XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2860




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a dare attuazione, dopo circa un trentennio, all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'articolo 7 delle relative norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
        Infatti, ai sensi del citato articolo 37 l'accertamento dei redditi, per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, deve essere determinato in modo da evidenziare la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
        Mentre si fa notare il carattere assolutamente generale della citata affermazione, che per ciò soltanto non avrebbe potuto consentire per qualsiasi motivo la disapplicazione, sia pure temporanea, della norma, va ricordato che nel citato articolo 7 delle norme di attuazione veniva indicata la procedura di riparto dei redditi, in cui si profila la preventiva intesa dell'ufficio competente ad eseguire l'accertamento con l'ufficio nel cui distretto si ritrovano gli stabilimenti ed impianti. La successiva iscrizione a ruolo veniva effettuata dall'ufficio avente competenza in Sicilia a seguito di apposita comunicazione formale dell'ufficio accertatore.
        Sulla base di tali criteri, alle disposizioni dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana era stata data puntale esecuzione fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria di cui alla legge delega n. 825 del 1971.
        Orbene, tale riforma comportò un profondo rinnovamento dell'ordinamento tributario nazionale, dando, tra l'altro, un assetto del tutto nuovo all'imposizione diretta, con la soppressione di tutta una serie di tributi preesistenti e con la istituzione in loro luogo di tre fondamentali imposte: quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche e quella locale sui redditi, le cui strutture tecniche e giuridiche risultavano completamente diverse da quelle delle precedenti imposte sostituite. Correlativamente venivano modificati e differentemente disciplinati i sistemi di accertamento e riscossione delle nuove imposte, con la conseguenza che, essendo presupposto delle nuove imposte il possesso di redditi provenienti da qualsiasi fonte ed essendo la conseguente defalcazione delle spese di produzione del reddito operate sulla base territoriale dell'intero arco operativo dell'impresa, il relativo profitto divenne non più frazionabile in base alle componenti della sua produzione. Diversa risultò anche la procedura di riscossione che doveva essere effettuata mediante versamento diretto alla esattoria ove l'impresa aveva il domicilio fiscale.
        Innovazioni di siffatta portata furono considerate giustificative della disapplicazione della norma costituzionale contenuta nel menzionato articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, la quale per vero, come già si è rilevato, era stata formulata in termini così generali da consentire soluzioni alternative, nuove ed idonee ad assicurare alla Regione la percezione con regolarità dei tributi sulle quote di reddito collegabili alle attività industriali e commerciali svolte in Sicilia.
        Una sperimentazione in tale senso trovava, peraltro, riscontro nella previsione dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, nel quale si afferma il principio generale secondo cui: "nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie e maturate nell'ambito regionale, affluiscono (...) fuori del territorio della Regione".
        Una siffatta affermazione che privilegia ai fini della individuazione della spettanza regionale la territorialità dell'imposta, attraverso la realizzazione in Sicilia della relativa fattispecie tributaria, piuttosto che la territorialità della riscossione in Sicilia ha trovato riscontro in una pronuncia della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 138 del 1999, ha avuto modo di affermare che, ai fini della spettanza regionale, deve aversi riguardo non solo "al luogo fisico in cui avviene l'operazione contabile della riscossione" ma altresì al luogo dove si evidenzia "la capacità fiscale" quindi ai "rapporti tributari che hanno in tale territorio il loro radicamento, vuoi in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito (come nelle imposte sui redditi), vuoi in ragione della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria".
        Degno di particolare nota è il successivo rilievo della Corte costituzionale che, dopo le sovraesposte affermazioni, individua riscontri normativi di ordine costituzionale giustappunto nel citato articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana e nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965.
        Così recita la sentenza: "(...) lo conferma testualmente l'articolo 4 delle stesse norme di attuazione, il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dai territorio della Regione; e lo conferma altresì la previsione, nell'articolo 37 dello Statuto e nell'articolo 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria, di meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano sia in altri territori".
        Non appare superfluo ricordare che la Corte costituzionale con la richiamata sentenza, sia pure avendo riguardo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non ha mancato di trovare un'analogia fra tale tributo e le imposte sui redditi, nel contempo ipotizzando per entrambi l'accesso a criteri convenzionali di ripartizione, criteri che la citata sentenza qualifica espressamente come "conformi alle norme di attuazione".
        Ora pur non trascurando i profili di diversità fra l'oggetto dell'imposizione IRAP e l'oggetto della imposizione sui redditi delle imprese di cui si tratta, non si può ignorare che la citata sentenza ha assimilato fra loro le suddette due categorie di imposizione tributaria, derivandone la legittimità costituzionale del sistema di ripartizione adottato.
        Alla luce di tale disamina giuridica del problema appare di tutta evidenza come lo stesso criterio convenzionale, già largamente sperimentato per l'IRAP, possa ora estendersi anche ai fini della localizzazione nel territorio regionale della base imponibile e quindi dell'applicazione della ripartizione di redditi voluta dall'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana relativamente alle imprese aventi sede fuori dal territorio regionale e all'interno della Regione stabilimenti ed impianti.
        Tale criterio di ripartizione risulta collegato, a seconda del tipo di attività, all'entità delle retribuzioni e dei compensi corrisposti agli addetti ai singoli stabilimenti, uffici o altre basi fisse, o ad altri elementi come l'entità dei depositi, degli impieghi e degli ordini per le banche e le società finanziarie, l'entità dei premi raccolti per le imprese di assicurazione, eccetera (articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
        L'estensione di siffatto criterio alla ripartizione delle imposte sul reddito delle imprese, non dà luogo ad aggravi ulteriori sotto il profilo degli adempimenti alle stesse richieste in sede di dichiarazione dei redditi di impresa.




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