XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2861




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le lauree ad honorem conferite da università degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani hanno valore legale in Italia ed il loro possesso garantisce i medesimi diritti riconosciuti alle lauree ad honorem conferite dalle università italiane ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
        2. Le lauree ad honorem conferite dalle università degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani e riconosciute ai sensi del comma 1 del presente articolo assicurano i medesimi diritti delle lauree ordinarie italiane di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
        3. Il riconoscimento del valore legale delle lauree ad honorem conferite dalle università degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 18 giugno 1949, n. 385, recante ratifica del Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 2 febbraio 1948.



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