XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2860
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali
con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana,
ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, provvedono, in
adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto
della Regione siciliana, all'assolvimento della relativa
obbligazione tributaria ripartendo l'ammontare dei versamenti
dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile
esposto del parametro forfettizzato individuato dall'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alla definizione delle
modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.
3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il
medesimo termine di cui al comma 2, provvede all'assegnazione
dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti
versamenti.