XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2860




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, provvedono, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto del parametro forfettizzato individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.
        3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il medesimo termine di cui al comma 2, provvede all'assegnazione dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti versamenti.



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