XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2854
Onorevoli Colleghi! - La legge 22 aprile 1941, n. 633,
recante norme in materia di protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio, ha stabilito che
la SIAE (Società italiana degli autori ed editori) svolga una
attività di intermediazione nella gestione dei diritti
relativi alle opere d'ingegno.
Tra le numerose attività della SIAE vi è anche quella di
riscuotere, per conto dello Stato, alcuni diritti erariali,
tra i quali quelli relativi a manifestazioni pubbliche senza
alcuna distinzione su chi indice tali iniziative e su quali
siano le motivazioni delle stesse.
La presente proposta di legge vuole affrontare un tema,
già d'altra parte messo in evidenza da alcune proposte di
legge delle precedenti legislature, che è quello delle
manifestazioni svolte dagli enti per la promozione del
turismo, tra i quali si segnala in particolare l'attività
svolta dalle associazioni pro loco.
Come è a tutti noto queste associazioni svolgono un lavoro
prezioso in ambito locale e territoriale e rappresentano, da
un punto di vista economico e culturale, uno strumento
indispensabile per le comunità e lo sviluppo delle stesse.
La prima associazione pro loco, quella di Pieve
Tesino (Trento), nacque nel lontano 1881 e da allora le stesse
hanno svolto un ruolo insostituibile nell'ambito della
valorizzazione e della promozione delle ricchezze storiche e
naturali delle varie località, dando un incremento
fondamentale al turismo locale e alla conoscenza di località
spesso ignorate e sconosciute.
Le associazioni pro loco, oltre 6.000 in tutto il
territorio, con oltre 600 mila soci, sono una realtà
insostituibile e preziosa e, proprio per le attività che
svolgono, andrebbero sostenute riconoscendo loro i meriti che
hanno acquisito nel corso di tanti anni di attività e
favorendone, in tutti i modi possibili, le attività.
Si deve riscontrare, purtroppo, che allo stato attuale,
anche le manifestazioni promosse da queste associazioni sono
sottoposte ai tributi da corrispondere alla SIAE e poiché
questo tipo di iniziative hanno un carattere benefico e
promozionale, questi contributi si configurano come ostacoli,
spesso particolarmente gravosi, che rendono difficile lo
sviluppo di simili manifestazioni.
Per questo motivo si ritiene necessario rivedere la
normativa in materia, consentendo agli enti per il turismo che
svolgono attività determinanti per lo sviluppo del territorio,
di essere esentate da tale tributo.