XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2857
Onorevoli Colleghi! - Recenti fatti di cronaca hanno
portato alla ribalta il preoccupante diffondersi di truffe di
vario genere, ai danni di persone sprovvedute, con
inclinazioni superstiziose o facilmente suggestionabili. Non
vi è ora del giorno o della notte in cui emittenti televisive
locali non trasmettano programmi nei quali sedicenti veggenti
o maghi esercitano attività di predizione riconducibili, in
parte, all'articolo 21 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (che
di fatto vieta il mestiere del ciarlatano) o all'articolo 640
del codice penale. Nella dimensione del fenomeno, con raggiri
di centinaia di persone ed un giro di decine di milioni di
euro, si possono, in molti casi, ravvisare gli estremi del
reato di turbamento dell'ordine pubblico che prevede
conseguenze penali ben più gravi di quelle contemplate
dall'articolo 661 del codice penale (che configura un semplice
reato contravvenzionale e commina pene alternative o
un'ammenda fino a due milioni di lire o l'arresto fino a tre
mesi).
Le pene previste dalla normativa vigente sono risibili
nella sostanza e non svolgono alcuna funzione deterrente.
L'opportunità e l'urgenza di aggravare le misure sanzionatorie
nascono proprio da quest'ultima considerazione, dal momento
che le truffe perpetrate colpiscono persone che vivono
particolari situazioni di disagio fisico e psicologico.