XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2857
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 421-bis. - (Abuso dalla credulità popolare).
Chiunque, con qualsiasi impostura, millantando poteri
sovrannaturali o facoltà esoteriche, abusi della credulità
popolare è punito, qualora dall'esercizio di tali pratiche
derivi turbativa dell'ordine pubblico e del comune sentire,
con la reclusione da uno a tre anni.
L'esercizio ovvero la diffusione e la divulgazione delle
pratiche di cui al primo comma, via etere, con il mezzo
televisivo o radiofonico, sono puniti con la reclusione non
inferiore a due anni".
Art. 2.
1. L'articolo 661 del codice penale è abrogato.