XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2861




        Onorevoli Colleghi! - Il Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 2 febbraio 1948, reso esecutivo dalla legge 18 giugno 1949, n. 385, prevede, in particolare agli articoli I e II, il rafforzamento dei rapporti pacifici e dei vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi nonché la promozione di relazioni più strette tra i due rispettivi territori attuate mediante apposite disposizioni corrispondenti alle aspirazioni spirituali e culturali.
        Le università degli Stati Uniti d'America, proprio per rafforzare i rapporti di amicizia e culturali con l'Italia, conferiscono lauree ad honorem a cittadini italiani che si sono distinti in ambito internazionale per le opere compiute o le pubblicazioni curate nelle discipline di competenza delle facoltà che concedono tali lauree.
        Il citato Trattato reso esecutivo dalla legge n. 385 del 1949, dispone, per quanto concerne la reciprocità, che i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente hanno facoltà di esercitare i propri diritti e privilegi nei territori dell'altra Alta Parte Contraente (articolo I) secondo modalità e condizioni che non devono, in ogni caso, essere meno favorevoli di quelle previste per i cittadini di tale Alta Parte Contraente. La disposizione ha trovato attuazione negli Stati Uniti d'America, nei quali le lauree ad honorem conferite dalle università italiane a cittadini italiani e statunitensi ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono riconosciute di valore legale. In Italia, invece, la reciprocità non è attuata e le lauree ad honorem rilasciate dalle università statunitensi a cittadini americani e italiani non sono ancora riconosciute. Tale disparità di trattamento, oltre che rappresentare una evidente ingiustizia nei confronti di cittadini con pari diritti, si configura anche come palese violazione di norme di legge concordate tra le Alte Parti Contraenti il citato Trattato o, almeno, quale conseguenza di una imperdonabile "lacuna" legislativa.
        Da quanto esposto si evince la necessità di prevedere apposite norme al fine di ripristinare una condizione di reciprocità tra i due Stati nella materia in oggetto, rispondendo alle sollecitazioni dei singoli cittadini ed ai più alti e generali princìpi che regolano i rapporti tra Paesi uniti da vincoli di amicizia e di collaborazione nonché dal comune rispetto dei valori democratici.




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