XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2861
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le lauree ad honorem conferite da università
degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani hanno valore
legale in Italia ed il loro possesso garantisce i medesimi
diritti riconosciuti alle lauree ad honorem conferite
dalle università italiane ai sensi dell'articolo 169 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
2. Le lauree ad honorem conferite dalle università
degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani e
riconosciute ai sensi del comma 1 del presente articolo
assicurano i medesimi diritti delle lauree ordinarie italiane
di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
3. Il riconoscimento del valore legale delle lauree ad
honorem conferite dalle università degli Stati Uniti
d'America a cittadini italiani si applica a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge 18 giugno 1949, n. 385,
recante ratifica del Trattato di amicizia, commercio e
navigazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso
a Roma il 2 febbraio 1948.