'ambiente
nonché per consentire scelte consapevoli da parte del
consumatore finale.
Art. 3.
(Adozione del sistema obbligatorio
di rintracciabilità).
1. Ciascuna impresa della filiera agroalimentare
predispone, per le fasi esercitate, un sistema di
rintracciabilità certificabile da parte di organismi di
controllo riconosciuti dall'Unione europea.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 sono vietate la
produzione, la trasformazione e la commercializzazione di
prodotti alimentari e di mangimi per i quali non è stato
adottato il sistema obbligatorio di rintracciabilità.
Art. 4.
(Eticità della filiera agroalimentare).
1. In ciascuna fase della filiera agroalimentare, gli
imprenditori che applicano il sistema obbligatorio di
rintracciabilità sono tenuti a conformare la propria attività
a princìpi etici, con particolare riguardo alla tutela dei
lavoratori, in specie dei minori, allo sviluppo sostenibile e
al benessere degli animali.
2. Il rispetto dei princìpi etici è documentato secondo un
piano di controllo validato da organismi terzi riconosciuti
dall'Unione europea, al fine dell'ottenimento della
certificazione etica del prodotto.
Art. 5.
(Presentazione ed etichettature dei prodotti alimentari e
dei mangimi).
1. La presentazione dei prodotti alimentari e dei mangimi
nelle fasi della distribuzione e della commercializzazione
deve rispettare il diritto del consumatore finale ad una
adeguata informazione, ad una corretta pubblicità ed alla
lealtà delle transazioni commerciali, in conformità alla
legislazione vigente in materia di pubblicità dei prodotti
destinati all'alimentazione umana.
2. Fatte salve le disposizioni più specifiche della
legislazione vigente in materia, nell'etichettatura e negli
altri strumenti di identificazione dei prodotti alimentari e
dei mangimi è riportato, in modo da essere facilmente compreso
e da non indurre in inganno il consumatore, il luogo di
origine o di provenienza della materia prima agricola ed è
garantita la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto
attraverso le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione.
3. Agli effetti della presente legge, per luogo di origine
o di provenienza della materia prima agricola si intende il
luogo determinato da cui essa effettivamente proviene. Nel
caso di pluralità di luoghi di origine della stessa materia
prima agricola nell'etichettatura e negli altri strumenti di
identificazione devono risultare distintamente i diversi
luoghi di origine.
Art. 6.
(Regole di pubblicità).
1. La pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi
deve assicurare la rintracciabilità dell'origine della materia
prima agricola, e deve altresì stimolare l'educazione al
consumo.
Art. 7.
(Osservatorio per il monitoraggio del
sistema obbligatorio di rintracciabilità).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e
istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del sistema
obbligatorio di rintracciabilità dei prodotti della filiera
agroalimentare, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è composto da quattro rappresentanti del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui
all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni, e da un rappresentante del Tavolo
agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228.
3. L'Osservatorio è istituito, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle
designazioni del Consiglio e del Tavolo di cui al comma 2 ed è
presieduto da un rappresentante eletto tra i componenti
designati dal citato Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti.
4. All'Osservatorio sono conferiti compiti di controllo,
in collaborazione con gli organi incaricati ai sensi del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, e dal decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 156, sulla presentazione e
sull'etichettatura dei prodotti alimentari al fine di
verificare l'adeguatezza dell'informazione e l'osservanza
delle regole di pubblicità di cui all'articolo 6 della
presente legge.
5. L'Osservatorio, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri una
relazione sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio
di rintracciabilità.
6. I finanziamenti necessari al funzionamento
dell'Osservatorio sono posti a carico degli ordinari
stanziamenti già iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno
2002.
Art. 8.
(Interventi per lo sviluppo della
rintracciabilità).
1. Al fine di sostenere la rigenerazione del settore
agroalimentare e lo sviluppo del sistema obbligatorio di
rintracciabilità, è istituito presso il Ministero della salute
un apposito Fondo, con dotazione pari a 230 milioni di euro
per l'anno 2002. Per le annualità successive si provvede con
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definiti,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi per investimenti destinati alla rigenerazione del
settore agroalimentare e lo sviluppo del sistema obbligatorio
di rintracciabilità e la relativa erogazione, nonché le
modalità di verifica dell'attuazione delle attività
finanziate.
3. Alla dotazione del Fondo, determinata per l'anno 2002
in 230 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a euro 70 milioni, mediante riduzione
per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per
l'anno 2002 dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n.
499;
b) quanto a euro 30 milioni, mediante riduzione
per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per
l'anno 2002 dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n.
499;
c) quanto a euro 100 milioni, mediante riduzione
per pari importo dei finanziamenti relativi all'attività
dell'Ente nazionale per le strade di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
d) quanto a euro 30 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale del "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003, una
quota pari al 5 per cento delle autorizzazioni di spesa
statali destinate al settore agricolo ed agroalimentare è
finalizzata al sostegno degli interventi delle imprese
agricole ed agroalimentari che effettuano investimenti ai
sensi della presente legge.
Art. 9.
(Interventi per l'educazione alimentare).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri predispone,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un programma triennale di informazione per la
divulgazione delle peculiarità dei processi produttivi e delle
tipologie dei prodotti alimentari realizzati in conformità al
sistema obbligatorio di rintracciabilità.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute, favorisce
l'introduzione nei programmi didattici delle scuole
dell'obbligo di iniziative di educazione alimentare per la
conoscenza delle specificità dei prodotti alimentari conformi
al sistema obbligatorio di rintracciabilità.
Art. 10.
(Campagne di informazione al pubblico).
1. L'Osservatorio promuove campagne di informazione
finalizzate alla divulgazione delle disposizioni di cui alla
presente legge ed, in particolare, ai benefìci derivanti
dall'attuazione del sistema obbligatorio di rintracciabilità
per quanto concerne la sicurezza alimentare.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa annua di euro 10 milioni, al cui onere si
fa fronte mediante corrispondente utilizzazione dei premi non
ritirati di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e
degli altri giochi amministrati dallo Stato.
Art. 11.
(Relazione sullo stato di attuazione del sistema
obbligatorio di rintracciabilità).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ed il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sulla base della relazione
dell'Osservatorio di cui all'articolo 7, comma 5, presenta al
Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione
della presente legge.
Art. 12.
(Vigilanza).
1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato
prodotti alimentari e mangimi, a decorrere dal 1^ gennaio
2003, è tenuto a fornire campioni dei medesimi prodotti a
richiesta degli organi incaricati della vigilanza e dei
controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e delle altre
norme vigenti in materia.
Art. 13.
(Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, a decorrere dal
1^ gennaio 2003, chiunque produce, vende o comunque immette
sul mercato prodotti alimentari e mangimi per i quali non è
stato adottato il sistema obbligatorio di rintracciabilità è
soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 1.000 a 2.500 euro.
2. L'irrogazione delle sanzioni per l'illecito di cui al
comma 1 comporta comunque la confisca dei prodotti alimentari
e dei mangimi sull'intero territorio nazionale e la
pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su
due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente
diffusi a livello nazionale.
3. Nei casi di particolare gravità può essere disposta la
sospensione della produzione e della commercializzazione fino
a dodici mesi limitatamente ai prodotti interessati.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia
di sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.