XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2860
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
volta a dare attuazione, dopo circa un trentennio,
all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana,
approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, e convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2, e all'articolo 7 delle relative norme di attuazione, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,
n. 1074.
Infatti, ai sensi del citato articolo 37 l'accertamento
dei redditi, per le imprese industriali e commerciali, che
hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma
che in essa hanno stabilimenti e impianti, deve essere
determinato in modo da evidenziare la quota del reddito da
attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
Mentre si fa notare il carattere assolutamente generale
della citata affermazione, che per ciò soltanto non avrebbe
potuto consentire per qualsiasi motivo la disapplicazione, sia
pure temporanea, della norma, va ricordato che nel citato
articolo 7 delle norme di attuazione veniva indicata la
procedura di riparto dei redditi, in cui si profila la
preventiva intesa dell'ufficio competente ad eseguire
l'accertamento con l'ufficio nel cui distretto si ritrovano
gli stabilimenti ed impianti. La successiva iscrizione a ruolo
veniva effettuata dall'ufficio avente competenza in Sicilia a
seguito di apposita comunicazione formale dell'ufficio
accertatore.
Sulla base di tali criteri, alle disposizioni
dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana era
stata data puntale esecuzione fino alla data di entrata in
vigore della riforma tributaria di cui alla legge delega n.
825 del 1971.
Orbene, tale riforma comportò un profondo rinnovamento
dell'ordinamento tributario nazionale, dando, tra l'altro, un
assetto del tutto nuovo all'imposizione diretta, con la
soppressione di tutta una serie di tributi preesistenti e con
la istituzione in loro luogo di tre fondamentali imposte:
quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito
delle persone giuridiche e quella locale sui redditi, le cui
strutture tecniche e giuridiche risultavano completamente
diverse da quelle delle precedenti imposte sostituite.
Correlativamente venivano modificati e differentemente
disciplinati i sistemi di accertamento e riscossione delle
nuove imposte, con la conseguenza che, essendo presupposto
delle nuove imposte il possesso di redditi provenienti da
qualsiasi fonte ed essendo la conseguente defalcazione delle
spese di produzione del reddito operate sulla base
territoriale dell'intero arco operativo dell'impresa, il
relativo profitto divenne non più frazionabile in base alle
componenti della sua produzione. Diversa risultò anche la
procedura di riscossione che doveva essere effettuata mediante
versamento diretto alla esattoria ove l'impresa aveva il
domicilio fiscale.
Innovazioni di siffatta portata furono considerate
giustificative della disapplicazione della norma
costituzionale contenuta nel menzionato articolo 37 dello
Statuto della Regione siciliana, la quale per vero, come già
si è rilevato, era stata formulata in termini così generali da
consentire soluzioni alternative, nuove ed idonee ad
assicurare alla Regione la percezione con regolarità dei
tributi sulle quote di reddito collegabili alle attività
industriali e commerciali svolte in Sicilia.
Una sperimentazione in tale senso trovava, peraltro,
riscontro nella previsione dell'articolo 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, nel quale si
afferma il principio generale secondo cui: "nelle entrate
spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene
relative a fattispecie tributarie e maturate nell'ambito
regionale, affluiscono (...) fuori del territorio della
Regione".
Una siffatta affermazione che privilegia ai fini della
individuazione della spettanza regionale la territorialità
dell'imposta, attraverso la realizzazione in Sicilia della
relativa fattispecie tributaria, piuttosto che la
territorialità della riscossione in Sicilia ha trovato
riscontro in una pronuncia della Corte costituzionale, che,
con sentenza n. 138 del 1999, ha avuto modo di affermare che,
ai fini della spettanza regionale, deve aversi riguardo non
solo "al luogo fisico in cui avviene l'operazione contabile
della riscossione" ma altresì al luogo dove si evidenzia "la
capacità fiscale" quindi ai "rapporti tributari che hanno in
tale territorio il loro radicamento, vuoi in ragione della
residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito
(come nelle imposte sui redditi), vuoi in ragione della
collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui
si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria".
Degno di particolare nota è il successivo rilievo della
Corte costituzionale che, dopo le sovraesposte affermazioni,
individua riscontri normativi di ordine costituzionale
giustappunto nel citato articolo 37 dello Statuto della
Regione siciliana e nell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1074 del 1965.
Così recita la sentenza: "(...) lo conferma testualmente
l'articolo 4 delle stesse norme di attuazione, il quale
precisa che nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese
anche quelle che, sebbene relative a fattispecie maturate
nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze
amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dai
territorio della Regione; e lo conferma altresì la previsione,
nell'articolo 37 dello Statuto e nell'articolo 7 delle norme
di attuazione in materia finanziaria, di meccanismi di riparto
dei redditi assoggettati a imposizione nel caso di imprese
operanti sia nel territorio siciliano sia in altri
territori".
Non appare superfluo ricordare che la Corte costituzionale
con la richiamata sentenza, sia pure avendo riguardo
all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non ha
mancato di trovare un'analogia fra tale tributo e le imposte
sui redditi, nel contempo ipotizzando per entrambi l'accesso a
criteri convenzionali di ripartizione, criteri che la citata
sentenza qualifica espressamente come "conformi alle norme di
attuazione".
Ora pur non trascurando i profili di diversità fra
l'oggetto dell'imposizione IRAP e l'oggetto della imposizione
sui redditi delle imprese di cui si tratta, non si può
ignorare che la citata sentenza ha assimilato fra loro le
suddette due categorie di imposizione tributaria, derivandone
la legittimità costituzionale del sistema di ripartizione
adottato.
Alla luce di tale disamina giuridica del problema appare
di tutta evidenza come lo stesso criterio convenzionale, già
largamente sperimentato per l'IRAP, possa ora estendersi anche
ai fini della localizzazione nel territorio regionale della
base imponibile e quindi dell'applicazione della ripartizione
di redditi voluta dall'articolo 37 dello Statuto della Regione
siciliana relativamente alle imprese aventi sede fuori dal
territorio regionale e all'interno della Regione stabilimenti
ed impianti.
Tale criterio di ripartizione risulta collegato, a seconda
del tipo di attività, all'entità delle retribuzioni e dei
compensi corrisposti agli addetti ai singoli stabilimenti,
uffici o altre basi fisse, o ad altri elementi come l'entità
dei depositi, degli impieghi e degli ordini per le banche e le
società finanziarie, l'entità dei premi raccolti per le
imprese di assicurazione, eccetera (articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
L'estensione di siffatto criterio alla ripartizione delle
imposte sul reddito delle imprese, non dà luogo ad aggravi
ulteriori sotto il profilo degli adempimenti alle stesse
richieste in sede di dichiarazione dei redditi di impresa.