XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2857




        Onorevoli Colleghi! - Recenti fatti di cronaca hanno portato alla ribalta il preoccupante diffondersi di truffe di vario genere, ai danni di persone sprovvedute, con inclinazioni superstiziose o facilmente suggestionabili. Non vi è ora del giorno o della notte in cui emittenti televisive locali non trasmettano programmi nei quali sedicenti veggenti o maghi esercitano attività di predizione riconducibili, in parte, all'articolo 21 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (che di fatto vieta il mestiere del ciarlatano) o all'articolo 640 del codice penale. Nella dimensione del fenomeno, con raggiri di centinaia di persone ed un giro di decine di milioni di euro, si possono, in molti casi, ravvisare gli estremi del reato di turbamento dell'ordine pubblico che prevede conseguenze penali ben più gravi di quelle contemplate dall'articolo 661 del codice penale (che configura un semplice reato contravvenzionale e commina pene alternative o un'ammenda fino a due milioni di lire o l'arresto fino a tre mesi).
        Le pene previste dalla normativa vigente sono risibili nella sostanza e non svolgono alcuna funzione deterrente. L'opportunità e l'urgenza di aggravare le misure sanzionatorie nascono proprio da quest'ultima considerazione, dal momento che le truffe perpetrate colpiscono persone che vivono particolari situazioni di disagio fisico e psicologico.




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