XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2861
Onorevoli Colleghi! - Il Trattato di amicizia,
commercio e navigazione fra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America, concluso a Roma il 2 febbraio 1948, reso esecutivo
dalla legge 18 giugno 1949, n. 385, prevede, in particolare
agli articoli I e II, il rafforzamento dei rapporti pacifici e
dei vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi nonché la
promozione di relazioni più strette tra i due rispettivi
territori attuate mediante apposite disposizioni
corrispondenti alle aspirazioni spirituali e culturali.
Le università degli Stati Uniti d'America, proprio per
rafforzare i rapporti di amicizia e culturali con l'Italia,
conferiscono lauree ad honorem a cittadini italiani che
si sono distinti in ambito internazionale per le opere
compiute o le pubblicazioni curate nelle discipline di
competenza delle facoltà che concedono tali lauree.
Il citato Trattato reso esecutivo dalla legge n. 385 del
1949, dispone, per quanto concerne la reciprocità, che i
cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente hanno facoltà di
esercitare i propri diritti e privilegi nei territori
dell'altra Alta Parte Contraente (articolo I) secondo modalità
e condizioni che non devono, in ogni caso, essere meno
favorevoli di quelle previste per i cittadini di tale Alta
Parte Contraente. La disposizione ha trovato attuazione negli
Stati Uniti d'America, nei quali le lauree ad honorem
conferite dalle università italiane a cittadini italiani e
statunitensi ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, sono riconosciute di valore legale. In
Italia, invece, la reciprocità non è attuata e le lauree ad
honorem rilasciate dalle università statunitensi a
cittadini americani e italiani non sono ancora riconosciute.
Tale disparità di trattamento, oltre che rappresentare una
evidente ingiustizia nei confronti di cittadini con pari
diritti, si configura anche come palese violazione di norme di
legge concordate tra le Alte Parti Contraenti il citato
Trattato o, almeno, quale conseguenza di una imperdonabile
"lacuna" legislativa.
Da quanto esposto si evince la necessità di prevedere
apposite norme al fine di ripristinare una condizione di
reciprocità tra i due Stati nella materia in oggetto,
rispondendo alle sollecitazioni dei singoli cittadini ed ai
più alti e generali princìpi che regolano i rapporti tra Paesi
uniti da vincoli di amicizia e di collaborazione nonché dal
comune rispetto dei valori democratici.