XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2857




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 421-bis. - (Abuso dalla credulità popolare). Chiunque, con qualsiasi impostura, millantando poteri sovrannaturali o facoltà esoteriche, abusi della credulità popolare è punito, qualora dall'esercizio di tali pratiche derivi turbativa dell'ordine pubblico e del comune sentire, con la reclusione da uno a tre anni.
        L'esercizio ovvero la diffusione e la divulgazione delle pratiche di cui al primo comma, via etere, con il mezzo televisivo o radiofonico, sono puniti con la reclusione non inferiore a due anni".


Art. 2.

        1. L'articolo 661 del codice penale è abrogato.



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